Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-16, n. 202304867
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Testo completo
Pubblicato il 16/05/2023
N. 04867/2023REG.PROV.COLL.
N. 01451/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2020, proposto da
Anima Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Acqua Campania S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Opus Costruzioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Massimo e Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi, 5;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 5366 del 2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acqua Campania S.p.a. e di Opus Costruzioni S.p.a.;
Visto l’appello incidentale di Opus Costruzioni S.p.a.;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2023 il Cons. E Q;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con convenzione rep. n. 9562 stipulata il 16 novembre 1998 la regione Campania ha affidato in concessione ad Acqua Campania S.p.a. la gestione dell’Acquedotto della Campania Occidentale, compresi la manutenzione delle opere ed il miglioramento del sistema acquedottistico; ai sensi dell’art. 13 della citata convenzione Acqua Campania ha assunto contrattualmente l’obbligo di affidare parte dei lavori oggetto della concessione ad imprese terze, selezionate mediante procedure ad evidenza pubblica in base alla vigente normativa.
Nell’ambito dei lavori di cui al citato art. 13 della convenzione rientrano quelli afferenti il “ Piano degli interventi per il miglioramento del sistema idrico regionale. Ristrutturazione delle opere più vetuste dell’Acquedotto Campano. Ristrutturazione statica del serbatoio S. Rocco e adeguamento dell’adduzione alla centrale di Mugnano ”, il cui progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta regionale con decreto dirigenziale n. 20 del 30 gennaio 2017.
Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale - n. 109 del 20 settembre 2017 Acqua Campania ha indetto una procedura aperta ex art. 123, comma 3, lettera c) , del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della esecuzione dei lavori sopra menzionati, con importo a base di gara a corpo pari ad euro 4.985.832,53, comprensivo di euro 115.704,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.
All’esito dell’espletamento della procedura è risultata aggiudicataria Opus Costruzioni S.p.a., con punteggio complessivo pari a 97,90 e per l’importo di euro 3.541.557,42, oltre euro 115.704,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Anima Ambiente S.r.l., che ha partecipato alla procedura in costituenda A.T.I. con Soitek S.r.l. classificandosi seconda in graduatoria, ha impugnato la suddetta aggiudicazione della gara.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha respinto il ricorso, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale proposto da Opus Costruzioni S.p.a., con sentenza n. 5366 del 2019, appellata da Anima Ambiente per il seguente motivo di diritto:
I. violazione dell’articolo 95, comma 14, lett. a) , del d.lgs. n. 50 del 2016 – violazione della lex specialis di gara – travisamento dei fatti, presupposto erroneo, motivazione errata, contraddittorietà – violazione della par condicio dei concorrenti – omessa pronuncia.
Si sono costituite per resistere all’appello Acqua Campania S.p.a. e Opus Costruzioni S.p.a., che ha, altresì, proposto appello incidentale, deducendo:
I. errores in iudicando in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 59, 83 e 95, commi 14 e 14 bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 – violazione della disciplina di gara – violazione dei principi in materia di pubbliche gare – eccesso di potere per carenza dei presupposti – illogicità manifesta - omessa pronuncia;
II. violazione e falsa applicazione degli artt. 59, 83 e 95 del d.lgs. n. 50 del 2016 – violazione della disciplina di gara – violazione dei principi in materia di pubbliche gare – eccesso di potere per carenza dei presupposti – illogicità manifesta.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 4 maggio 2023 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da Anima Ambiente S.r.l. per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 5336 del 2019 che ha respinto il ricorso proposto in primo grado dall’appellante per l’annullamento dell’aggiudicazione alla controinteressata della gara avente ad oggetto l'affidamento dei lavori “ Piano degli interventi per il miglioramento del sistema idrico regionale. Ristrutturazione delle opere più vetuste dell’Acquedotto Campano. Ristrutturazione statica del Serbatoio S. Rocco e adeguamento dell’adduzione alla Centrale di Mugnano ” con importo a base d’asta di euro 4.985.832,53.
Con un unico motivo di gravame l’appellante ha dedotto che l’aggiudicataria, a differenza di tutti gli altri partecipanti alla gara, non avrebbe proposto mere migliorie nei sensi indicati dall’amministrazione, poiché avrebbe introdotto vere e proprie varianti progettuali, consistenti nel tombamento integrale delle intercapedini, che hanno stravolto, per la parte dei cunicoli, il progetto posto a base di gara, imponendo in tal modo la necessità di redigere anche un nuovo progetto esecutivo - senza qualificazione ed in assenza della aggregazione con un progettista qualificato -, mentre il bando di gara, al punto II.2.10, vietava espressamente l’introduzione di varianti.
Sarebbero erronee le statuizioni con cui la sentenza appellata ha affermato che: “ Nel caso di specie la società controinteressata ha proposto il riempimento dei cunicoli sottostanti le vasche, che non rappresentano di certo una particolare variante progettuale, non stravolgendo il progetto esecutivo e non tradendo le aspettative della stazione appaltante. Si tratta di migliorie proposte dall’impresa aggiudicataria che non si sono tradotte in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, né hanno alterato i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis ”.
Invero, il riempimento dei cunicoli di ispezione presenti tra i setti di separazione delle vasche comporterebbe la perdita della possibilità di praticabilità ed ispezionabilità delle pareti esterne in condizioni di “esercizio” (vasche piene). Infatti, il tombamento e/o la saturazione dei cunicoli renderebbe impossibile il conseguimento degli obiettivi generali contenuti nell’elaborato RE.04 (Relazione sugli interventi di riparazione delle strutture), e cioè:
I) riconferire alle pareti dei cunicoli una resistenza non inferiore a quella che esse avevano prima dello sviluppo del degrado, senza produrre sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme;
II) ricostituire su tutta la superficie delle pareti dei cunicoli un congruo copriferro in modo da conseguire un rilevante prolungamento della vita utile residua dell’opera.
Per l’appellante, la filosofia seguita dal progetto esecutivo posto a base di gara per la parte strutturale era proprio finalizzata al ripristino e consolidamento delle pareti che costituiscono i detti cunicoli per consentirne un pieno utilizzo funzionale coerente con la finalità per la quale erano stati originariamente pensati. Detti elementi sarebbero chiaramente indicati nei paragrafi dell’Elaborato PM.01 del progetto esecutivo denominati: “2.2 Verifica di tenuta all’acqua delle vasche; 2.3. Ispezioni periodiche,