Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-08-07, n. 202307587

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-08-07, n. 202307587
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307587
Data del deposito : 7 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2023

N. 07587/2023REG.PROV.COLL.

N. 09724/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 9724 del 2022, proposto dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

la -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, -OMISSIS- 2022, resa tra le parti, concernente una cartella di pagamento relativa al prelievo latte sulle consegne per il periodo 2006 – 2007.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’istanza di passaggio in decisione della parte appellante;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per la parte appellata l'avvocato P B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società agricola -OMISSIS-, sottoposta al regime europeo delle quote latte, ha impugnato dinanzi al Tar di Brescia la cartella di pagamento -OMISSIS- avente ad oggetto “ prelievo latte sulle consegne ” per i periodi 2006 – 2007, inviata da Agea il 19 settembre 2021, nonché il presupposto ruolo ordinario -OMISSIS- reso esecutivo il 23 giugno 2021.

1.1. Nel ricorso, la società ha contestato la legittimità dei provvedimenti impugnati per il mancato accertamento del quantitativo di latte nazionale prodotto nel periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, per l’intervenuta prescrizione del debito, in ragione della mancata notifica dell’accertamento ai produttori responsabili dell’esubero di latte, per la mancata disapplicazione, per contrasto con il diritto dell'Unione, delle norme interne relative alla quantificazione del prelievo supplementare e per l’erronea determinazione dell’importo dovuto, dovendo lo stesso essere ridotto in ragione delle compensazioni con gli aiuti PAC ai sensi dell’art.

8-ter, comma 5, del DL n. 5 del 2009.

2. Il Tar, con la sentenza breve indicata in epigrafe (-OMISSIS-), ha accolto il ricorso, anche con riferimento agli interessi, compensando le spese di giudizio. Lo stesso Tribunale ha infatti ritenuto assorbente il motivo dell’intervenuta prescrizione.

3. Contro la suddetta decisione ha proposto appello l’Agea, sostenendo che non sarebbe intervenuta la prescrizione delle somme richieste in considerazione dell’interruzione conseguente alla presentazione di ricorsi da parte della società appellata all’Autorità giudiziaria, così come risulterebbe dal documento estratto dal SIAN e denominato “ricorsi per imputazione” (nel corso del giudizio di primo grado la decisione in forma semplificata non avrebbe reso possibile proporre tale circostanza a confutazione della invocata prescrizione). In sostanza, sarebbe erronea la conclusione del Tar in ordine all’assenza di prova sul fatto interruttivo della prescrizione.

3.1. Secondo l’Agenzia appellante, inoltre, il credito da interesse sarebbe comunque suscettibile di prescriversi in dieci anni. Nel caso di specie, la prescrizione applicabile, sia al capitale che agli interessi, sarebbe quella decennale trattandosi di crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali e, pertanto, non sarebbe normativamente previsto alcun termine di prescrizione diverso da quello ordinario.

4. La società agricola -OMISSIS- si è costituita in giudizio il 28 dicembre 2022 ed ha depositato ulteriori memorie il 9 gennaio e il 9 marzo 2023.

5. Parte appellante ha depositato note di udienza l’11 gennaio e il 7 aprile 2023.

6. Con ordinanza cautelare -OMISSIS- 2023 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso.

7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 13 aprile 2023.

8. L’appello non è fondato.

9. L’Agenzia appellante sostiene che le impugnazioni del prelievo supplementare di diverse annate proposte dall’appellata siano state interruttive della prescrizione. Più nel dettaglio, la società avrebbe provveduto a ricorrere all’Autorità giudiziaria (sia ordinaria che amministrativa), come risulterebbe dal documento estratto dal SIAN e denominato “ricorsi per imputazione” (sub documento 1 in allegato all’atto di appello). Cosicché, la loro stessa proposizione avrebbe interrotto la prescrizione dimostrando con evidenza che i relativi atti erano stati ricevuti (in proposito, parte

appellante evidenzia, a titolo di esempio, il ricorso -OMISSIS- dinanzi al Tar del Lazio, promosso da diversi produttori tra cui anche la società -OMISSIS-, che si è concluso con decreto decisorio -OMISSIS- con il quale il gravame è stato dichiarato perento).

9.1. L’Agenzia deduce poi che nella materia degli interessi il termine sarebbe indiscutibilmente decennale e non quadriennale o quinquennale, in quanto si tratta di crediti derivanti da norme dell’Unione Europea regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte.

10. Le censure dell’appellante non possono essere condivise per le seguenti ragioni.

10.1. Preliminarmente, va rilevato che l’Agenzia ricorrente produce solo nel presente grado di giudizio la documentazione relativa all’asserita interruzione della prescrizione. Tuttavia, il Tar adito con ordinanza -OMISSIS- 2021 aveva concesso, inutilmente, alla stessa termine sino al 15 maggio 2022 per il deposito di “motivati chiarimenti” circa l’esistenza di eventuali atti interruttivi.

10.2. Ciò premesso, anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità del motivo di appello (per contrasto con il divieto di nuove prove di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a.), dalla lettura del report richiamato sui ricorsi per imputazione non è possibile arguire con certezza le diverse materie del contendere ed in ogni caso nessuno dei documenti prodotti (alcuni di essi peraltro non ricettizi) reca la prova di ricezione da parte dell’appellata, elemento necessario ai fini interruttivi della prescrizione.

10.3. D’altra parte, sul piano della prova (ex art. 2697 c.c.) nel caso di eccezione di prescrizione la stessa Corte di Cassazione reputa che l’onere della prova del fatto interruttivo sia in capo al creditore (cfr. Cass. Civile, Sezione III, sentenza n. 5413 del 2021, secondo cui: “ Con riguardo al fatto interruttivo della prescrizione il problema dell'onere della prova concerne l'individuazione del soggetto su cui la mancata dimostrazione del fatto interruttivo, pur introdotto nel processo, ma non provato, debba gravare e, dunque, a monte l'individuazione di chi debba provarlo. E' certo che l'onere della prova grava su chi fa valere il diritto soggetto ad un termine di prescrizione ”).

11. Quanto alla durata della prescrizione, dagli atti del giudizio emerge che comunque sono trascorsi gli ordinari termini decennali (la cartella di pagamento è stata emessa oltre il decennio dal verbale). Per la parte relativa agli interessi, invece, va condivisa la conclusione del Tar per mancato riscontro di atti interruttivi nel termine di cinque anni di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.: “ Si prescrivono in cinque anni: (…) 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
(…)
”. Gli interessi per il ritardo integrano infatti un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dalla citata disposizione (cfr. Cass. Civile, sez. VI, ordinanza n. 20955 del 2020).

12. Per le ragioni sopra esposte l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.

13. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi