Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-20, n. 202001273
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Testo completo
Pubblicato il 20/02/2020
N. 01273/2020REG.PROV.COLL.
N. 06133/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6133 del 2018, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ranieri e Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Palestro n. 78;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria n. -OMISSIS-.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 16 gennaio 2020 il consigliere Silvia Martino;
Uditi per le parti rispettivamente rappresentate gli avvocati Marta Mangeli e l’avvocato dello Stato Emma Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al TAR per l’Umbria, l’odierno appellante, all’epoca dei fatti Ispettore presso il-OMISSIS-, esponeva di esser stato sottoposto a procedimento disciplinare e di aver subito la sanzione della perdita del grado, conseguentemente a condanna penale riportata nel 2013 divenuta irrevocabile il 14 luglio 2015 a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 47741/2015.
La condanna alla pena detentiva di due anni era stata inflitta per il delitto di “ concorso in istigazione alla corruzione ” ex art. 332 c.p. avendo egli svolto tra il mese di settembre e di ottobre del 2011 attività di induzione nei confronti di un collega a compiere atti contrari ai doveri d’ufficio.
Con nota dell’11 luglio 2012 il Comando di-OMISSIS-aveva disposto nei confronti dell’odierno appellante, in relazione ai suddetti fatti, la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo obbligatorio con decorrenza 15 giugno 2012, e con successiva nota dell’11 febbraio 2013 la sospensione a titolo discrezionale dal 12 febbraio 2013.
Il 15 settembre 2015 la Guardia di Finanza Nucleo PT di Terni, a conclusione del giudizio penale, aveva formalmente contestato l’addebito disciplinare.
Oggetto del ricorso in primo grado erano la determinazione n. 86485/16 del 25 febbraio 2016 con la quale il Comando Interregionale dell’Italia Centrale aveva disposto la sanzione della perdita del grado per rimozione unitamente ai pregressi provvedimenti di sospensione dall’impiego e a tutti gli atti infraprocedimentali.
I motivi del ricorso sono stati così sintetizzati dal TAR:
I. Violazione di legge ovvero violazione dell'art. 1392 comma 2 del Codice dell’Ordinamento Militare nonché sottesa violazione della Circolare 1/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza (Istruzione sui procedimenti disciplinari) sub 5.2.4 e seguenti in materia di “termini di inizio del procedimento disciplinare” . Violazione del termine di avvio del procedimento disciplinare e di contestazione degli addebiti : la sanzione disciplinare inflitta nonché l’intero procedimento sarebbero illegittimi per il mancato tempestivo avvio dell’azione disciplinare, esercitabile - secondo la normativa di riferimento - entro 180 giorni decorrenti dal 4 settembre 2011 o a tutto concedere dal 28 ottobre 2011;
II. Violazione di legge ovvero violazione dell’art. 1392 comma 1 del Codice dell'Ordinamento Militare. Ingiustizia Manifesta e Difetto e/o Carenza di Istruttoria. Violazione e falsa applicazione dei principi di carattere generale, valevoli anche per il personale della Guardia di Finanza, contenuti nella direttiva del Ministero della Difesa ed. ottobre 2014 : l’azione disciplinare avrebbe dovuto essere esercitata entro 90 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza, depositata il 2 dicembre 2015; l’amministrazione si sarebbe attivata senza nemmeno leggere le motivazioni della sentenza della Cassazione;
III. Violazione di legge ovvero violazione dell'obbligo motivazionale: motivazione erronea perché fondata su erroneo e/o errato presupposto. Illegittimità dei presupposti espressi nella contestazione degli addebiti, nel proseguo del procedimento disciplinare, nella determinazione finale. Ingiustizia manifesta : l’amministrazione avrebbe tenuto conto in sede disciplinare di responsabilità per fatti di reato (art. 74 d.P.R. 309/90) che il giudicato penale aveva invece inequivocabilmente escluso;
IV. Violazione e falsa applicazione della Circolare 380000/109/4 del 24.11.2004 della Guardia di Finanza. Errore nella determinazione della decorrenza della sospensione precauzionale dall'impiego a titolo discrezionale. Illegittimità del provvedimento nella parte in cui dispone la retrodatazione degli effetti giuridici della rimozione alla data di applicazione della sospensione precauzionale dal servizio a titolo obbligatorio ai sensi dell'art. 867 comma 5 stesso Codice : gli effetti della sanzione non potrebbero retroagire alla data della disposta sospensione obbligatoria dall’impiego
2. Nella resistenza del MEF, il TAR respingeva il ricorso con condanna alle spese.
3. Il ricorrente, rimasto integralmente soccombente, ha impugnato tale pronuncia, sulla base delle argomentazioni che possono essere così sintetizzate.
1) Errores in iudicando: - Errore nell’applicazione e nell’interpretazione della Legge e delle Direttive disciplinanti il caso di specie: Violazione di Legge, Violazione e falsa applicazione della Circolare 1/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza - Istruzione sui procedimenti disciplinari.
- Errore nell’applicazione e nell’interpretazione della Legge disciplinante il caso di specie: Violazione di Legge e Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 60 - Codice dell’Ordinamento Militare, art. 1392, c. 2, art. 1393.
- Errore nell’applicazione e nell’interpretazione della Legge: Violazione di Legge e Violazione e falsa applicazione al caso di specie dell’art. 5, comma 4, L. 27 marzo 2001, n. 97.
- Erroneità della sentenza per motivazione errata e/o erronea e/o fondata su errati presupposti.
- Manifesta illogicità.
Il TAR avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sulla doglianza in merito alla violazione della Circolare 1/2006 da parte della Guardia di Finanza benché tali rimostranze fossero state specificatamente esposte nel ricorso. In particolare con il primo motivo il ricorrente aveva dedotto anche che l’amministrazione di appartenenza (nello specifico il Comandante del Gruppo G.di.F. di -OMISSIS-), appreso il fatto illecito addebitabile al ricorrente, in palese violazione della Circolare 1/2006 – “Istruzione sui procedimenti disciplinari” propria della Guardia di Finanza (Titolo I, sub 5.2.4 e seguenti nonché l’intero titolo VI), aveva omesso di effettuare la prevista segnalazione dell’episodio de quo al diretto superiore del militare che, nel caso di specie, risultava essere il Comandante del Centro di -OMISSIS-.
Tale evidente violazione della Circolare da parte del Comandante della G.d.F. di -OMISSIS- avrebbe, di fatto, impedito al Comandante del Centro di-OMISSIS-di avviare i prescritti accertamenti preliminari (previsti dall’art. 1392 comma 2 del Codice Ordinamento Militare) a far data dalla conoscenza del fatto illecito (4.9.2011) commesso da un militare appartenente alla stessa amministrazione.
L’omissione, nei sensi di cui sopra, di tali “verifiche” peraltro prodromiche all’avvio dell’eventuale procedimento disciplinare, avrebbe determinato la decadenza e perenzione della potestà disciplinare in capo all’Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 1393 del Codice dell’ordinamento militare, la mera pendenza di indagini preliminari non era di ostacolo all’avvio e alla prosecuzione dell’ iter disciplinare.
Nel caso di specie, i fatti illeciti attribuiti al ricorrente sarebbero stati già conosciuti dall’amministrazione sin dal momento della loro commissione (4.9.2011, 15.10.2011 e 28.10.2011) mentre la misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti del