Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-02-12, n. 201500769
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Testo completo
N. 00769/2015REG.PROV.COLL.
N. 04415/2014 REG.RIC.
N. 04985/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4415 del 2014, proposto da:
Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - Vas, rappresentato e difeso dagli avv. D G, F T, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;
contro
Comune di La Spezia, rappresentato e difeso dagli avv. G B, S C, G C, G P, con domicilio eletto presso G C in Roma, Via Maria Cristina, 2;Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;Legambiente Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Piera Sommovigo, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;Associazione Italia Nostra Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Rino Tortorelli, con domicilio eletto presso Ilaria Dello Ioio in Roma, Via Fulcieri Paulucci De Calboli;
sul ricorso numero di registro generale 4985 del 2014, proposto da:
Associazione Nazionale Legambiente Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Piera Sommovigo, con domicilio eletto presso F T in Roma, largo Messico, 7;
contro
Comune di La Spezia, rappresentato e difeso dagli avv. G B, S C, G C, G P, con domicilio eletto presso G C in Roma, Via Cicerone N.44;
nei confronti di
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;Associazione Italia Nostra Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Rino Tortorelli, con domicilio eletto presso Ilaria Dello Ioio in Roma, Via Fulcieri Paulucci De Calboli;
per la riforma
sia quanto al ricorso n. 4415 del 2014 che quanto al ricorso n. 4985 del 2014:
della sentenza del T.a.r. Liguria - Genova: Sezione I n. 00787/2014, resa tra le parti, concernente sospensione dei lavori di esecuzione del progetto di riqualificazione di piazza verdi - valutazione interesse culturale del filare alberato
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di La Spezia e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Legambiente Onlus e di Associazione Italia Nostra Onlus e di Comune di La Spezia e di Associazione Italia Nostra Onlus;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2015 il Cons. S D F e uditi per le parti gli avvocati Damiani per dichiarata delega di Tedeschini, Bormioli, Carrabba, Corbyons, Sommovigo, Tortorelli e, dello Stato, Biagini Sommovigo, Carrabba, Corbyons e Tortorelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 27 settembre 2013 il Comune di Spezia esponeva di aver approvato, all’esito di un apposito concorso di progettazione, un intervento di riqualificazione architettonica ed artistica di piazza Verdi;poiché la piazza in questione é stata realizzata oltre settanta anni fa, nelle more della verifica della effettiva sussistenza dell’interesse culturale, tutelata come bene culturale ai sensi degli artt. 10 comma 4 lett. g) e 12 comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004, il Comune, con istanza dell’8 maggio 2012 chiedeva alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria l’autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs. citato all’esecuzione del progetto;con provvedimento del 6 novembre 2012 n. 33062 la Soprintendenza rilasciava l’autorizzazione in questione, con la motivazione che le opere “sembrano, allo stato attuale delle conoscenze, migliorare l’aspetto generale della piazza e quindi risultare compatibili con le esigenze di tutela monumentale del sito”;nel contesto dell’atto la Soprintendenza invitava il Comune ad avviare presso la Direzione regionale la necessaria procedura di verifica dell’interesse culturale relativo all’immobile in oggetto;ottenuta l’autorizzazione ex art. 21 D. Lgs. n. 42/2004, il Comune stipulava in data 29 maggio 2013 il contratto con l’impresa aggiudicataria, ed il successivo 17 giugno 2013 procedeva alla consegna dei lavori;successivamente e nel contempo, si sviluppava un’accesa contestazione del progetto prescelto (Vannetti-Buren) da parte di singoli cittadini, di comitati e di associazioni ambientaliste contrari ad esso e in particolare all’abbattimento del filare di pini marittimi, insito nella realizzazione dei lavori di riqualificazione di piazza Verdi;in data 15 giugno 2013 un “tweet” del Ministro M B preannunciava la richiesta al comune di sospendere i lavori in attesa della verifica del progetto da parte del Ministero;in data 17 giugno 2013 gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali sollecitavano nuovamente al Comune l’avvio del procedimento di verifica dell’interesse culturale della piazza, invitandolo a non procedere nelle more alla rimozione di componenti il cui interesse culturale non fosse stato definitivamente accertato e autorizzando la prosecuzione dei lavori “ limitatamente agli interventi sulla sede viaria ed i marciapiedi, con esclusione delle opere interessanti l’area centrale della piazza e le componenti arboree ivi presenti ” (con nota della Soprintendenza del 21 giugno 2013 n. 18386).
