Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2013-03-14, n. 201301297

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2013-03-14, n. 201301297
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201301297
Data del deposito : 14 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00341/2013 AFFARE

Numero 01297/2013 e data 14/03/2013

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 febbraio 2013


NUMERO AFFARE 00341/2013

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico.


Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti contenente regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all’articolo 31 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con la nota prot. n. 2066 del 1 febbraio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, Ufficio Legislativo, ha chiesto al Consiglio di Stato il parere sullo schema di decreto di cui all’oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere C M;


Premesso:

Riferisce l’Amministrazione che lo schema di regolamento è stato predisposto ai sensi dell’art. 31, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui, al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione RCA, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISVAP (oggi IVASS), avvalendosi anche dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, definisce, con regolamento, le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, pure in collegamento con banche dati e prevedendo l’utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo o rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada. Il regolamento deve definire le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissare il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione.

L’Amministrazione evidenzia come lo schema di regolamento è stato predisposto all’esito di una serie di incontri con i responsabili delle strutture tecniche dei CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (ANIA), nonché delle valutazioni ed osservazioni informalmente acquisite dall’ISVAP. Evidenzia, altresì, come l’intero processo di dematerializzazione si basi sulla creazione di una banca dati costituita presso il CED della Direzione generale della motorizzazione, alimentata dalle informazioni contenute nell’archivio nazionale dei veicoli e nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e dalle informazioni e dati forniti gratuitamente dalle imprese assicuratrici relativi alle polizze assicurative stipulate. Questo garantirà a regime il controllo delle coperture RCA in via telematica e in tempo reale.

Il sistema così definito, secondo l’Amministrazione referente, consentirà l’accesso via web alla banca dati da parte delle imprese assicuratrici tramite la loro rete di intermediazione o quella della loro associazione e dei relativi centri telematici di raccolta delle informazioni sulla copertura RCA. Ciò per conoscere l’avvenuta stipula delle polizze di ogni veicolo in circolazione il che permetterà l’efficace controllo da parte delle Forze dell’ordine, oltre a consentire agli assicurati di accedere direttamente alle informazioni, ed ai soggetti danneggiati coinvolti in incidenti stradali di acquisire i dati relativi al veicolo danneggiante.

L’Amministrazione riferisce, poi, che al Ministro delle infrastrutture e trasporti compete, ai sensi dello stesso articolo 31, comma 3, del citato d.l. n. 1/2012, la formazione periodica di un elenco dei veicoli risultanti non coperti

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