Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-11-18, n. 202409207
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Testo completo
Pubblicato il 18/11/2024
N. 09207/2024REG.PROV.COLL.
N. 00562/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2024, proposto dall’AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
- l’Azienda Agricola Bertagna Ennio, l’Azienda Agricola Cauzzi Daniele e Mauro s.s., l’Azienda Agricola Cordioli Giacomino e l’Azienda Agricola Turrini Andrea, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore nonché il signor P C, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’Azienda Agricola Cogo Elio e Paolo s.s., il signor L Z, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’Azienda Agricola Zantedeschi F.lli s.s. e il signor R S, in qualità di titolare dell’Azienda Agricola Schenato Romeo nonché in qualità di socio illo tempore dell’Azienda Agricola Zootecnica San Martino s.s., tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Ester Ermondi, con domicilio presso l’indirizzo PEC, come da Registri di giustizia;
- le seguenti aziende: Azienda Agricola Bombana Rudi, Azienda Agricola Cauzzi Franco, Soc Agricola Merlesco Ss, Azienda Agricola Giacomazzi Bruno, Soc Azienda Agricola Giacomazzi Bruno Roberto e Flavio Ss, Romani Roberto, Soc Azienda Agricola Levante di Romani F.Lli Ss, Azienda Agricola Zootecnica, Azienda Agricola Visintin Aldo e Azienda Agricola Zucchelli Luciano, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , non costituiti nel presente grado di giudizio;
nei confronti
del Commissario straordinario ex art. 8- quinquies l. 33/2009, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. V- ter , 22 giugno 2023 n. 10608.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio delle seguenti aziende, Azienda Agricola Bertagna Ennio, Azienda Agricola Cauzzi Daniele e Mauro s.s., Azienda Agricola Cordioli Giacomino, Azienda Agricola Turrini Andrea, Azienda Agricola Cogo Elio e Paolo s.s., Azienda Agricola Zantedeschi F.lli s.s., Azienda Agricola Schenato Romeo, Azienda Agricola Zootecnica San Martino s.s. nonché i signori il signor P C, L Z e R S e i documenti prodotti;
Vista l’ordinanza collegiale 9 febbraio 2024 n. 447 con la quale la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’amministrazione appellante ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito;
Esaminate le note d’udienza depositate in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024 il Cons. S T. Si registra il deposito di note d’udienza con le quali i difensori delle parti costituite hanno chiesto il passaggio della controversia in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza” nella fase di superamento dello stato di emergenza, del 10 gennaio 2023;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso indicato in epigrafe l’AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura (d’ora in poi, per brevità, AGEA o l’Agenzia) ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. V- ter , 22 giugno 2023 n. 10608, con la quale è stato accolto il ricorso (n. R.g. 2299/2011) presentato da alcune aziende agricole (per l’esattezza le seguenti: Azienda Agricola Bertagna Ennio, Azienda Agricola Bombana Rudi, Cauzzi Daniele, Soc Azienda Agricola Cauzzi Daniele e Mauro Ss, Azienda Agricola Cauzzi Franco, Soc Agricola Merlesco Ss, Azienda Agricola Cordioli Francesco, Azienda Agricola Cordioli Giacomino, Cogo Paolo, Soc Azienda Agricola Cogo Elio e Paolo Ss, Azienda Agricola Giacomazzi Bruno, Soc Azienda Agricola Giacomazzi Bruno Roberto e Flavio Ss, Romani Roberto, Soc Azienda Agricola Levante di Romani F.Lli Ss, Azienda Agricola Schenato Romeo, Schenato Romeo, Azienda Agricola Zootecnica, Azienda Agricola Turrini Andrea, Azienda Agricola Visintin Aldo, Zantedeschi Luciano, Soc Azienda Agricola Zantedeschi F.Lli Ss, Azienda Agricola Zucchelli Luciano) e teso ad ottenere l’annullamento dei decreti del Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 8- quinquies , comma 6, l. 33/200909, ricevuti dai ricorrenti (sopra indicati) e aventi ad oggetto: “accoglimento della domanda di rateizzazione” e relativi allegati facenti parte integrante dello stesso, unitamente al piano di ammortamento di Agea, al contratto di rateizzazione e allo schema di rinuncia al contenzioso. Le aziende ricorrenti gravavano anche “ ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del ricorso introduttivo ”, compreso il decreto 10 marzo 2010, rubricato “ Legge 9 aprile 2009, articoli 8 quinquies e 6 (D.P.C.M. 15 aprile 2009). Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte ” emanato dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell’art. 8- quinquies , comma 6, l. 33/2009, oltre alle comunicazioni con cui detto Commissario straordinario ha negato la sospensione del procedimento anche in violazione dell’art. 16 del decreto 10 marzo 2010.
2. – I fatti che hanno dato luogo alla presente vicenda contenziosa, tenuto conto degli atti processuali e dei documenti versati dalle parti in giudizio nel fascicolo digitale del processo sia di primo che di secondo grado e da quanto emerge dalla parte “in fatto” della sentenza di primo grado qui oggetto di appello, possono essere sintetizzati come segue:
- le aziende agricole più sopra indicate, tutte attive nel settore lattiero-caseario, hanno impugnato in primo grado i decreti dell’allora Commissario straordinario di Agea con i quali era stata disposta la rateizzazione dei debiti asseritamente dovuti come prelievo supplementare imputato alle stesse, ai sensi del D.P.C.M. 10 marzo 2010;
- in particolare, con l’impugnazione era censurato il procedimento straordinario di recupero dei prelievi di cui agli artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies , l. 33/2009, comune a tutti i ricorrenti, sulla base del quale erano stati emanati gli atti impugnati, anche perché volto a recuperare prelievi latte calcolati in violazione del diritto eurounitario e quindi non definitivamente accertati, con conseguente dovere di disapplicazione della normativa interna non conforme e degli atti conseguenti, di talché gli atti impugnati dovevano dichiararsi illegittimi e quindi giudizialmente annullati;
- il ricorso di primo grado era sviluppato su ben dieci motivi di censura, che per brevità di esposizione vengono qui di seguito riportati per “titoli”: I) illegittimità propria e derivata per violazione e falsa applicazione degli artt. 8- quater e 8- quinquies l. 33/2009, degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, nonché dell'art. 46 R.D. del 17 agosto 1907, n. 642, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., carenza di potere e difetto di attribuzione, eccesso di potere in quanto il Commissario straordinario avrebbe travalicato i poteri e le attribuzioni conferite dalla normativa, nonché i limiti del proprio mandato; II) ’illegittimità per violazione dell'art. 16 del decreto del Commissario straordinario 10 marzo 2010, degli artt. 8- quater e 8- quinquies l. 33/2009, degli artt. 10, commi da 34 a 39, d.l. 49/2003 convertito in l. 119/2003 e successive modifiche, del D.M. 30 luglio 2003 e degli artt. 1 e 3 e segg. l. 241/1990, oltre al venire in essere di diversi profili di eccesso di potere; III) illegittimità comunitaria dell'art. 1, comma 8 e 21- ter , l. 118/1999, dell'art. 1, comma 5, l. 79/2000 e degli atti derivati per violazione e falsa applicazione del Reg. (CEE) 3950/1992, modificato dal Reg. (CE) n. 1256/1999 e del Reg. (CEE) n. 536/1993, poi sostituito dal Reg. (CE) n. 1392/2001, per previsione di categorie privilegiate di produttori che usufruiscono della compensazione nazionale in via prioritaria e, ancora, per mancata disapplicazione della normativa interna non conforme alla normativa comunitaria; IV) illegittimità propria e derivata per violazione e falsa applicazione degli artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies l. 33/2009 e dell'art. 3 l. 241/1990 e illegittima intimazione degli interessi ed eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta