Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-04-01, n. 201902121
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 01/04/2019
N. 02121/2019REG.PROV.COLL.
N. 01884/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G C P Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 00387/2013, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento premio di congedamento
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2019 il Cons. A A e uditi per le parti l’avvocato Stefano Monti su delega dichiarata di G C P Z e l'Avvocato dello Stato Angelo Venturini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il caporale dell’Esercito -OMISSIS-, arruolato quale volontario in ferma breve nel 2002, è deceduto nel 2012 prima del passaggio in spe, a causa di grave malattia allo stato – per quanto si desume dagli atti - non ancora riconosciuta dipendente da causa di servizio.
La vedova del militare, anche a nome del figlio minore -OMISSIS-, ha richiesto l’erogazione del premio di congedamento di cui all’art. 40 della legge n. 958 del 1986.
L’Amministrazione della Difesa ha però denegato l’erogazione del beneficio, ritenendolo non spettante alla categoria dei volontari in ferma breve.
L’interessata ha impugnato tale diniego avanti al TAR Lazio il quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha però respinto il gravame.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dalla soccombente la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, deducendo un unico e articolato motivo di