Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-08-05, n. 202206938
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Testo completo
Pubblicato il 05/08/2022
N. 06938/2022REG.PROV.COLL.
N. 04192/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4192 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Venturini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura ES, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura ES;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con decreto del 3 giugno 2016, notificato il 29 giugno 2016, la Questura di ES ha revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo già rilasciato al cittadino pakistano signor -OMISSIS-. Il provvedimento è stato opposto sul rilievo della pericolosità sociale dell’interessato, raggiunto dal 2000 al 2016 da denunce per reati di falso, appropriazione indebita, guida in stato di ebrezza, minaccia ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ed incendio doloso. Ritenuto il soggetto violento ed incline a delinquere e considerate le condotte tenute in ambito domestico, anche dopo la fine del rapporto coniugale, circostanza che lo aveva portato a vivere da solo, l’amministrazione ha giudicato prevalente l’esigenza di tutela della sicurezza pubblica rispetto ai contrapposti interessi facenti capo al predetto, richiamandosi agli artt. 4, 5 e 9, d.lgs. n. 286 del 1998.
2. Con ricorso n. -OMISSIS-, proposto al Tar Lombardia, sede di ES, il cittadino straniero ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del decreto della Questura di ES, lamentando la carenza di motivazione e di istruttoria e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti. La difesa ha censurato il giudizio di pericolosità sociale, essendo stato ignorato che nessuna sentenza di condanna, in seguito alle denunce riportate, aveva attinto il soggetto, il quale, con riguardo a talune delle vicende menzionate, figurava come persona offesa per aver subito atti di intimidazione e di violenza. Inoltre, è stata eccepita la scarsa considerazione riservata alla titolarità in capo al ricorrente di un’impresa di trasporti, alla capacità reddituale ed alla presenza in Italia dal 1997.
3. La Questura di ES ed il Ministero dell’Interno si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
4. In data 30 agosto 2016, la Questura di ES ha depositato documentazione relativa agli elementi di pericolosità sociale posti a fondamento del provvedimento di revoca.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Tar ha disposto un adempimento istruttorio a carico della Questura di ES, con obbligo di depositare una relazione circa gli sviluppi delle notizie di reato indicate nel decreto impugnato.
6. In data 22 settembre 2016 la Questura ha depositato la documentazione richiesta ed il successivo 7 ottobre ha prodotto ulteriori documenti.
7. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Tar Lombardia, sede di ES, sez. II, prendendo visione delle informazioni acquisite, disponeva un ulteriore adempimento istruttorio a carico della Questura.
8. L’amministrazione ha depositato fuori termine, il 26 ottobre 2016, una relazione con la quale si è dato conto del rinvio a giudizio - nell’ambito del procedimento -OMISSIS- del 2015 in cui erano confluiti i procedimenti nascenti dalle denunce sporte dalla suocera e dalla ex moglie - per i reati di cui agli artt. 486, 572 e 609-bis c.p. Ulteriore documentazione è stata prodotta il 4 novembre 2016.
9. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Tar Lombardia, sede di ES, sez. II, ha respinto l’istanza cautelare, essendo carente il fumus.
10. In data 21 dicembre 2018, il ricorrente ha prodotto la sentenza resa dal Tribunale di ES n. -OMISSIS-, con la quale era stato assolto dal