Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-21, n. 202211148

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-21, n. 202211148
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211148
Data del deposito : 21 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2022

N. 11148/2022REG.PROV.COLL.

N. 00393/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 393 del 2018, proposto dal P Z, rappresentato e difeso dall’avvocato M S e dall’avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M S in Roma, viale Parioli, n. 180;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma presso gli uffici di via dei Portoghesi, n. 12;
la Commissione di esame del concorso a 150 posti di notaio, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

nei confronti

dei signori Clito Brunori e Roberto Saracino, non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- sede di Roma (Sezione Prima) n. 6532/2017, resa tra le parti, nel ricorso per l’annullamento:

-del verbale della Commissione di concorso n. 268 del 17 giugno 2013, laddove all'esito dei tre elaborati esprime una valutazione di non idoneità del candidato (individuato con il numero di busta 228), con la conseguente non ammissione alla successiva prova orale;

- dell'elenco degli idonei a sostenere la prova orale, pubblicato in data 22 ottobre 2013, nella parte in cui non ricomprende anche l’odierno appellante;

- del verbale n. 8 del 23 novembre 2012, in cui sono stati riportati i criteri per la correzione degli elaborati scritti;

- di ogni altro atto comunque connesso.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2022 il Cons. A D M, uditi per le parti gli avvocati e vista l'istanza di passaggio in decisione depositata dall'Avvocato dello Stato Federica Varrone e dagli avvocati M S e L C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.-L’appellante ha partecipato al concorso per esame a 150 posti di notaio, indetto con la determinazione dirigenziale 27 dicembre 2011, e all'esito dei tre elaborati, con verbale della Commissione di concorso n. 268 del 17 giugno 2013 veniva valutato non idoneo e, conseguentemente, non veniva ammesso alla successiva prova orale.

2.-Avverso gli atti indicati in epigrafe, l’interessato ha proposto il ricorso di primo grado al TAR per il Lazio - sede di Roma, che lo ha respinto con la sentenza n. 6532/2017, per infondatezza dei motivi di ricorso.

3.-Avverso tale sentenza l’interessato propone ricorso al Consiglio di Stato, deducendo error in iudicando , per illogicità e contraddittorietà della valutazione della commissione, manifesta ingiustizia, perplessità e genericità della motivazione di esclusione.

4.-L’Amministrazione presenta memorie e, ribadendo la infondatezza del ricorso, ripropone le eccezioni preliminari sollevate nel giudizio di primo grado. In particolare, essa deduce:

- l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, non avendo l’interessato impugnato la graduatoria finale approvata con d.m. 23 ottobre 2014 e pubblicata in data 31 ottobre 2014;

- la inammissibilità del ricorso, perché le censure sono attinenti al merito dell’attività di valutazione del candidato, rimessa all’insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice.

5.-Con ordinanza presidenziale n. 1692/2022, questa Sezione disponeva il seguente incombente istruttorio:

“a) ai sensi degli articoli 35 e 85 del codice del processo amministrativo, la parte appellante dichiari se continua ad avere interesse alla definizione del giudizio;

b) ciascuna parte costituita nei giudizi pendenti depositi una analitica nota spese (che tenga specificatamente conto del valore della causa);

c) per il caso di perdurante sussistenza dell’interesse, vanno acquisiti documentati chiarimenti, sul se vi siano state sopravvenienze nel corso del giudizio e se sussistano connessioni (di ordine oggettivo o soggettivo) con altri giudizi pendenti in sede di giustizia amministrativa;

d) la dichiarazione sopra prevista alla lettera a), le note spese di cui alla lettera b) e la nota di chiarimenti di cui alla lettera c) vanno depositate entro il termine di venti giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.”

6.- Con comunicazione datata 31 agosto 2022 l’appellante dichiara di avere un attuale interesse alla definizione del giudizio.

7.- Le parti assolvono all’incombente istruttorio.

5.-Alla data del 1° dicembre 2022 la causa è stata tratta in decisione.

DIRITTO

1.-Il Collegio ritiene di scrutinare preliminarmente l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Ministero della Giustizia, già proposta in primo grado.

2.-A tale riguardo si precisa che la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione dalla prova orale non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile (cfr. ex plurimis CdS Sezione VI, n. 6959/2020;
Sezione II, n. 3792/2021, Sezione VI, n. 2119/2022).

Il partecipante ad un concorso, che ha impugnato il proprio atto di esclusione o la valutazione negativa delle prove scritte, ha l’onere di impugnare la graduatoria, conclusiva del procedimento, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati ivi inseriti.

3.-Da quanto sopra dedotto, pronunciando sull’appello, il ricorso di primo grado va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

4.- Sussistono giusti motivi per compensare le spese del secondo grado del giudizio.

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