Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-07-01, n. 201904471

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-07-01, n. 201904471
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201904471
Data del deposito : 1 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2019

N. 04471/2019REG.PROV.COLL.

N. 04691/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4691 del 2012, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G C P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, n. 81;

contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui ufficio è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato P C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M C in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (sezione prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del signor -OMISSIS-;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2019 il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti gli avvocati Stefano Monti, su delega dichiarata dell’avvocato G C P Zamparelli, e Michele Dionigi, su delega dell’avvocato P C, nonché l’avvocato dello Stato Antonio Grumetto;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di risarcimento del danno all’integrità psico-fisica subito dal signor-OMISSIS-, in conseguenza di una serie di condotte, a suo giudizio, vessatorie e inquadrabili nel fenomeno del cosiddetto mobbing , poste in essere nei suoi confronti dall’amministrazione datrice di lavoro e dal suo superiore gerarchico -OMISSIS-, il quale all’epoca dei fatti di causa, anni 1994 e 1995, rivestiva il grado di -OMISSIS-.

2. Il signor -OMISSIS- ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-dinanzi al Tribunale amministrativo per la Campania, sezione staccata di Salerno, con cui ha chiesto la condanna del Ministero della difesa e del signor -OMISSIS- al risarcimento dei danni da mobbing sia di tipo patrimoniale che non patrimoniale.

Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, eccependo tempestivamente la prescrizione dell’avversa pretesa e contestandone, in ogni caso, la fondatezza.

Il signor -OMISSIS- non si è costituito nel primo grado di giudizio.

3. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno (sezione prima), ha respinto il ricorso per intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria ed ha compensato tra le parti delle spese di lite.

4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 26/29 maggio 2012 e 22 giugno 2012 – il signor -OMISSIS- ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando quattro motivi: il primo ed il secondo inerenti alla natura contrattuale del danno da mobbing ed all’erronea applicazione del regime della prescrizione da parte del collegio di primo grado (nel primo motivo è stata peraltro inserita una domanda risarcitoria per responsabilità da atto illegittimo della pubblica amministrazione);
il terzo ed il quarto sull’onere della prova e sull’effettiva sussistenza della fattispecie di mobbing nel caso di specie.

5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della difesa e il signor -OMISSIS-, deducendo entrambi l’infondatezza del gravame in fatto e diritto. Inoltre la parte privata appellata ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l’inammissibilità della domanda per responsabilità da atto illegittimo della pubblica amministrazione per violazione dell’articolo 104 del codice del processo amministrativo, siccome proposta per la prima volta in appello.

6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 7 febbraio 2019.

7. In via pregiudiziale, va valutata l’ammissibilità della domanda risarcitoria da atto illegittimo della pubblica amministrazione. Essa, invero, è stata formulata per la prima volta in appello in spregio del divieto di “ nova ” sancito dall’articolo 104, comma 1, del codice del processo amministrativo, per cui << Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande >>.

Al riguardo preme evidenziare che pur nella medesimezza del petitum (condanna a ristoro monetario), la domanda di risarcimento del danno da mobbing si fonda su una causa petendi certamente distinta da quella di risarcimento del danno da illegittima attività provvedimentale, in quanto basata su elementi costitutivi differenti. Ne discende che si tratta di due domande diverse ed autonome, sicché la proposizione della domanda risarcitoria da atto illegittimo deve considerarsi inammissibile.

8. Occorre preliminarmente vagliare la questione della legittimazione passiva del signor -OMISSIS-. In proposito si rileva che l’oggetto del giudizio amministrativo non può estendersi a pretese risarcitorie tra persone fisiche, pur nell’ipotesi – come quella del caso di specie – in cui si lamentino danni ingenerati da condotte tenute in occasione di un rapporto di lavoro pubblico non contrattualizzato. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva della parte privata appellata.

9. Tanto premesso, l’appello è solo parzialmente fondato e la domanda proposta in primo grado dall’appellante va, in ogni caso, rigettata alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e diritto.

10. In punto di prescrizione il T.a.r. ha osservato che, a prescindere dall’inquadramento del danno come contrattuale o extracontrattuale e dall’applicazione dei rispettivi differenti termini prescrizionali decennale e quinquennale, << non può non rilevarsi la fondatezza dell’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa erariale (…) premesso che (…) i fatti lamentati si collocano temporalmente a cavallo degli anni 1994-1995 (…) , non può rilevarsi che, alla data (17.12.2007) della proposizione, con il ricorso in esame, dell’azione risarcitoria, il relativo diritto doveva considerarsi ormai estinto per prescrizione >>
(pagina 28 della sentenza di primo grado).

Tale conclusione non è condivisa da questo Collegio.

In primis , nella fattispecie de qua il termine prescrizionale è certamente quello decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile, in quanto il danno da mobbing ha natura contrattuale, in quanto discendente da una violazione dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile. Inoltre il dies a quo di siffatto termine decorre dal momento della percepibilità e riconoscibilità del danno nonché dalla sua correlabilità causale ai fatti di servizio.

Ciò posto, dagli atti di causa emerge che il signor -OMISSIS- a partire dal 1999 ha avuto, o quanto meno avrebbe dovuto avere, la percezione del danno alla propria salute e della sua rapportabilità con le frizioni avute sul lavoro, sicché da tale data è iniziato il decorso del termine decennale di prescrizione, con conseguente mancato completamento di detto termine alla data di introduzione del giudizio nel 2007.

La circostanza che il signor -OMISSIS-, non costituitosi in primo grado, non abbia tempestivamente eccepito la prescrizione è irrilevante, atteso il già rilevato difetto di legittimazione passiva della parte privata appellata.

11. Vanno respinti il terzo ed il quarto motivo d’appello, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta dal signor -OMISSIS-.

11.1 In proposito giova rammentare che costituisce mobbing la condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni - di vario tipo ed entità - al dipendente medesimo (cfr. Cass. civ., sezione lavoro, sentenza 7 agosto 2013, n. 18836).

Pertanto integra il mobbing la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali ed, eventualmente, anche leciti), diretti alla persecuzione o all’emarginazione del dipendente, di cui viene lesa - in violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall’articolo 2087 del codice civile - la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (morale, psicologica o fisica).

Per la sussistenza del mobbing è necessario, dunque, sotto il profilo soggettivo, il dolo del datore di lavoro, da intendersi nell’accezione di volontà di nuocere o infastidire o comunque svilire in qualsiasi modo il proprio dipendente. L’onere della prova dell’ animus nocendi - anche se suscettibile di essere soddisfatto mediante presunzioni fondate sulle caratteristiche dei comportamenti tenuti dal datore di lavoro -, grava sul dipendente, pur facendosi valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, essendo un elemento fondante la stessa illiceità in termini di mobbing della condotta datoriale. In particolare, la ricostruzione giurisprudenziale del mobbing richiede alla vittima di provare il dolo del mobber (v. Cass. civ., sezione lavoro, sentenza 8 gennaio 2016, n. 158, secondo cui l’onere probatorio deve ritenersi assolto quando sia stata offerta la prova dell’« esplicita volontà del datore di lavoro di emarginare il dipendente in vista di una sua espulsione dal contesto lavorativo o, comunque, di un intento persecutorio »).

In particolare, ai fini della configurabilità del mobbing , sono rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio (cfr. Cass. civ., sezione lavoro, sentenze 6 agosto 2014, n. 17698 e 17 febbraio 2009, n. 3785, nonché ordinanza 10.11.2017, n. 26684).

11.2. Delineate le caratteristiche generali del mobbing , si rileva che i requisiti sopra evidenziati sono assenti nel caso di specie, in cui il comportamento datoriale non può essere ritenuto vessatorio e persecutorio e finalizzato all’estromissione della dipendente.

Non è emersa, invero, in questa sede la sussistenza di una condotta vessatoria e intimidatoria, in cui si sarebbe estrinsecato l’atteggiamento mobbizzante del datore di lavoro.

Questo collegio è consapevole della sussistenza di una situazione lavorativa conflittuale verificatasi negli anni 1994 e 1995, connotata da episodi sfavorevoli per il signor -OMISSIS- e dall’adozione da parte dell’Amministrazione militare di atti amministrativi successivamente giudicati illegittimi ed annullati dal Giudice amministrativo, che hanno avuto delle ricadute sulla sfera psico-fisica dell’appellante;
ciononostante non vi è prova adeguata circa l’ animus nocendi da parte del datore di lavoro nei confronti del signor -OMISSIS-: in assenza di circostanze concrete che consentano di affermare – anche solo sulla base di presunzioni – che la condotta datoriale sia stata posta in essere al fine di danneggiare il lavoratore, non vi sono elementi per affermare che la stessa sia stata non meramente colposa bensì vessatoria o persecutoria e, quindi, integrante la fattispecie del mobbing .

11.3. Tanto può dirsi con riguardo alle diverse dichiarazioni di terzi riportate nell’atto di appello.

In particolare, le dichiarazioni rese da due appartenenti all’Arma dei Carabinieri, nelle quali si riferisce di ripetuti atti del superiore gerarchico -OMISSIS- diretti a vessare il ricorrente, non sono a tal fine utilmente apprezzabili, perché del tutto generiche, non essendo individuati, datati e circostanziati episodi specifici (oltre ai provvedimenti amministrativi annullati che si esamineranno innanzi), sicché risultano di per sé inidonee a fondare l’accoglimento del ricorso.

-OMISSIS- dichiara, infatti, che il Comandante -OMISSIS- “ quotidianamente, attraverso la normale corrispondenza e numerosi interventi di riservate personali, non perdeva occasione di mortificare l’operato del -OMISSIS-, vessandolo in continuazione, con scuse varie e pretestuose ”, ma quando si tratta di individuare specifici episodi, rimane generico o fa riferimento ai soli provvedimenti poi annullati dal Tar, che si esamineranno nel prosieguo (“ Gli episodi da raccontare sono tantissimi, ma è difficile spiegarli perché erano tantissimi e quotidiani. So che il -OMISSIS- è stato oggetto di numerose riservate personali e punizioni, tra l’altro tutte annullate dal T.A.R., nonché repentini abbassamenti delle note caratteristiche, anch’esse annullate dal T.A.R. ”).

Parimenti, le dichiarazioni dell’-OMISSIS-fanno generico riferimento – a parte l’episodio dell’attracco nel Porto di -OMISSIS- - ad una “ vera e propria azione vessatoria nei confronti del -OMISSIS-, attraverso continui controlli e ispezioni non perdendo l’occasione per richiamarlo anche in presenza dei dipendenti […]” senza che sia possibile riscontrare a quali “controlli e ispezioni” e a quali richiami si alluda e senza, quindi, che possano più precisamente individuarsi tali episodi e possa verificarsi la legittimità o meno di tali interventi.

Il -OMISSIS-, poi, fa riferimento, al plurale, ad “ episodi ” che hanno visto il ricorrente “ oggetto di scontri con il suo diretto superiore ”, ma richiama in concreto un unico episodio in cui il ricorrente ed il superiore discussero circa l’individuazione delle autorizzazioni richieste per l’esercizio degli stabilimenti balneari, ossia un fatto inquadrabile nella normale dinamica del rapporto di servizio.

Il -OMISSIS-, per parte sua, oltre a ricordare uno dei due episodi di irrogazione di sanzione disciplinare, riferisce in termini del tutto generici, peraltro de relato , di “ note divergenze che si erano create ” fra il ricorrente e il -OMISSIS-.

Anche il -OMISSIS-, a parte il richiamo alle due sanzioni disciplinari annullate e all’abbassamento delle note caratteristiche, si limita a dichiarazioni non meglio circostanziate circa situazioni di “ astio ”, “ cattivi rapporti ”, “ avversità ” e “ vessazioni ” nei confronti del ricorrente.

11.4. Passando a considerare, le vicende rappresentate nel prosieguo dell’atto di appello, vanno in primo luogo esaminate quelle oggetto del giudizio amministrativo conclusosi, favorevolmente per il ricorrente, con la sentenza del Tar per la Campania, sezione di Salerno, n.-OMISSIS-.

Con tale pronuncia il Giudice amministrativo ha annullato le determinazioni rese in sede di ricorso gerarchico avverso due sanzioni disciplinari (entrambe di 7 giorni di consegna) comminate al ricorrente, altre ad annullare conseguentemente: il giudizio complessivo e la qualifica attribuiti al ricorrente per il periodo 11 giugno 1994-10 giugno 1995;
il rapporto informativo, scheda informativa e foglio di comunicazione per il periodo 11 giugno 1994-10 giugno 1995;
il rapporto informativo per il periodo 11 giugno 1995-31 agosto 1995;
nonché il provvedimento 13 settembre 1996 di esclusione del ricorrente dall’avanzamento a scelta a --OMISSIS-

Tali vicende hanno sì carattere puntuale, ma, oltre ad essere numericamente limitate, non sono tali da evidenziare di per sé la sussistenza di una condotta non meramente colposa, bensì dolosa da parte dell’Amministrazione. La motivazione della predetta sentenza evidenzia, infatti, profili di erroneità dei predetti provvedimenti annullati quanto all’apprezzamento delle circostanze di fatto e della disciplina applicabile, ossia elementi senz’altro idonei a supportare una valutazione di colpa nella condotta dell’Amministrazione, senza, tuttavia, offrire elementi specifici per poter affermare che alla base dell’adozione dei provvedimenti annullati vi fosse stata anche una precisa volontà persecutoria.

11.5. Analoghe considerazioni possono formularsi con riguardo agli episodi rappresentati nelle successive pagine del ricorso in appello.

La denuncia penale per truffa militare pluriaggravata – cui segue la sentenza penale di assoluzione n. -OMISSIS- – si riferisce a fatti contestati al ricorrente dopo il suo trasferimento, avvenuto nel gennaio 1996, nella sede di -OMISSIS-, ossia a vicenda alla quale rimane estraneo il rapporto con il Comandante -OMISSIS-, sicché trattasi di fattispecie come tale non inquadrabile in un complessivo disegno persecutorio. Lo stesso può dirsi con riguardo al rapporto, relativo a fatti del 1998, per il rifiuto da parte del ricorrente di sottoscrizione della scheda NOS, da cui origina un procedimento penale a carico del -OMISSIS- – poi archiviato – per rifiuto di obbedienza aggravato.

Anche le vicende attinenti alla asserita non esecuzione da parte dell’Amministrazione sotto diversi profili (fra i quali: ritardato avanzamento al grado superiore;
reiterazione di giudizi negativi;
ritardata autorizzazione ad indossare il nuovo grado;
punteggio deteriore attribuito ai fini dell’assegnazione di alloggi di servizio), alla predetta sentenza del Tar per la Campania, sezione di Salerno, n.-OMISSIS- ed alle pregresse ordinanze di sospensiva adottate dallo stesso Tribunale amministrativo possono fondare – ove concretamente dedotte, provate e fatte valere nella competente sede del giudizio di ottemperanza – una doglianza di inottemperanza o di ritardata ottemperanza alla suddetta decisione, con possibile eventuale risarcibilità dei danni da ritardata esecuzione del giudicato ex art. 112, comma 3, c.p.a., ma non offrono elementi per inferirne una volontà persecutoria dell’Amministrazione, quanto piuttosto, eventualmente, negligenza e ritardo nel portare ad esecuzione le predette pronunce amministrative.

12. In conclusione l’appello va accolto solo in parte e la sentenza di primo grado va confermata con diversa motivazione.

13. La peculiarità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.

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