Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-09-10, n. 201805296

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-09-10, n. 201805296
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201805296
Data del deposito : 10 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2018

N. 05296/2018REG.PROV.COLL.

N. 05926/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5926 del 2007, proposto da:
Liberato D'Addario, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso lo studio Loreto Antonello Chiola in Roma, via Luigi Settembrini, 30;

contro

Ente Aut. Parco Naz. D'Abruzzo Lazio Molise, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G I, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 82;

nei confronti

Comune di Pescasseroli non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA n. 00374/2006, resa tra le parti, concernente l’annullamento della concessione edilizia in sanatoria;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2018 il Cons. A V e uditi per le parti gli avvocati Loreto A. Chiola su delega di M G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Abruzzo - L'Aquila (R.G. n. 236/1999), l’Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo chiedeva l'annullamento della concessione edilizia n. 625 del 16.02.1999, con cui venivano sanate dal Comune di Pescasseroli le opere edilizie realizzate dal sig. Liberato D'Addario, nel settembre del 1992, nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo e, precisamente, nella zona E del vigente P.R.G., senza la preventiva concessione edilizia comunale e, asseritamente, senza l'autorizzazione dell'Ente Gestore dell'Area Naturale Protetta e delle altre autorità competenti.

1.1. In particolare, la concessione edilizia in sanatoria impugnata veniva rilasciata dal Sindaco del Comune di Pescasseroli, dopo aver acquisito il nulla-osta della Giunta Regionale d'Abruzzo - Settore Urbanistica e Beni Ambientali, nonché il parere favorevole del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, ai sensi delle legge 29 giugno 1939 n. 1497 e della legge 8 agosto 1985 n. 431.

2. Il T.a.r. Abruzzo - L'Aquila, con sentenza n. 374/2006 del 24.05.2006, accoglieva il ricorso n. 236/1999, annullando l’atto impugnato e compensando tra le parti le spese del giudizio.

3. Con ricorso in appello il sig. Liberato D’Addario ha impugnato detta sentenza, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi, sinteticamente riportati:

I) violazione di legge;
violazione ed errata interpretazione dell'art. 13 l. n. 394/91;
del d.P.C.M. 26.11.1993;
della normativa antecedente al 1991 (r.d. 11.01.1923 n. 257, conv. con la l. 12.07.1923 n. 1511);
ordinanza del presidente 1 luglio 1984 r.d.

7.3.1935 n. 1331.

II) eccesso di potere per travisamento, per errore nei presupposti di diritto, per illogicità, per manifesta ingiustizia.

III) eccesso di potere per contrasto con la giurisprudenza in materia del Consiglio di Stato.

3.1. Con memoria depositata in data 31 luglio 2007 l’Ente Autonomo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise si è costituito in giudizio, opponendosi all’appello e chiedendone il rigetto.

4. All’udienza del 12 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

5. Ai fini dell'esame della questione sottoposta a questo Collegio, giova richiamare il disposto dell'art. 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991, in materia di aree naturali protette, secondo il quale: " Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato ".

5.1. Richiamando la giurisprudenza consolidata in materia ( in primis , Cons. Stato, ad. plen., 24/05/2016, n. 9), “ il dato qualificante dell'istituto in esame è costituito dall'obbligatorietà della sua richiesta ai fini del "rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco", e quindi allorché debba verificarsi la compatibilità con la tutela dell'area naturale protetta di specifici interventi di modificazione o trasformazione che su di essa possono incidere. Tanto corrisponde alla ratio dell'istituto, che è appunto finalizzato all'accertamento da parte dell'Ente preposto dell'impatto dell'intervento richiesto sui valori naturali e paesaggistici del parco, e quindi della sua ammissibilità a fronte della prioritaria esigenza di salvaguardia e tutela di tali valori;
per questo, il legislatore ha chiaramente costruito il nulla osta come atto destinato a precedere il rilascio di provvedimenti abilitativi "puntuali", ossia legittimanti un singolo e specifico intervento di trasformazione del territorio
”.

5.2. Ciò premesso, il Collegio rileva che sulla questione – centrale per il presente giudizio - se, non essendo stato ancora approvato il Piano per il Parco, sia o meno obbligatorio, ai fini della legittimità della concessione edilizia per un intervento all’interno del Parco, acquisire il nulla-osta dell’Ente Parco, nella giurisprudenza si erano sviluppati in passato due orientamenti contrapposti.

5.2.1. Alla stregua di una primo orientamento, in realtà minoritario, non sarebbe applicabile, né necessario, il nulla osta previsto dall'art. 13 l. 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette" nelle more della formazione dello strumento del Piano per il Parco di cui all'art. 12 della medesima legge, in quanto il regime autorizzatorio degli interventi nelle aree protette di cui all'art. 13 presuppone l'approvazione del Piano per il Parco, applicandosi altrimenti le sole misure di salvaguardia previste dall'art. 6 e i divieti di cui all'art. 11 l. 394/1991 (T.A.R. Abruzzo 7 marzo 2008, n. 130, T.A.R. Toscana, sez I, 19 febbraio 2002, n. 288).

5.2.2. Al contrario, secondo l’orientamento prevalente, affermato sia dal Consiglio di Stato (sez VI, 20 gennaio 2009, n. 265, sez VI, 19 luglio 2006, n. 4594;
sez. V, ord. n. 5162 del 28 agosto 2001) che dalla Cassazione penale (sez III, 5 aprile 2007, n. 14183;
sez III, 13 dicembre 2006, n. 14183;
sez III, 14 gennaio 2004, n. 5863;
sez. III, 24 febbraio 2001, n. 183) il nulla osta deve in ogni caso essere chiesto ed espresso da parte dell'Ente Parco, il quale, in assenza del Piano per il Parco, deve necessariamente fare riferimento agli atti istitutivi dell'ente stesso, alle deliberazioni emanate dagli organi di gestione, ai piani paesistici territoriali ed urbanistici nonché alle misure di salvaguardia (in particolare, v. Cass. pen., sez III, 13 dicembre 2006, n. 14183).

5.2.3. Il Collegio non trova motivi per discostarsi da tale orientamento, ormai divenuto consolidato, poiché maggiormente inerente alla ratio di tutela delle aree protette che ispira la legge quadro n. 394/91.

Con la citata normativa si è inteso infatti radicare un generale potere di intervento dell'Ente Parco a presidio del vincolo alla cui tutela è preposto, in ragione dei valori specifici in esso compendiati, da salvaguardare altresì, ma non soltanto, nell'ambito del procedimento per il condono edilizio attivato in relazione al diverso parametro della normativa in materia edilizia e urbanistica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 318).

Ne consegue che l'operatività della previsione dell'art. 13 della legge n. 394 del 1991 non è subordinata alla previa approvazione del piano e del regolamento del parco, atteso che, in mancanza, la valutazione spettante all'Ente Parco deve fare riferimento agli atti istitutivi del parco, alle deliberazioni ed agli altri provvedimenti emanati dagli organi di gestione dell'ente, alle misure di salvaguardia, ai piani paesistici territoriali o urbanistici, i quali hanno valenza fino al momento dell'approvazione del piano del parco (cfr. Cass. pen., sez. III, 13 dicembre 2006, n. 14183). Del resto, ciò deriva anche dalla lettura del disposto di cui all’art. 12, comma 7, che, stabilendo che il piano sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione, conferisce implicita ultrattività a detti strumenti fino al momento della loro sostituzione con il nuovo piano.

6. Alla luce di tali considerazioni, l’appello non è meritevole di accoglimento.

7. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi