Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-05-09, n. 201903014

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-05-09, n. 201903014
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903014
Data del deposito : 9 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2019

N. 03014/2019REG.PROV.COLL.

N. 02586/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2586 del 2009, proposto da:
Centro Ambiente Life s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L L e F S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R P, con domicilio fisico eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29;
Settore Provincia Ecologia - Disinquinamento e Protezione Civile, Area Gen. Coord. n. 5 Settore Ecologia - Tutela Ambiente, Dipartimento Prevenzione Asl Na 4, Uocp 70 Asl Na 4, Settore Ecologia - Provincia di Napoli, A.R.P.A.C., non costituiti in giudizio;
Comune di Marigliano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Renata Spagnuolo Vigorita, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ilaria Conte in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99;
Asl Na 3 Sud (Ex Asl Napoli 4), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Anna Peluso, con domicilio fisico eletto presso l’Ufficio Legale dell’Asl Rm, viale dell'Arte, n. 68;
Provincia di Napoli, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Di Falco e Paola Cosmai, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Brunello Mileto in Roma, Piazzale Clodio, n. 22;
Comitato per la Tutela del Diritto alla Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Biamonte e Franco Iadanza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M. Cristina Manni in Roma, via G.P. Da Palestrina, n. 63;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Prima, n. 00566/2008, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2019 il consigliere A R e uditi per le parti gli avvocati Lentini e De Gennaro, su delega di Panariello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.La società Centro Ambiente Life s.r.l. (di seguito “Centro Ambiente” ) , odierna appellante, acquistava in data 12 novembre 2002, con decreto di trasferimento del Tribunale di Nola, dal Fallimento Centro Ecologico s.p.a. un opificio industriale per il trattamento dei rifiuti liquidi, civili e industriali, ubicato nel Comune di Marigliano (in zona Agricola “E”), alla via Ponte delle Tavole (individuato in catasto al foglio 15, p.lle 144, 466 e 478).

1.1. La realizzazione e l’esercizio dell’impianto erano stati autorizzati secondo la disciplina, all’epoca vigente, di cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e precisamente: a) con delibera della Giunta Regionale per la Campania n. 6425 del 5 dicembre 1989 era stato approvato il progetto di adeguamento dell’impianto; b) con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 13692 del 19 dicembre 1991 era stato autorizzato l’esercizio dell’attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali, non classificabili tossici e nocivi (con validità sino al 9 febbraio 1995).

1.2. Con istanza del 24 maggio 2004 (prot. 0435410 del 26 maggio 2004) la Centro Ambiente chiedeva alla Regione Campania (di seguito “la Regione” ) il rinnovo dell’autorizzazione n. 13692 del 19 dicembre 1991 rilasciata alla Centro Ecologico s.p.a. e contestualmente “l’approvazione della variante al progetto…rappresentata dall’inserimento della linea di trattamento chimico-fisico e sue pertinenze”.

Con nota del 23 novembre 2004, i competenti uffici regionali, ritenendo che non potesse volturarsi la precedente autorizzazione in capo alla Centro Ambiente, le comunicavano l’archiviazione della pratica, invitandola a presentare una nuova istanza volta ad ottenere una nuova autorizzazione, come difatti avveniva (con istanza n. 14435 prot. del 17 febbraio 2005).

1.3. Riaperto quindi il procedimento su richiesta della società appellante, la Regione, all’esito dell’istruttoria svolta, disponeva l’acquisizione della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) , ravvisandone la necessità alla luce delle previsioni progettuali, e, con istanza del 5 ottobre 2005, la Centro Ambiente sottoponeva il progetto alla Commissione V.I.A.

1.4. Con decreto dell’Assessore Regionale dell’Ambiente n. 223 del 3 marzo 2006 veniva definitivamente approvata la V.I.A. per l’impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi, previa acquisizione del parere favorevole dell’apposita Commissione.

Ottenuto il parere favorevole di compatibilità ambientale, la Società Centro Ambiente, con ulteriore istanza n. 268869 del 22 marzo 2006, chiedeva l’esame della pratica e la Commissione incaricata dell’istruttoria, nella seduta del 27 giugno 2006, ne disponeva l’inoltro alla Conferenza di servizi.

1.5. La Regione aveva, infatti, convocato la Conferenza dei Servizi tra gli enti interessati ai fini dell’acquisizione dei necessari pareri, ritenendo che la richiesta di approvazione della variante al progetto (per il trattamento di rifiuti già oggetto della precedente autorizzazione e divenuti pericolosi per effetto della nuova classificazione, per ulteriore integrazione di tipologie classificate pericolose e per il raddoppio delle linee di trattamento) rendesse necessario, come per i nuovi impianti, il rilascio di un’autorizzazione unica per la realizzazione e per l’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152 del 2006 e seguendo il procedimento ivi disciplinato.

1.6. Ai fini di una migliore comprensione delle questioni giuridiche prospettate dall’appellante, giova sin d’ora evidenziare che l’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel prosieguo “T.U.A.” ), nel disciplinare l’ “autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” prevede che “i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda…allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica” : la domanda è indirizzata alla Regione competente per territorio che “individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi” , alla quale partecipano, oltre ai responsabili degli uffici regionali competenti, “i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, nonché il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti” .

1.7. La Conferenza in parola assicura una valutazione contestuale dei differenti interessi e profili incisi dalla realizzazione e gestione del nuovo impianto e assume le proprie decisioni a maggioranza, fornendo un’adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti ivi espresse dai soggetti partecipanti.

1.8. La Conferenza di Servizi, alla quale partecipavano il Comune di Marigliano ( “il Comune” ), la Provincia di Napoli ( “la Provincia” ), l’

ASL

Napoli 4 (l’ “ASL” ), si riuniva quindi in data 14 luglio 2006 e veniva nuovamente convocata (a seguito di richiesta di integrazione istruttoria avanzata dalla società) il 15 gennaio 2007, esprimendo all’esito parere sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione.

1.9. Pertanto, con decreto dirigenziale n. 152 del 18 aprile 2007 dell’Area Generale di Coordinamento ed Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile, l’Amministrazione regionale denegava l’approvazione del progetto e dichiarava altresì non accoglibili le osservazioni presentate dalla società istante a seguito del preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241, ritenendo, sotto il profilo procedimentale, che dovessero osservarsi le norme che disciplinano il rilascio dell’autorizzazione per nuovi impianti, trattandosi di impianto fermo dall’anno 1995 e di cui si sarebbe progettata una modifica sostanziale e, nel merito, che il progetto e l’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto fossero incompatibili con la destinazione urbanistica dell’area, in quanto ricadente in zona agricola “E”, al di fuori dell’area PIP (Piano di Insediamento Produttivo) del Comune ed, inoltre, non servita da una rete fognaria comunale;
in ogni caso, la localizzazione di un impianto di smaltimento e di recupero rifiuti in zona agricola, benché non vietata in assoluto, sarebbe stata possibile solo in presenza di una decisione condivisa di tutti i partecipanti alla Conferenza di Servizi, i quali invece avevano all’unanimità espresso parere sfavorevole.

2. Avverso tale decreto (gravato insieme agli atti di convocazione della Conferenza, ai relativi verbali e ai pareri espressi dalle amministrazioni partecipanti) proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania la Centro Ambiente, domandone l’annullamento.

2.1. A sostegno dell’impugnazione proposta, incentrata su plurime e articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere affidate ad otto motivi di diritto, la predetta Centro Ambiente lamentava che: a) la Regione avrebbe dovuto adottare la procedura autorizzatoria disciplinata dall’art. 210 del d.lgs. 152 del 2006 (in base al regime transitorio recato da detta norma) in luogo di quella, più articolata, di cui all’art. 208 del medesimo decreto che contempla la conferenza dei servizi (primo motivo), anche in considerazione del fatto che si sarebbe trattato di un impianto preesistente, oggetto di provvedimenti di condono edilizio e, a suo tempo, autorizzato all’attività di smaltimento di rifiuti e non, come ritenuto dalla Regione, di impianto nuovo, per il quale sarebbe stata necessaria anche l’autorizzazione alla realizzazione anziché al solo esercizio dell’attività (terzo motivo); b) i soggetti partecipanti alla conferenza dei servizi non sarebbero stati legittimati a rappresentare validamente le amministrazioni di appartenenza, in quanto sprovvisti della necessaria delega o mandato (secondo motivo); c) erano errate le valutazioni espresse dal Comune sotto il profilo urbanistico-edilizio, anche in considerazione del fatto che i provvedimenti di concessione in sanatoria rilasciati nel 1992 e 1996 avrebbero definitivamente impresso all’immobile la destinazione d’uso di opificio industriale per stoccaggio e trattamento rifiuti in zona agricola (quarto motivo); d) erano parimenti erronee le valutazioni espresse dall’ASL nel parere igienico sanitario, contrastante con la procedura di V.I.A. e con il parere dell’A.R.P.A.C. ed emesso, inoltre, all’esito di un’istruttoria lacunosa, in quanto carente di accertamenti sull’attività e basata solo su profili formali, che aveva condotto a conclusioni infondate (quinto motivo); e) anche il parere negativo della Provincia sarebbe stato illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione, per essersi limitato a recepire in modo acritico i pareri negativi del Comune e dell’ASL (sesto motivo); f) la Regione non avrebbe adottato la determinazione finale in base ad una propria autonoma valutazione, aderendo acriticamente ai pareri negativi resi dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza; g) sarebbe stato violato anche l’art. 10 bis , comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, avendo la Regione omesso di esplicitare le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dalla ricorrente.

2.2. Si costituivano in giudizio la Regione, il Comune, la Provincia, l’

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi