Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-03-27, n. 202402893

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-03-27, n. 202402893
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402893
Data del deposito : 27 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2024

N. 02893/2024REG.PROV.COLL.

N. 08310/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8310 del 2023, proposto da
Obiettivo Immagine S.r.l., Videoloop S.r.l., World Video Production Società a Responsabilità Limitata, Snap S.r.l., Video Mancio S.r.l., Video Reporter S.r.l., Zeroseiservices S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG 980485457B, rappresentate e difese dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 26/B;

contro

Rai Radiotelevisione Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Silvia Felicetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 10783/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rai Radiotelevisione Italiana Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Brugnoletti, Cerulli Irelli, Felicetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dalle ricorrenti indicate in epigrafe, attuali affidatarie dei medesimi servizi, contro la R.A.I. – Radiotelevisione Italiana S.p.A. per l’annullamento del bando e degli altri atti della lex specialis di gara, oltre che della delibera di indizione, della “ procedura esclusa dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 65 D.Lgs. n. 208/2021, per l’affidamento del servizio di riprese elettroniche ENG per le Testate giornalistiche – Area Metropolitana di Roma ”.

1.1. Il tribunale ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso concernenti:

I. i termini e le modalità di svolgimento delle prestazioni, con riferimento ad un’asserita discordanza tra l’art. 7 e l’art. 3 del capitolato di gara riguardo ai tempi di percorrenza per il raggiungimento del luogo di esecuzione delle prestazioni, nonché con riferimento alla gestione delle emergenze di cui all’art. 6 del capitolato di gara;

II. la mancata indicazione della tipologia di troupe da attivare giornalmente, tra il Tipo 1 (composta da specializzato di ripresa e da operatore di ripresa) ed il Tipo 2 (composta dal solo operatore di ripresa);

III. l’attribuzione del punteggio attraverso il metodo on/off (tabellare) che osterebbe ad una selezione improntata alla qualità prestazionale.

1.2. Respinto il ricorso, il tribunale ha ritenuto di compensare le spese processuali.

2. Avverso la sentenza le ricorrenti indicate in epigrafe hanno proposto appello con tre motivi.

2.1. La R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.a. ha resistito all’appello e ha riproposto le eccezioni di inammissibilità dei motivi di ricorso, assorbite in primo grado.

2.2. All’udienza del 25 gennaio 2024, fissata per la trattazione contestuale con l’appello iscritto al n. r.g. 5781/2023 (riguardante la stessa procedura di gara), la causa è stata assegnata a sentenza, previo deposito di memorie e repliche delle parti.

3. Le società ricorrenti ribadiscono in appello l’illegittimità dell’impostazione della legge di gara, sotto i profili sopra detti, perché inficiata da prescrizioni che non consentirebbero di determinare ex ante l’entità dell’impegno contrattuale e pertanto precluderebbero la formulazione di un’offerta consapevole.

Gli argomenti delle società e le critiche alla sentenza di primo grado non sono fondati, per le ragioni che appresso si espongono.

4. Col primo motivo viene riproposta, in primo luogo, la doglianza circa la modalità con la quale la RAI ha concepito la durata del turno (di otto o di quattro ore), al netto dei tempi di percorrenza per raggiungere il luogo della ripresa televisiva, salva l’indicazione di una tariffa che ne comprende la remunerazione per il tempo di 15 minuti.

La previsione - che non considererebbe il tempo necessario all’operatore per recarsi prima nella sede aziendale a prelevare il materiale necessario alla ripresa - sarebbe particolarmente gravosa per l’organizzazione aziendale perché costringerebbe al pagamento sistematico di “straordinari” e sarebbe aggravata da quanto previsto dall’art. 8 dello stesso capitolato (che impone l’impiego delle medesime risorse per tutta la durata del servizio), nonché dalla vastità del territorio sul quale la RAI può chiedere l’effettuazione delle riprese.

4.1. La censura è stata respinta dal T.a.r. premettendo, a proposito dell’art. 3 del capitolato di gara (“ caratteristiche del servizio e numero massimo di servizi giornalieri ”), che “ La previsione sulla irrilevanza dei tempi di percorrenza si riferisce, dunque, al computo del tempo (8 ore;
4 ore) del servizio effettivamente reso, cioè all’esatto dimensionamento delle prestazioni da rendere nei turni: sarebbe a dire la definizione di un tempo netto del turno, e ciò, con tutta evidenza, anche ai fini del controllo sulla esatta esecuzione della commessa
”.

Il tribunale ha rinvenuto la ratio dell’art. 3 nell’esigenza di “ evitare che le circostanze accidentali che possono incidere sul raggiungimento del luogo delle riprese finiscano per riverberarsi sull’effettività delle prestazioni dedotte nell’appalto oggetto del contendere. ”.

Quanto invece all’art. 7, in tema di “ remunerazione del servizio ”, il T.a.r. ha precisato che “ Risulta evidente che la determinazione del costo del servizio – profilo distinto da quello riguardante la durata effettiva del servizio – non potesse prescindere dalla considerazione dell’incidenza finanziaria data dall’approntamento delle condizioni (predisposizione delle attrezzature e raggiungimento del luogo di ripresa) che sostanziano l’esecuzione (materiale) del servizio.

Diversamente opinando, se cioè fossero stati stornati dal costo del servizio gli “oneri relativi al tempo di percorrenza”, la remunerazione da parte della stazione appaltante sarebbe stata soggetta ad un doppio inconveniente: da un lato, non avrebbe consentito di calcolare in modo congruo la tariffa e, pertanto, sarebbe rimasta esposta all’assoggettamento al rimborso di costi indefiniti (quelli, in ipotesi, non forfettizati in 15 minuti);
dall’altra, non avrebbe potuto comparare le offerte tra concorrenti che avessero fatto, diversamente, pesare questa componente finanziaria sul corrispettivo del servizio.
”.

Ha perciò concluso che << l’art. 7 del capitolato ha perseguito e realizzato un obiettivo di omogeneizzazione delle prestazioni da valutare, non potendo ritenersi discriminatorio ed anticoncorrenziale che, come dedotto dalle ricorrenti, “l’organizzazione (e il costo) del tempo di percorrenza, per e dal luogo del servizio, rimane a carico dell’organizzazione aziendale fornitore non essendo compensata dalla tariffa” (cfr. pag. 7). >>.

4.2. Le appellanti lamentano una “omessa pronuncia” perché il primo giudice avrebbe omesso di rilevare l’impossibilità tecnica o, quanto meno, l’eccessiva difficoltà a cui un servizio disegnato come fatto dalla RAI esporrebbe le imprese concorrenti pregiudicando la formulazione da parte loro di una proposta negoziale seria e competitiva.

In sintesi, la questione sarebbe stata esaminata dal solo angolo visuale della stazione appaltante, senza considerare quello delle ricorrenti e, quindi, del mercato.

4.3. In disparte il riferimento poco pertinente al vizio di omessa pronuncia, la critica è da reputarsi infondata perché il giudizio di ragionevolezza espresso dal T.a.r. con riferimento ad entrambe le previsioni del capitolato di gara (artt. 3 e 7) tiene conto sia dell’esigenza della stazione appaltante di garantirsi l’effettività delle prestazioni (evitando di far dipendere la durata del “turno” da circostanze del tutto accidentali ed imprevedibili) sia dell’esigenza di garantire l’omogeneità di trattamento a tutti i concorrenti, in caso di aggiudicazione dell’appalto.

Va in particolare condivisa e ribadita la considerazione secondo cui non è affatto anticoncorrenziale la previsione che rimette all’organizzazione di ciascun operatore economico partecipante alla gara l’organizzazione anche dei tempi di percorrenza per raggiungere il luogo delle riprese.

4.3.1. E’ rimasto del tutto indimostrato che tale organizzazione sarebbe impossibile da predeterminare tanto da impedire addirittura la formulazione dell’offerta da parte delle imprese concorrenti, rientrando piuttosto nella comune esperienza che lo spostamento del personale fuori dalla sede aziendale non è di regola a carico del committente, né risulta che sia stato interamente a carico della RAI sulla base delle precedenti convenzioni riguardanti il servizio delle riprese in esterna.

4.3.2. Parimenti indimostrato, ed anzi confutabile sulla scorta della disciplina di gara, è l’assunto da cui muovono le critiche delle appellanti circa la necessità che, volta a volta, gli operatori addetti si rechino presso la sede del fornitore per prelevare le attrezzature, trattandosi di profili organizzativi del servizio interamente rimessi all’organizzazione aziendale. L’art. 8 del capitolato di gara, richiamato nell’atto di appello, non conculca la libertà organizzativa della singola impresa, nel prevedere che il team di operatori sia dedicato all’esecuzione dei servizi oggetto di convenzione e che almeno il 50% di essi (o la maggior percentuale indicata in offerta) sia dipendente del fornitore, salvo il divieto di modifica della composizione della troupe per tutta la durata del singolo servizio (che effettivamente riduce, ma non elimina, la possibile fungibilità degli operatori ipotizzata dalla stazione appaltante).

4.3.3. A quanto sopra consegue la non pertinenza della critica concernente l’insufficienza di 15 minuti per raggiungere il luogo delle riprese in un territorio vasto quale quello metropolitano di Roma, dato che non si tratta di un tempo da rispettare nel contesto della singola prestazione, ma di un costo forfettario di cui la stazione appaltante si fa carico per gli spostamenti esterni, insiti nella tipologia di servizi oggetto di affidamento.

5. Con lo stesso primo motivo di appello è riproposta la censura concernente la gestione delle “emergenze”, con la quale si era lamentata l’indeterminatezza in parte qua degli atti di gara, nonché l’imponderabilità della formulazione dell’offerta da parte del concorrente per la necessità di impiegarvi personale stabilmente dedicato alla presenza in ufficio, per rispettare la tempistica di trenta minuti imposta dalla RAI, e per l’impossibilità operativa di garantire la presenza sul luogo di servizio con l’attrezzatura richiesta utilizzando un mezzo alternativo all’autovettura.

5.1. Il T.a.r. ha respinto i profili di censura, qualificati come generici, facendo riferimento al canone mensile previsto dall’art. 7 del capitolato di gara e ritenendo che << mirano a sindacare gli apprezzamenti di merito tecnico che hanno condotto la stazione appaltante a definire un canone mensile che pienamente tiene conto, anzi è addirittura “finalizzato alla copertura del pronto intervento nella gestione delle emergenze”. >>.

5.3. Le appellanti criticano la sentenza in riferimento ad entrambi i profili:

- quanto al primo, perché la motivazione sarebbe basata su “ argomenti di carattere eminentemente economico ”, mentre le società appellanti avrebbero rimesso al sindacato giurisdizionale “ il dirompente impatto tecnico organizzativo ” delle previsioni in tema di gestione delle “emergenze”;

- quanto al secondo, perché non sarebbe stato considerato che l’allegato tecnico al capitolato ha prescritto l’esecuzione del servizio con attrezzature ed apparecchiature tecniche per la ripresa, la registrazione, l’illuminazione, di consistenza e dimensioni che sarebbero assolutamente incompatibili col trasporto con mezzi diversi dall’autovettura (ad es. col motociclo, la bicicletta o il mezzo pubblico).

5.3.1. La stessa Rai, secondo le appellanti, avrebbe riconosciuto l’impossibilità per il fornitore di garantire l’emergenza nel tempo di 30 minuti, quando ha precisato che non fosse richiesto l’uso esclusivo dell’autovettura, ma ha tuttavia lasciato indefinito il quomodo della gestione, rendendo comunque inapplicabile la previsione del capitolato sia per le caratteristiche del territorio che per quelle delle attrezzature (compreso il c.d. zainetto, che in gergo tecnico identifica il solo sistema di trasmissione, non eliminando la necessità del trasporto della restante attrezzatura, quale telecamera, microfono, illuminazione etc.).

5.4. Il motivo di gravame è infondato.

5.4.1. La portata “dirompente” dell’<<impatto tecnico organizzativo>>
del servizio delle “emergenze” è smentita dalla difesa della RAI che fa plausibile, comunque non confutato, riferimento ad eventi di certo non quotidiani, se non proprio eccezionali (es. stragi, calamità, morte di personaggi di rilievo per il Paese etc.), in cui è necessario il pronto intervento di una troupe televisiva, equipaggiata anche in modo snello.

5.4.2. In disparte il contrasto tra le parti sulla tipologia di equipaggiamento richiesta, ed in particolare sul contenuto del c.d. zainetto (che, secondo la stazione appaltante, consiste in un apparecchio in genere contenuto in un piccolo zaino indossato dall’operatore di ripresa e collegato con una telecamera), è vero che, come obietta la RAI, la richiesta di pronto intervento per le riprese nei casi anzidetti non si configura, di norma, come prestazione impossibile, ed è comunque contenuta in un numero di volte tale, nell’arco di un anno, da non richiedere la presenza degli operatori presso la sede aziendale tutti i giorni per ventiquattro ore.

5.4.3. Ne consegue la conferma del giudizio di genericità della censura contenuto nella sentenza di primo grado con specifico riferimento all’incapienza del canone mensile a remunerare l’apprestamento del personale e delle attrezzature per i casi di “emergenza”.

5.5. In conclusione, il primo motivo di appello va respinto, col definitivo assorbimento dell’eccezione di inammissibilità del corrispondente primo motivo di ricorso avanzata in primo grado e riproposta in appello dalla stazione appaltante.

6. Col secondo motivo le appellanti si riferiscono alla censura basata sul fatto che il capitolato di gara prescrive il numero di troupe da garantire giornalmente, senza però indicarne la tipologia, in che misura cioè la R.A.I. possa attivare giornalmente troupe di Tipo 1 o di Tipo 2.

6.1. Il T.ar. ha respinto la censura ritenendo dirimente quanto prescritto dalla “ guida per la redazione dell’offerta tecnica ”, esprimendosi nei seguenti termini:

<< Nella “guida alla redazione dell’offerta tecnica” si è puntualmente stabilito che “il concorrente dovrà indicare le soluzioni migliorative rispetto alle condizioni minime di erogazione del servizio previste nel capitolato tecnico che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad implementare senza oneri economici diretti o indiretti a carico della RAI”: ciò significa che la prestazione richiesta ai concorrenti è stata predefinita nell’assetto basilare, ma non è stata preclusa l’offerta di soluzioni migliorative che evidentemente, attesa l’impossibilità di prevederne il contenuto e la condivisione da parte della stazione appaltante, non avrebbero potuto essere suscettibili della predeterminazione di un sub-punteggio.

Non a caso, sempre nella predetta guida si è previsto che “ai fini dell’attribuzione del punteggio, le soluzioni operative dovranno essere funzionali alle esigenze della RAI di razionalizzazione delle attività, efficientamento, efficacia, ottimizzazione e riduzione dei costi”;
e ciò nonostante siano stati individuati alcuni parametri di riferimento (“la Commissione valuterà la struttura organizzativa per l'erogazione del servizio in termini di numero di personale che si intende utilizzare, modalità di turnazione, etc. Il concorrente dovrà descrivere l'organizzazione che intende adottare nell'erogazione del servizio, evidenziando il personale che intende utilizzare nello stesso, specificando se esso verrà utilizzato in maniera dedicata al servizio o condiviso in altre commesse”).

Con riguardo, poi, al rilievo secondo cui “giornalmente il numero di risorse da mettere a disposizione potrebbe variare da un minimo di 8/10 operatori (per il servizio di tipo 1), a 16/20 operatori (per il servizio di tipo 2), fino a raddoppiare in caso di attivazione di servizi extra che richiedono l’impiego di figure professionali aggiuntive” (cfr. pag. 17), le ricorrenti non hanno allegato la prova che un ipotetico incremento (comunque a loro discrezione) della forza lavoro determinerebbe l’anti-economicità dell’offerta da presentare in gara. >>.

6.2. Le appellanti criticano la decisione, lamentando che l’assenza di informazioni da parte della stazione appaltante avrebbe reso impossibile la formulazione dell’offerta proprio in riferimento al criterio n. PT1 (“ organizzazione del servizio ”), senza che fosse idoneo a colmare la lacuna informativa l’allegato “PXQ”, contenente stime “annuali” a fronte di un servizio da rendere – e di un’offerta da formulare – su base “giornaliera”.

6.3. La censura d’appello non merita accoglimento, anche a voler tenere conto dell’esempio fatto dalle appellanti (di cui al punto 2 dell’atto, al quale si fa rinvio) e della provenienza del gravame da parte di operatori qualificati come le attuali appellanti (che gestiscono il servizio), nonché della richiesta di chiarimenti rivolta in corso di gara da tutti gli operatori economici sulla questione in contestazione (“ quanti servizi di tipo 1 e quanti servizi di tipo 2 si devono rendere disponibili quotidianamente per ciascun lotto ”), che si assume genericamente evasa dalla stazione appaltante.

6.3.1. La motivazione di primo grado - apparentemente suscettibile delle critiche delle appellanti - è tuttavia pienamente comprensibile e va confermata se si considera la disciplina di gara in punto di indicazioni delle prestazioni da assicurare in ordine alla tipologia di troupe attivabile dalla RAI, che è ordinariamente la troupe di Tipo 1, rappresentando la troupe di Tipo 2 un’eccezione. La lettura in tale senso degli artt. 2 e 8 del capitolato di gara, combinati con la “guida alla redazione dell’offerta tecnica” valutata dal T.a.r. unitamente all’allegato PXQ, non rende affatto impossibile la formulazione dell’offerta tecnica, anche in considerazione del fatto che la convenzione è riferita ad un accordo-quadro.

In proposito, è corretto il richiamo operato dalla stazione appaltante alla sentenza di questa Sezione, 27 gennaio 2020, n. 682, nella cui motivazione è detto che: << In una gara per la stipula di una convenzione od accordo quadro, il valore del lotto non può costituire un importo a base d’asta, ma solamente il calcolo derivante dalla stima delle richieste di esecuzione del servizio che perverranno dalla committente nel periodo di durata della convenzione. L’unico dato certo è costituito dal prezzo fisso dei servizi a chiamata, di cui non è contestata la congruità.

L’asserita incertezza dei ricavi, dipendente dal numero effettivo dei servizi che saranno espletati su richiesta, e dunque astrattamente portato inevitabile del modello convenzionale costruito sulla prestazione “secondo necessità”, è però contenuta in ragione del fatto che la convenzione è basata su stime oggettive, ed in particolare sui volumi storici del 2016, rimeditati tenendo conto del mercato di riferimento e dell’evoluzione delle tecnologie che ha determinato qualche modifica nella preferenza del tipo dei servizi “a richiesta”, quali emergono dalle voci di capitolato. Ora, fermo che, in analisi ultima, è insito nella struttura della convenzione che il volume massimo delle prestazioni fornibili sia solo potenziale (Cons. Stato, V, 29 novembre 2017, n. 5613), ritiene il Collegio condivisibile l’assunto dell’appellante che contesta la ragionevolezza degli esempi prospettati dalle società circa i servizi suscettibili di richiesta (troupe di tipo 1 o troupe a tempo pieno), con conseguente possibilità di effettuare una valutazione di massima della convenienza economica dell’appalto. Si può ammettere che l’incertezza dei volumi futuri renda più difficile la formulazione dell’offerta, ma in tali casi non può che soccorrere l’esperienza, che consente al singolo operatore di valutare la convenienza di prestare un servizio su richiesta ad un prezzo comunque certo e predeterminato.

Ulteriore corollario di tale considerazione è che il bando non può ritenersi caratterizzato dalla presenza di clausole escludenti, tali da impedire o rendere impossibile il calcolo di convenienza tecnica od economica. >>.

La circostanza opposta dalla difesa delle appellanti nell’ultima memoria, secondo cui la differenza rispetto alla legge di gara del 2018 del medesimo affidamento (oggetto della sentenza suddetta) sarebbe che, nella gara de qua , non è indicato il numero delle risorse da mettere a disposizione, non appare dirimente, in quanto si traduce nell’assenza di vincolo per la libertà organizzativa dell’impresa;
comunque lascia inalterate la rationes decidendi del precedente favorevole alla RAI in punto di rilevanza dell’esperienza del singolo operatore e di possibilità del calcolo della convenienza tecnica od economica ai fini della formulazione dell’offerta.

6.4. Il secondo motivo di appello va quindi respinto.

7. Col terzo motivo si ribadisce la censura secondo cui la RAI ha stabilito di apprezzare l’offerta tecnica per l’80% attraverso criteri di natura quantitativa o tabellare, in particolare scegliendo di attribuire il punteggio attraverso il metodo on/off (tabellare) per la gran parte degli elementi che maggiormente esprimono la capacità imprenditoriale del concorrente.

7.1. Il T.a.r. ha respinto la censura perché ha ritenuto che i criteri tabellari sono stati “ previsti sempre in correlazione a sub criteri molto specifici […] ”.

7.2. Secondo le appellanti, la motivazione sarebbe apodittica ed incomprensibile, perciò viziata, anche in ragione del fatto che la suddivisione di un criterio in sub criteri sarebbe a tutto concedere funzionale ad orientare la commissione nell’attribuzione del sub-punteggio, ma non rappresenterebbe una caratterizzazione che consente di valorizzare il pregio tecnico delle offerte.

7.2.1. Proseguendo su tale ultima linea critica, le appellanti sottolineano come la preponderanza dei criteri discrezionali – che premiano la capacità progettuale del concorrente – in luogo dei criteri tabellari persegue il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, scongiurando l’omogeneità dei progetti e che l’aggiudicazione venga decisa sull’elemento del prezzo.

Nel trascurare tali finalità, la legge di gara si sarebbe posta in contrasto con le direttive europee, in particolare con l’art. 89 della direttiva n. 24 del 2014, e col d.lgs. n. 50 del 2016, in particolare con l’art. 95, comma 10 bis, posto che sarebbe stato del tutto annichilito il confronto concorrenziale, come pure ritenuto dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso e dalle Linee Guida n. 2 dell’ANAC.

7.3. Il motivo di doglianza, come proposto col ricorso introduttivo, è palesemente inammissibile poiché riferito ai criteri di valutazione dell’offerta e di attribuzione dei punteggi, la cui formulazione, anche per la parte secondo cui il metodo è quello on/off , è, per definizione, inidonea ad impedire la partecipazione alla gara degli operatori del settore interessati, e delle appellanti in particolare.

Tale dato, generale ed astratto, si evince dalla stessa prospettazione delle parti ricorrenti, a prescindere dal merito della questione.

Anche l’interesse “strumentale” alla caducazione dell’intero procedimento, di cui è detto nella memoria difensiva delle appellanti (in replica all’eccezione de qua ), deve essere concreto ed attuale nel momento in cui l’azione è esercitata e deve riguardare specificamente la parte che agisce in giudizio, non il generico interesse alla legittimità degli atti amministrativi (nel caso di specie, asseritamente mancante per l’anti-concorrenzialità ab origine della legge di gara, che non premierebbe l’aspetto qualitativo): la portata effettivamente lesiva degli interessi delle ricorrenti derivante dai criteri di valutazione delle offerte potrà essere valutata soltanto se, a causa dell’applicazione in concreto di detti criteri, si trovassero in una posizione deteriore in graduatoria.

La evidente, incontrovertibile, portata non immediatamente escludente delle previsioni della legge di gara impugnate col terzo motivo, quindi l’attuale carenza di interesse all’impugnazione da parte delle ricorrenti, comportando l’insussistenza di una condizione dell’azione, induce - anche in applicazione del principio c.d. della ragione più liquida - ad accogliere la corrispondente eccezione formulata dalla stazione appaltante nel primo grado di giudizio e riproposta in appello, correggendo in tale senso la motivazione della sentenza gravata.

Non è quindi necessario delibare le ragioni della decisione di rigetto nel merito, comunque in linea con la prevalente giurisprudenza in tema di ammissibilità del metodo di valutazione on/off (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 20 ottobre 2021, n. 7053).

8. L’appello va quindi respinto.

8.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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