Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-02-27, n. 201801178

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-02-27, n. 201801178
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801178
Data del deposito : 27 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2018

N. 01178/2018REG.PROV.COLL.

N. 06462/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6462 del 2016, proposto da:
C L, C V, P B, O V e F G, rappresentati e difesi dagli avvocati R F S, S G e R C, con domicilio eletto presso lo studio Gattamelata-Cuonzo, in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;



contro

Comune di Redondesco, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato P G, domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;



nei confronti di

Consorzio strade vicinali ad uso pubblico di Redondesco, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA, sez. staccata di Brescia, sez. I, n. 170/2016, resa tra le parti, concernente l’approvazione del nuovo statuto del “Consorzio strade vicinali ad uso pubblico di Redondesco” e la nuova classificazione delle strade.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Redondesco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Scappini, Gattamelata e Migliaccio, per delega di Garò;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia (r.g. n. 319/2013) - gli odierni appellanti, proprietari di fondi sui quali insistono alcune delle strade vicinali del Comune di Redondesco, hanno impugnato la delibera con cui l’amministrazione civica ha approvato il nuovo statuto del Consorzio strade vicinali ad uso pubblico di Redondesco e il relativo quadro di ripartizione delle spese (delibera consiliare n. 44 del 28 novembre 2012).

2. I ricorrenti hanno dedotto plurimi profili di illegittimità consistenti nella violazione delle garanzie partecipative dei proprietari interessati alla costituzione del consorzio previste dall’art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446 ( Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse ); nella carenza dei presupposti e difetto di motivazione in ordine al carattere pubblico della viabilità delle 18 strade vicinali inserite nel consorzio; nella violazione del diritto di rappresentanza, a causa delle restrizioni imposte alla delega assembleare.

3. Un’analoga impugnazione è stata proposta davanti al medesimo Tribunale amministrativo da un’altra proprietaria, sig.ra V Z (r.g. n. 322/2013), la quale ha censurato i criteri di ripartizione degli oneri relativi alla gestione e manutenzione delle strade.

4. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito, previa riunione dei ricorsi, ha respinto quello collettivo (r.g. n. 319/2013) ed ha accolto in parte quello proposto dalla sig.ra Z, limitatamente ai criteri di riparto delle spese, a causa del non corretto utilizzo del criterio dell’uso effettivo della strada vicinale (art. 9 dello statuto consortile).

5. Per la riforma della sentenza di primo grado hanno proposto appello i primi ricorrenti, i quali oltre a riproporre le censure già respinte dal Tribunale amministrativo, sostengono che la sentenza sarebbe nulla a causa dell’invalidità della procura alle liti conferita dall’amministrazione resistente, le cui deduzioni difensive sono poi state ritenute fondate dal Tribunale.

6. Il Comune di Redondesco si è costituito in resistenza.



DIRITTO

1. Il Comune di Redondesco eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e interesse ad agire con riguardo alle strade vicinali incluse nel consorzio che « non hanno alcun legame » con gli originari ricorrenti e le loro proprietà; inoltre analoga inammissibilità deriverebbe dal carattere meramente confermativo della delibera impugnata nel presente giudizio rispetto alla precedente versione dello statuto (deliberazioni consiliari n. 54 e 55 del 20 dicembre 2003).

2. L’eccezione deve essere respinta sotto entrambi i profili in cui essa si articola.

3. Sotto il primo profilo deve rilevarsi che la legittimazione e l’interesse dei ricorrenti sussistono sulla base della loro incontestata prospettazione secondo cui lo statuto impugnato lede la loro sfera giuridica per effetto della trasformazione delle strade vicinali da private ad uso pubblico con la conseguente imposizione di oneri di manutenzione. A fronte di ciò l’amministrazione non ha specificato quali sarebbero le strade vicinali rispetto alle quali i medesimi ricorrenti sono estranei e pertanto privi di legittimazione ed interesse a ricorrere.

4. Quanto all’altro profilo, si osserva che il carattere meramente confermativo della delibera di approvazione statutaria impugnata nel presente giudizio va invece escluso sulla base della circostanza che il procedimento (all’esito del quale essa è stata adottata) si è contraddistinto per una nuova istruttoria e si fonda in particolare su un’apposita relazione tecnica sull’uso pubblico delle strade sulla cui base è stato approvato il nuovo statuto consortile.

5. Si può dunque passare all’esame del merito.

6. Con il primo motivo d’appello gli originari ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata, perché fondata sulle deduzioni difensive del Comune di Redondesco, costituitosi tuttavia sulla base di una procura alle liti invalida. A questo riguardo gli appellanti evidenziano che la procura è stata conferita all’avvocato stabilizzato Maurizio Peverada e che l’atto di intesa con un avvocato abilitato in Italia, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 ( Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale ) – nel caso di specie l’avvocato D S – è generica.

7. Il motivo è infondato.

A prescindere dal fatto che l’invalida costituzione in giudizio non si ripercuote sulla sentenza in esso resa, risulta in ogni caso decisiva la circostanza che l’eventuale invalidità dell’intesa tra l’avvocato stabilizzato e quello abilitato (datata 16

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