Gli atti da ultimo menzionati venivano impugnati dal Comune di La Spezia con il ricorso originario deducendo i vizi di violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, sotto vari profili.
In sintesi, si sosteneva che: a) le dichiarazioni via tweet e a mezzo stampa del Ministro integravano un’inammissibile usurpazione di funzioni amministrative di esclusiva competenza dirigenziale;b) l’atto della Direzione regionale aveva in sostanza disapplicato l’atto autorizzatorio della Soprintendenza del 6 novembre 2012, con il quale si escludeva ogni valore artistico e storico del filare di pini;c) l’avvio del procedimento di verifica dell’interesse culturale era per il Comune una mera facoltà, poichè, ai sensi dell’art. 12, primo comma del codice dei beni culturali, l’autorizzazione soprintendentizia del 6 novembre 2012 legittima comunque l’esecuzione dei lavori, anche in pendenza della verifica;d) con l’autorizzazione del 6 novembre 2012 la Soprintendenza aveva ritenuto il progetto in toto compatibile, escludendo il riconoscimento di alcun valore storico-artistico alla alberatura centrale, a prescindere dall’età dei pini;e) l’avvio della verifica ex art. 12.2 del D. Lgs. n. 42/2004 non legittimava comunque la sospensione dei lavori, in quanto la sua funzione è quella di escludere – sussistendone i presupposti – l’interesse dei beni cautelarmente tutelati all’art. 12, primo comma;f) difettava la comunicazione di avvio del procedimento, né era motivata la omissione;g) gli atti impugnati non motivavano circa le gravi ragioni richieste dalla norma rubricata per disporre la sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione soprintendentizia h) se gli atti di sospensione fossero stati espressione del potere cautelare ex art. 28.2 del D. Lgs. n. 42/2004, essi sarebbero stati illegittimi in quanto tale potere è esercitabile soltanto in carenza di atti autorizzativi, nel caso di specie invece sussistenti.
Con successivi motivi aggiunti il Comune di Spezia estendeva l’impugnazione al decreto del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria dell’8 novembre 2013, di dichiarazione dell’interesse culturale della piazza e del filare alberato di pini, quale elemento riconducibile all’originario impianto degli anni trenta del XX secolo, nonché al decreto del 15 novembre 2013, n. 26, con il quale la Soprintendenza aveva annullato d’ufficio in via di autotutela – ex art. 21-nonies L. n. 241/1990 – l’autorizzazione del 6 novembre 2012, n. 33062, rilasciata ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004, “ limitatamente alla parte in cui si ritengono ammissibili le opere che prevedono – come azione preliminare alla esecuzione di quanto progettato – la rimozione definitiva del filare di pini centrale ”.
Secondo il decreto su citato del 15 novembre 2013, n. 26, l’autorizzazione del 6 novembre 2012 sarebbe stata rilasciata sulla base di un errato presupposto e di un travisamento dei fatti, posto che la relazione comunale a corredo del progetto descriveva il filare alberato centrale come piantumato un decennio dopo la fine della guerra, individuandolo quindi come componente estraneo all’originario disegno della piazza, mentre in realtà secondo la relazione storica allegata al decreto di riconoscimento dell’interesse culturale, esso risalirebbe al 1937, e sarebbe dunque praticamente coevo alla realizzazione della piazza. Tale atto, secondo i motivi aggiunti, era affetto in via derivata dalla illegittimità degli atti precedenti, compreso il tweet del Ministro;esso, inoltre, si poneva in contrasto con le precedenti autorizzazioni della Soprintendenza, oltre a non comprendersi il reale interesse culturale del filare di alberi, estraneo all’originario impianto della piazza, di cui al contrario era una alterazione.
Intervenivano in giudizio ad opponendum le associazioni a carattere nazionale Legambiente Onlus e Italia Nostra, instando per il rigetto del ricorso.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, condividendo in buona parte delle censure svolte dal Comune con il ricorso e i motivi aggiunti affermando il principio di diritto secondo cui in presenza di una regolare autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n.42 del 2004, non vi è alcuno spazio per misure cautelari quali l’ordine di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 28 (oggetto del ricorso introduttivo), a meno che questi non siano condotti in difformità dal progetto autorizzato (ipotesi non ricorrente nella specie), o qualora si contesti una infedele rappresentazione dello stato originario dei luoghi o delle cose di potenziale interesse culturale.
Avverso tale sentenza (n.787 del 19 maggio 2014 del Tar Liguria, prima sezione) ha proposto un primo appello (r.g.n.4415 del 2014) la