Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-01-10, n. 201100052

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-01-10, n. 201100052
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100052
Data del deposito : 10 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04648/2010 REG.RIC.

N. 00052/2011 REG.SEN.

N. 04648/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4648 del 2010, proposto dal signor OH UI UI, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo D'Adamo, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Cicchiello in Roma, via Alessandria, 119;



contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA, SEZIONE II, n. 00902/2009, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA RILASCIO CITTADINANZA ITALIANA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2010 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l’avvocato D'Adamo e l'avvocato dello Stato Urbani Neri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso di primo grado (proposto al TAR per la Lombardia, Sezione di Brescia), il signor Al. Ab. Mo., di nazionalità marocchina, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’interno, in data 6 ottobre 2004, ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana,

Il diniego ha richiamato un rapporto informativo della Questura di Bergamo del 17. marzo 2003, dal quale venivano tratti argomenti negativi, circa la “sussistenza di una raggiunta piena idoneità dell’aspirante ad essere inserito nell’ambito della comunità italiana”.

Con la sentenza n. 902 del 2009, il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che:

- il Ministero abbia una lata discrezionalità nell’accoglimento della istanza, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992, che ha consentito ll’Amministrazione di valutare se il richiedente si sia integrato in Italia;

- nel caso di specie, il richiamo al parere della Questura di Bergamo costituirebbe sufficiente motivazione del diniego, in quanto basato su un episodio verificatosi il 12.8.1996 (il rifiuto di lasciare libero il tavolo dopo oltre un’ora dalla consumazione presso un bar, seguito dal rovesciamento del tavolo e da insulti sia al gestore, qualificato fra l’altro come “razzista”, sia al Paese ospitante, definito ‘in modo triviale’).

2. Con l’appello in esame, notificato il 3.5.2010, l’interessato ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto..

Egli ha chiesto che siano ravvisati profili di

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