Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-06-07, n. 202305593
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Testo completo
Pubblicato il 07/06/2023
N. 05593/2023REG.PROV.COLL.
N. 04531/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4531 del 2022, proposto dal Comune di Fabriano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la società Agrifaber Società Agricola a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G O M, S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00170/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società “Agrifaber Società Agricola a r.l.” e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2023 il consigliere G R; viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il presente giudizio ha ad oggetto:
a) in via principale, la domanda di annullamento del provvedimento datato 2 febbraio 2022 Pratica S.u.a.p. n. 1090/2020, con cui il comune di Fabriano ha disposto in autotutela l’annullamento del silenzio assenso (asseritamente) formatosi sulla domanda di permesso di costruire presentata in data 22 dicembre 2020 dalla società Agrifaber per la realizzazione di tre capannoni per allevamento zootecnico non industriale di carni bianche, mediante ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di altrettanti edifici preesistenti collabenti in precedenza destinati a stalle;
b) in via subordinata, l’accertamento del diritto della società Agrifaber a vedere esitata favorevolmente la suindicata domanda di permesso di costruire, sussistendone i presupposti di cui all’art 3, comma 1, lett. d) ed all’art 20 del d.p.r. n. 380/2016.
2. Questi gli snodi principali della vicenda:
a) la società Agrifaber è proprietaria in Comune di Fabriano, località Moscano, di terreni agricoli per una estensione di ettari 18 sui quali dichiara di esercitare la propria attività aziendale di coltivazione e di allevamento di bestiame, nell’ambito dei quali insistono tre fabbricati rurali di vecchia costruzione in pessime condizioni strutturali e manutentive ed allo stato collabenti, realizzati dalla precedente proprietà ed utilizzati da quest’ultima come stalle per l’allevamento ed il ricovero di bovini;
b) avendo intenzione di avviare una attività di allevamento zootecnico non industriale di carni bianche (polli), essa ha presentato al comune, in data 16 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. d), del d.p.r. n. 380/2001, domanda di permesso di costruire (acquisita al protocollo comunale n .46027/2020), per ottenere il rilascio della preventiva autorizzazione edificatoria, necessaria per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, con identica cubatura, su diversa area di sedime;
c) contestualmente alla avvenuta presentazione della domanda di permesso a costruire, la società ha avanzato separata domanda, sempre al comune, di autorizzazione paesaggistica preordinata alla preliminare verifica della compatibilità degli interventi edilizi sopraindicati con il regime di tutela cui risulta assoggettata l’area di insistenza dei fabbricati da demolire e quelli da ricostruire, ai sensi dell’art 136 e seguenti del Codice dei beni culturali e paesaggistici;
d) la domanda di autorizzazione paesaggistica è stata esitata favorevolmente dal Comune di Fabriano, con provvedimento n. 28 del 13 ottobre 2021, su preventivo parere positivo vincolante della locale Soprintendenza archeologica, belle arti paesaggio delle Marche;
e) a fronte dell’inutile decorso del termine assegnato al comune per pronunciarsi sulla suindicata domanda di permesso di costruire, la società Agrofaber ha ritenuto formatosi, ai sensi dell’art. 20, comma 8 del d.p.r. n. 380/2001, il silenzio assenso sulla suddetta istanza di autorizzazione edificatoria, pertanto ha richiesto al s.u.a.p., in data 18 gennaio 2022, il rilascio di apposita attestazione di intervenuta formazione del silenzio assenso;
f) il comune, con il provvedimento datato 2 febbraio 2022, n. 1090/2020 (impugnato), ha ritenuto insussistenti i presupposti della ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, c. 1, lett. d, d.p.r. n. 380/2001, ricadendo i manufatti in area vincolata ai sensi del d.lgs n. 42 del 2004, e perciò non potendosi ritenere formato il silenzio assenso il quale, in ogni caso, è stato dall’amministrazione annullato in autotutela; segnatamente, il diniego è stato fondato: i) sulla circostanza che la localizzazione su diverse aree di sedime delle nuove costruzioni programmate, e quindi delle volumetrie dei fabbricati da demolire e oggetto di ristrutturazione ricostruttiva, risulterebbe preclusa dal fatto che i terreni dei fabbricati oggetto di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali e paesaggistici); ii) sul rilievo che i manufatti insistono su aree sottoposte a tutela paesaggistica, per cui la loro dislocazione non potrebbe essere considerata come un intervento di ristrutturazione ai sensi dell’art 3, comma 1, lett. d), del d.p.r. n. 380/2001, bensì costituirebbe intervento di nuova costruzione, come tali sottoposto al rispetto delle n.t.a. di p.r.g. comunale (art 29) e della legge regionale n. 13 del 1990, recante la disciplina delle attività edilizia in zona agricola.
3. La società Agrifaber ha impugnato innanzi al T.a.r. per le Marche il provvedimento 2 febbraio 2022, n. 1090/2020, con un unico, articolato, motivo di gravame (esteso da pagina 9 a pagina 20 del ricorso), così compendiato: violazione di legge, errata interpretazione ed applicazione dell’art 3, comma 1, lett. d) del d.p.r. n. 380/2001, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.
3.1. La società, dopo avere illustrato il quadro normativo e storico della materia nonché svolta una propria esegesi delle norme succedutesi nel tempo, obietta che:
a) i divisati interventi non possono essere qualificati come interventi di nuova costruzione, dal momento che gli stessi presentano tutte le caratteristiche degli interventi di ristrutturazione ricostruttiva con riferimento alla nozione che di tale tipo di intervento edilizio fornita dal vigente testo dell’art 3, comma 1, lett. d), del d.p.r. n. 380/2001;
b) contrariamente a quanto ritenuto dal comune, gli edifici per i quali la società ricorrente ha previsto la ristrutturazione di tipo ricostruttiva, non possono essere ricompresi nella categoria dei beni vincolati cui fa riferimento la norma del t.u. edilizia, e quindi, non può essere preclusa a priori la loro ricostruzione su diversa area di sedime, ciò in quanto in sede di interpretazione del nuovo testo dell’art, 3, comma 1, lett. d) del DPR n. 380/2001, introdotto dal d.l. n. 76 del 2020, nella nozione di beni vincolati per i quali è esclusa la possibilità di ricostruire su diversa area di sedime debbono essere ricompresi soltanto gli edifici ed i fabbricati sottoposti a tutela diretta in quanto riconosciuti per legge o con atto amministrativo di vincolo di particolare valore architettonico storico ed artistico; in tal senso deporrebbe anche la circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici 11 agosto 2021, n. 7944;
c) il provvedimento impugnato sarebbe, altresì, viziato da contraddittorietà in quanto l’amministrazione comunale, dopo avere riconosciuto, con il supporto del preventivo parere favorevole della locale Soprintendenza, la compatibilità dell’intervento con l’interesse paesaggistico tutelato dall’apposito vincolo insistente sui terreni di localizzazione dei manufatti, ha denegato il rilascio del permesso di costruire;
d) dal momento che la domanda di permesso di costruire ha ad oggetto la ristrutturazione con demolizione ricostruzione su diversa area di sedime di edifici non sottoposti ad alcun vincolo diretto ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e considerata l’intervenuta acquisizione di autorizzazione paesaggistica comunale per la realizzazione di tale intervento, la società conclude nel senso che su tale domanda di autorizzazione edificatoria si sarebbe formato il silenzio assenso di cui all’art. 20, comma 8, del d.p.r. n. 380/2001 e che illegittimo sarebbe il suo annullamento in autotutela.
3.2. Si è costituito nel giudizio di primo grado il comune di Fabriano, per resistere.
4. Il T.a.r. per le Marche, con sentenza del 18 marzo 2022, n. 170, ha accolto il ricorso e compensato le spese.
4.1. In particolare, il giudice di primo grado:
a) ha sostenuto che l’art. 3, comma 1, lett. d), del d.p.r. n. 380 del 2001, nel disciplinare la demolizione e ricostruzione, fa riferimento ai soli immobili oggetto di tutela paesaggistica e non anche alle aree vincolate cosicché solo per i primi la demolizione e ricostruzione con modifiche dei parametri rientra nella nozione di nuova costruzione;
b) ha evidenziato la necessità di fornire una interpretazione dell’art. 3, comma 1, lett. d) del t.u. edilizia aderente all’evoluzione normativa, che “alla luce dell’obiettivo di ridurre il consumo di nuovo suolo, ha progressivamente ampliato la nozione di ristrutturazione edilizia c.d. ricostruttiva, facendo venire meno dapprima l’obbligo della “fedele ricostruzione” e