Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-09-20, n. 201205023
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N. 05023/2012REG.PROV.COLL.
N. 01004/2012 REG.RIC.
N. 01064/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti
A) – n. 1004/2012 RG, proposto dal dott. A R, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, S V e B R, con domicilio eletto in Roma, via Udine n. 6,
contro
l’Azienda ospedaliera
Spedali Civili di Brescia
, in persona del Direttore generale
pro tempore
, non costituita nel presente giudizio
nei confronti di
- P T, controinteressato, rappresentato e difeso dagli avvocato Patrizia T ed Antonio Salerno, con domicilio eletto in Roma, p.le dei Gracchi n. 92, presso lo studio dell’avv. Fiorentino,
- Tommaso Maria Aquino, non costituito nel presente giudizio
- G D M, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vecchione, con domicilio eletto in Roma, via Sabotino n. 22, presso lo studio dell’avv. Gemma,
B) – n. 1064/2012 RG, proposto dal dott. G D M, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vecchione, con domicilio eletto in Roma, via Sabotino n. 22, presso lo studio dell’avv. Gemma,
contro
l’Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia, in persona del Direttore generale pro tempore, non costituita nel presente giudizio
nei confronti di
- P T, controinteressato, rappresentato e difeso dagli avvocato Patrizia T ed Antonio Salerno, con domicilio eletto in Roma, p.le dei Gracchi n. 92, presso lo studio dell’avv. Fiorentino
- Tommaso Maria Aquino, non costituito
- A R, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, S V e B R, con domicilio eletto in Roma, via Udine n. 6,
per la riforma
della sentenza del TAR Lombardia – Brescia, sez. II, n. 85/2012, resa in forma semplificata tra le parti e concernente l’approvazione della graduatoria del concorso pubblico a 2 posti di medico dirigente di cardiochirurgia presso l’Azienda intimata (determ. dirig. n. 1505 del 29 settembre 2011);
Visti i ricorsi in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del controinteressato dott. T, nonché dei dott. D M e Repossini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 22 giugno 2012 il Cons. S M R e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati Savarese (su delega dell’avv. Segato) e Vecchione;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Con determinazione dirigenziale n. 2018 del 29 dicembre 2009 (in G.U. n. 56 del 16 luglio 2010), l’Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico per la disciplina di cardiochirurgia.
In data 23 agosto 2010, la Commissione per il sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici del Ruolo sanitario ha sorteggiato, quale commissario componente di cui agli artt. 6, c. 2 e 25, lett. b) del DPR 10 dicembre 1997 n. 487, i dottori M Z (componente effettivo) e R C (componente supplente). Con determinazione dirigenziale n. 981 dell’11 luglio 2011, detta Azienda ospedaliera ha poi disposto l’ammissione dei candidati al concorso in questione e ha nominato la commissione esaminatrice, indicando i componenti effettivi (tra cui lo stesso dott. Z) e quelli supplenti.
A detto concorso ha inteso partecipare, tra gli altri candidati, pure il dott. P T, che ha proposto rituale istanza con l’allegata documentazione circa i titoli vantati.
2. – In esito al concorso, sono risultati utilmente graduati il dott. A R (1° posto) ed il dott. G D M (2° posto), mentre il dott. T non è stato incluso nella graduatoria definitiva per non aver superato la prova orale.
Sicché egli ha adito il TAR Brescia, impugnando l’esito del concorso stesso, la graduatoria finale, il bando e gli atti preparatori. Il dott. T ha dedotto in punto di diritto in primo luogo la posizione irregolare del commissario dott. Z (collocato a riposo nelle more della nomina della commissione esaminatrice), nonché numerosi altri vizi del procedimento concorsuale e della valutazione resa da quest’ultima.
L’adito TAR, con sentenza semplificata n. 85 del 20 gennaio 2012, ha accolto la pretesa del ricorrente solo sotto il profilo dell’illegittima posizione del dott. Z, appunto perché collocato a riposo dopo il sorteggio, ma prima della nomina a componente della commissione. Da ciò è stato fatto derivare l’ annullamento dell’intera procedura.
3. – Appellano allora i dott. Repossini (ricorso n. 1004/2012 RG) e D M (ricorso n. 1064/2012 RG), censurando sia l’ erroneità della sentenza impugnata, sia delle censure di primo grado poi assorbite dal TAR.
In entrambi i giudizi, di cui gli appellanti chiedono la riunione, s’è costituito il dott. T, concludendo per l’infondatezza degli appelli e facendo riemergere in questa sede i motivi assorbiti dalla sentenza impugnata.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2012, su conforme richiesta delle parti costituite, i due appelli in epigrafe sono congiuntamente assunti in decisione dal Collegio.
4. – Gli appelli in epigrafe, concernendo entrambi la medesima sentenza e per l’identità sostanziale della res controversa , vanno riuniti ai sensi dell’art. 96, c. 1, c.p.a. e contestualmente decisi.
5. – Per una più agevole comprensione delle vicende di causa, giova premettere che la sentenza appellata ha accolto quella, per vero limitata, parte del primo motivo del ricorso del dott. T laddove egli rende noto il collocamento a riposo del dott. Z «… già dal maggio 2011…». Da ciò egli assume l’illegittima partecipazione di quest’ultimo alla commissione esaminatrice per il ruolo medico, in violazione dell’art. 6, c. 2 e dell’art. 25, lett. b) del DPR 483/1997.
Al riguardo il TAR, dando atto del collocamento a riposo del dott. Z a far tempo dal 1° giugno 2011 e pur essendo questi stato sorteggiato, a norma del citato art. 6, c. 2, fin dal 23 agosto 2010 quale membro di tal commissione, ha ritenuto che la «… data da assumersi come riferimento in ordine alla valutazione del possesso dei requisiti per poter essere designato componente della commissione… sia quella della effettiva nomina della stessa, a presindere da quando sia avvenuta l’individuazione del nominativo del componente, pena un’incertezza giuridica incompatibile con i principi dell’ordinamento…».
6. – Questa essendo la ragione essenziale della statuizione di primo grado —in disparte la laconicità del motivo accolto il quale, ad una sua serena lettura, non sembra che colleghi molto bene l’evento del pensionamento del dott. Z agli artt. 6 e 25 del DPR 483/ 1997—, gli appelli sono fondati e vanno accolti per le ragioni qui di seguito indicate.
Il dato testuale dei ripetuti artt. 6 e 25 sicuramente impone che il sorteggio debba avvenire solo tra gli iscritti ai ruoli nominativi regionali ove esistenti, oppure tra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strutture sanitarie della Regione o, in mancanza, delle Regioni limitrofe. Ciò vuol dire che il sorteggio non può che cadere su un dirigente di secondo livello che in quel momento, sia in costanza di rapporto di servizio con il SSN.
Ma una siffatta limitazione non si rinviene nel, né è desumibile dal, successivo art. 25, lett. b), in forza del quale il Direttore generale dell’ASL o della Azienda ospedaliere nomina la commissione, con la precisazione che, per quanto attiene ai due componenti diversi dal presidente, costoro devono esser sì «… due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso…», ma anche (e soltanto) «… uno sorteggiato tra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione…». La composizione della commissione, almeno per le figure di detti due componenti, non è nella discrezionale disponibilità del Direttore generale, per cui egli è tenuto a nominare i soggetti prescelti secondo le rispettive modalità. Tanto perché queste ultime, a loro volta, rispondono ad evidenti e ragionevoli esigenze d’assicurare tanto la qualità dei dirigenti indicati, quanto la loro indipendenza rispetto alla struttura che bandisce, gestisce e svolge il concorso. Da ciò discende che la nomina dei due componenti, da parte del Direttore generale, avviene in base alla pregresse e presupposte indicazioni ex lege , solo al cui momento devono sussistere i relativi presupposti (nella specie, esistenza e validità del rapporto di servizio) in capo ai dirigenti designati o sorteggiati. Si tratta di presupposti che sono già dati e valutati in un momento anteriore alla formazione della commissione e, come tali, non sono di per sé alterati o esclusi per il sol fatto del tempo occorrente per siffatta consequenziale formazione.
Questa interpretazione restrittiva degli artt. 6 e 25 del DPR 483/ 1997 (nel senso che il requisito dell’essere attualmente in servizio deve sussistere al momento del sorteggio e non necessariamente anche a quello della nomina della commissione, né tanto meno nel corso delle fasi successive del procedimento concorsuale) trova conforto se queste disposizioni vengono lette in coordinamento e in coerenza con quelle del regolamento emanato con DPR 9 maggio 1994 n. 487, che contiene la disciplina di massima dei concorsi di accesso al pubblico impiego nella generalità delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle sanitarie (salve le disposizioni speciali, integrative e di dettaglio, contenute nei regolamenti di settore).
Ora, l’art. 9, comma 4, secondo periodo, del DPR 9 maggio 1994 n. 487, prevede che il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici siano scelti «… anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi…» . Non vi è dunque, in linea di principio, alcuna incapacità del personale in quiescenza di far parte delle commissioni di concorso. Semmai, l’art. 9, cit., precisa che la scelta di detto personale «… non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto… [per determinati motivi che qui non interessano] e in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso…» .
Integrando tal principio con la regola del sorteggio ex art. 6 del DPR 483/1997 per il personale sanitario, il sorteggio stesso non può che coinvolgere i soli dirigenti in servizio, ma la nomina, come s’è detto consequenziale alla provvista dei singoli componenti della commissione, non è inibita, nei limiti indicati nel citato art. 9, c. 4, dal fatto che taluno di essi sia stato collocato in quiescenza dopo il sorteggio.
Solo per completezza, si può rammentare, per quanto ciò non riguardi la questione dedotta nel presente giudizio, il successivo art. 10 del DPR 487/1994 che regola il caso del sopravvenuto pensionamento del componente dopo la nomina. In tale ipotesi la nomina decade, ma la P.A. procedente può confermarla. Questa disposizione riproduce, nell’essenziale, quanto disposto dall’art. 4, primo comma del DPR 3 maggio 1957 n. 686 (regolamento di attuazione del t.u. degli impiegati civili dello Stato) il quale era del seguente tenore: «Il presidente e i commissari [di concorso] che vengono destinati ad altro servizio, o il cui rapporto d’impiego si risolva durante l’espletamento dei lavori della commissione, cessano dall’incarico, salvo conferma dell’amministrazione» .
Riassumendo, gli artt. 9 e 10 del regolamento n. 487/1994, lungi dal vietare l’impiego di personale pensionato nelle commissioni di concorso, esplicitamente lo consentono rimettendolo alla discrezione dell’autorità procedente (salve alcune eccezioni estranee alla presente fattispecie). Tale facoltà discrezionale si esercita al momento della nomina, se questa interviene quando il soggetto designato è già collocato a riposo. Se, invece, il collocamento a riposo sopravviene dopo la nomina, si determina una situazione diversa da quella precedentemente valutata e perciò il regolamento (con apprezzabile ragionevolezza) attribuisce all’autorità procedente il potere-dovere di compiere una nuova valutazione, che potrà avere come esito la conferma del componente già designato, oppure la nomina di uno nuovo.
Nel caso in esame, l’atto formale di nomina ed insediamento della commissione di concorso è intervenuto quando il dottor Z era già collocato a riposo (benché non lo fosse ancora al tempo del sorteggio) e si ha ragione di ritenere che l’autorità emanante ne fosse a conoscenza. E’ stato quello, dunque, il momento nel quale l’autorità procedente ha valutato discrezionalmente (come previsto dagli artt. 9 e 10 del regolamento del 1994) l’opportunità di inserire (o se si preferisce di mantenere) nella commissione un funzionario pensionato. Peraltro, tale valutazione discrezionale non aveva bisogno di una specifica motivazione.
7. – L’appellato dott. T fa riemergere altresì le varie questioni assorbite in primo grado, ma esse non possono esser condivise e vanno respinte.
Andando per ordine, non convince la tesi dell’obbligo d’astensione del dott. Z con riguardo al candidato dott. D M, giacché tale incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tal cointeressenza.
Nella specie, i due soggetti sono stati, sì, colleghi per un certo tempo in una stessa struttura sanitaria privata, ma non v’è sicuro indizio che il dott. D M fosse subordinato al dott. Z né comunque che sussistessero rapporti più forti della colleganza tanto meno che vi fosse un sodalizio basato sulla reciproca convenienza economica. La compresenza dei due soggetti nella stessa équipe cardiochirurgia di per sé sola non è significativa, per la ragione che, in tal disciplina, l’attività congiunta è la regola operativa ordinaria.
Non può esser condivisa la doglianza sulla mancanza di componenti donne nella commissione esaminatrice per il concorso per cui è causa, per almeno un terzo. In punto di fatto la circostanza è vera, ma ciò non ha effetto viziante sulle operazioni concorsuali, o più precisamente il dottor T non è legittimato a dolersene.
Avrebbero potuto proporre tale censura, invero, le dirigenti eventualmente titolate ed interessate a far parte della commissione;in alternativa, avrebbero potuto farlo eventuali candidate donne, interessate a non subire ipotetiche discriminazioni. Ma il dottor T non può certo sostenere di essere stato danneggiato in tal senso. Né d’altra parte sono state messe in discussione la competenza professionale e la correttezza deontologica di coloro che della commissione hanno fatto parte;neppure sono state evidenziate anomalie di comportamento o di giudizio, errori di valutazione, etc., tali da rendere minimamente attendibile l’ipotesi che con una diversa composizione della commissione l’esito del concorso sarebbe stato migliore per il dottor T. Peraltro, è facile immaginare che se, per avventura, costui fosse risultato vincitore, non avrebbe trovato nulla da eccepire sulla commissione;sicché si potrebbe avanzare anche la tesi (che in questa sede non vi è bisogno di approfondire) che supposti vizi procedimentali di questo genere, dei quali è umanamente impossibile stabilire se abbiano avvantaggiato o piuttosto svantaggiato l’uno o l’altro dei concorrenti, debbano essere denunciati prima ancora che si sappia l’esito del concorso, dovendosi ritenere che altrimenti vi sia stata acquiescenza.
Si può aggiungere che la mera presenza di sanitari di sesso femminile sorteggiabili, ancorché appartenenti non all’area del concorso in parola ma ad aree affini, di per sé è inopponibile al sorteggio del dott. Z, posto che l’art. 25 del DPR 483/1997 impone nomine nel profilo professionale della medesima disciplina oggetto del concorso e che l’art. 35, c. 3, lett. c) del Dlg 165/2001, cui si deve intendere il riferimento ex art. 5, c. 2 del medesimo decreto n. 483, subordina la presenza femminile, tra l’altro, al rispetto delle regole di tecnicità e di apoliticità complessive della commissione.
Assodato inoltre che le valutazioni tecniche delle commissioni d’esame sono sì valutabili ab estrinseco con riguardo alla ragionevolezza, alla congruità ed alla non evidente arbitrarietà del relativo giudizio, occorre nondimeno tener conto sia della necessaria opinabilità di questo —si badi, d’un giudizio che è reso, secondo scienza e coscienza, da parte d’una commissione costituita e preordinata a tutelare i già citati valori costituzionali nella procedura di concorso—, sia della qualità dei candidati, tutti dotati di ottimi profili scientifici, professionali e di carriera e le cui qualità sono quindi definibili solo mediante sfumate analisi di merito.
Ebbene, calando tal principio nelle questioni peculiare vicenda del dott. T, il Collegio non ravvisa né manifeste illogicità o valutazioni discriminatorie nel contenuto e nella conduzione della prova orale da lui sostenuta. Invero, ferma la predisposizione di tre quesiti poi sorteggiabili dai candidati e di pari rigore tecnico, adeguato al tipo di reclutamento da effettuare, non irrazionale è la scelta della commissione, una volta definito il quesito, di porlo a tutti i candidati, appunto per saggiarne la capacità di reazione, analisi e risoluzione in modo paritario. La commissione, nel caso in esame, ha fornito ordinata e seria contezza, in verbale, dell’espletamento della prova orale in sala aperta al pubblico, sussistendo inoltre il rispetto, da parte di essa, dell’art. 12 del DPR 483/1997 in ordine all’obbligo di predefinire, prima della prova medesima, i quesiti da porre i candidati. Poiché detta norma non impone altresì alla commissione di porre domande diverse per ciascun candidato, la relativa valutazione è connotata da forti elementi tecnici non revocabili in dubbio, in questa sede di legittimità, se non a fronte d’un evidente arbitrio logico o valutativo, che, però, il dott. T non riesce a dimostrare. È solo da rammentare che non v’è un preciso obbligo, in capo a detta commissione, di verbalizzare in modo analitico, oltre ai quesiti posti, pure le risposte rese da ogni candidato nella prova orale, essendo all’uopo sufficiente un giudizio sintetico espresso con il voto.
Non a diversa conclusione reputa il Collegio di pervenire per quanto attiene al giudizio sui titoli prodotti dai candidati, in quanto, anche attraverso la predisposizione di un’apposita scheda di valutazione, la commissione ha indicato il punteggio complessivo per ogni candidato, specificando il numero ed il tipo di titoli vantati e proposti, nonché i punteggi parziali, donde l’assenza di evidenti vizi nell’operato della commissione stessa. Né convince la doglianza sull’espressione di tali punteggi in formula solo numerica, atteso che quest’ultima, specie a fronte dei criteri di massima a suo tempo definiti dalla commissione per la valutazione dei titoli e poi tradotti in forma grafica nella scheda di valutazione, è di per sé sufficiente ad esprimere il giudizio tecnico della commissione stessa senza bisogno di motivare ulteriormente.
8. – La complessità della vicenda in esame suggerisce l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.