Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-21, n. 202404493
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Testo completo
Pubblicato il 21/05/2024
N. 04493/2024REG.PROV.COLL.
N. 00728/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 728 del 2024, proposto da
A S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati K Z, S T e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corvara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A R, J S, L F, S G e L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Hotel Kolfuschgerhof S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio Beraldi e Giuliano Berruti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A., Sezione Autonoma di Bolzano, n. 7 del 15 gennaio 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corvara, della Provincia Autonoma di Bolzano e dell’Hotel Kolfuschgerhof S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024, il Cons. R Caponigro e uditi per le parti gli avvocati A M, K Z, Giuliano Berruti e L G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante espone che, con la sentenza del TRGA di Bolzano n.102 del 2022, confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sesta Sezione, con la sentenza n. 5271 del 2023, sono state annullate sei concessioni edilizie, rilasciate ne gli anni 2019/2020 dal Comune di Corvara in favore della Hotel Kolfuschgerhof srl, aventi ad oggetto l´ampliamento qualitativo e quantitativo dell´omonimo albergo sulla p.ed.187 C.C. Colfosco.
I relativi ricorsi erano stati presentati dalla A s.r.l., proprietaria degli immobili confinanti, sui quali esercita attività turistica (Hotel Delta) ed agricola (allevamento di pecore, agriturismo Cogolara), pregiudicata dal citato ampliamento.
Soggiunge ancora l’appellante di avere chiesto, con numerose diffide, al Comune di Corvara ed alla Provincia Autonoma di Bolzano di ottemperare a quanto disposto dalle citate sentenze e di applicare le sanzioni previste per gli abusi edilizi.
Il Comune di Corvara in Badia, con l’ordinanza n. 4/2023 del 4 maggio 2023, ha ordinato all’Hotel Kolfuschgerhof s.r.l., in esecuzione della sentenza del TRGA, Sezione Autonoma di Bolzano, n. 75/2023 del 7 marzo 2023, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi relativamente alle opere edilizie per “l’ampliamento qualitativo e quantitativo dell’Hotel Kolfuschgerhof (p.ed. 187 C.C. Colfosco) e dell’Hotel Belvedere (p. ed. 139 C.C. Colfosco), autorizzate con concessioni edilizie del 17 maggio 2019 e cinque successive varianti, successivamente annullate dal TRGA di Bolzano con la sentenza n. 102/2022.
La detta Amministrazione comunale, con provvedimenti anch’essi adottati il 4 maggio 2023, ha altresì disposto sia la revoca per caducazione della licenza di esercizio n. 2/2022 dell’11 gennaio 2022 rilasciata all’Hotel Kolfuschgerhof s.r.l. per la conduzione di un esercizio alberghiero a 5 stelle all’insegna “Kolfuschgerhof Mountain Resort”, in località Colfosco, sia la revoca per caducazione dell’abitabilità attestata tacitamente ai sensi dell’art. 131 della L.P. 13/1997 per la p.ed. 187 C.C. Colfosco, relativamente alle opere realizzate in base alle concessioni edilizie annullate dal TRGA di Bolzano con la sentenza n. 102/2022.
L’Hotel Kolfuschgerhof, con nota datata 2 maggio 2023 ed inoltrata il 4 maggio 2023, ha presentato istanza al Comune di Corvara in Badia ed alla Provincia Autonoma di Bolzano per l’attivazione della procedura di rimozione dei vizi rilevati dal TRGA di Bolzano e ha chiesto al Comune di Corvara in Badia che, in applicazione dell’art. 94, comma 4, della L.P. n. 9 del 2018, dia atto o, se del caso, emetta i necessari provvedimenti destinati a fare “salvi gli usi in atto derivanti dai titoli abilitativi annullati”.
Il Comune di Corvara in Badia, con atto del 18 maggio 2023, ha comunicato al richiedente l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 94 della L.P. n. 9 del 2018.
La A, in assenza della conclusione del procedimento avviato, in data 24 ottobre 2023, ha notificato alla Provincia autonoma di Bolzano ed al Comune di Corvara un ricorso avverso il silenzio proposto dinanzi al TRGA, Sezione autonoma di Bolzano che, con la sentenza n. 7 del 15 gennaio 2024, lo ha dichiarato inammissibile.
Di talché, la Società interessata ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
Violazione dell’art. 24 Cost., degli artt. 31 e 117 c.p.a. nonché degli artt. 4 e 15 L.P. n. 17 del 1993.
Il TRGA di Bolzano avrebbe erroneamente ritenuto che la A srl fosse priva di legittimazione per chiedere la conclusione del procedimento avviato su istanza della Hotel Kolfuschgerhof srl.
L’errore fondamentale della sentenza impugnata consisterebbe nell´aver omesso di considerare la vicenda nel suo complesso, statuendo apoditticamente che solo il soggetto che ha proposto l’istanza di rimozione dei vizi vanta un interesse protetto alla conclusione del procedimento ex art. 94, c. 4, L.P. n. 9/2018.
Il primo Giudice, in particolare, avrebbe trascurato che la pendenza del procedimento ex art. 94, c. 4, consentirebbe al soggetto proponente di continuare la propria attività in un immobile abusivo perché realizzato in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie e privo di agibilità e della licenza di esercizio, per cui l’effetto delle sentenze favorevoli all’appellante resterebbe praticamente sospeso fino alla conclusione del detto procedimento di sanatoria.
L’interesse dell’odierna appellante, alla conclusione del procedimento ex art. 94 L.P. n. 9/2018, ormai pendente da 8 mesi, sarebbe evidente, posto che la pendenza sine die del procedimento, sancita dalla sentenza impugnata, avvantaggerebbe l´appellata Hotel Kolfuschgerhof srl che può continuare l´attività nell´immobile la cui illegittimità è conclamata da lungo tempo, sottraendo alla appellante, già vittoriosa nei numerosi giudizi anteatti, di ottenere concreta esecuzione delle sentenze a lei favorevoli.
Dalla trasmissione della documentazione completa da parte del Comune di Corvara in data 20 agosto 2023, per la Provincia Autonoma di Bolzano sarebbero decorsi i 60 giorni ex art. 8, c. 4, L.P n. 9/2018 per esprimersi in via definitiva sull’autorizzazione paesaggistica; decorso tale termine in data 19 ottobre 2023, sarebbe divenuto competente il Sindaco che avrebbe dovuto decidere entro 60 giorni ai sensi degli artt. art. 8. c. 1, L.P. n. 16/1970 ed art. 69, c. 1, L.P. n. 13/1997, con scadenza di quest’ultimo termine in data 18 dicembre 2023.
La sentenza appellata, insomma, negherebbe alla A ogni possibilità di rompere l’inerzia che consente al procedimento ex art. 94 di pendere sine die e all’Hotel Kolfuschgerhof di proseguire, intanto, nella propria attività, nonostante il giudicato di annullamento delle concessioni edilizie già intervenuto.
L’affermazione del primo Giudice, per cui la pendenza del procedimento ex art. 94, ben oltre il termine prescritto per la sua conclusione, non sarebbe idonea a incidere sugli interessi dell’odierna appellante, eventualmente pregiudicata solo dal provvedimento definitivo, quindi, sarebbe manifestamente errata.
La A, in sostanza, avrebbe interesse all’emanazione di un provvedimento conclusivo del procedimento in questione, perché solo così potrebbe far valere le proprie ragioni, impugnando il nuovo titolo edilizio ove eventualmente rilasciato o, in caso di rigetto della domanda di sanatoria, ottenendo la demolizione e la chiusura dell’albergo abusivo, come già ordinata dal Comune con l´ordinanza del 4 maggio 2023, sospesa ex lege nelle more del procedimento di sanatoria ex art. 94, c. 4.
Pertanto, sarebbe innegabile che la A srl non è un quivis de populo, ma il soggetto titolare di una posizione giuridica differenziata in merito al corretto svolgimento e alla tempestiva conclusione del procedimento ex art. 94, c. 4, L.P. n. 9/2018 che si frappone all’esecuzione della sentenza di annullamento passata in giudicato.
La A srl, inoltre, è, intervenuta come controinteressata nel procedimento in questione, suscettibile di concludersi con un provvedimento volto a “sanare” l´abuso edilizio conseguente all´annullamento giurisdizionale delle concessioni edilizie, già ottenuto in proprio favore e passato in giudicato.
Violazione degli articoli art.26 c.1 CPA e 92 c.2 cpc. Novità della questione.
La sentenza del TRGA di Bolzano andrebbe comunque impugnata nel capo che statuisce sulle spese di lite per aver liquidato in favore delle 3 controparti € 2.000,00 oltre IVA, CPA e altri oneri di legge per ciascuna di esse, atteso che, ai sensi dell´art.92, c. 2, cpc, richiamato dall´art. 26 cpa, le spese di lite sono da compensare per intero quando ricorre l´ipotesi di novità delle questioni.
L’appellante ha formulato le seguenti conclusioni: