Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-05-15, n. 201202761

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-05-15, n. 201202761
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201202761
Data del deposito : 15 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00387/2007 REG.RIC.

N. 02761/2012REG.PROV.COLL.

N. 00387/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 387 del 2007, proposto da
Palumbo Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. P S P, L G Tvaglini, con domicilio eletto presso L G Tvaglini in Roma, via Antonio Bosio, 2;

contro

Rete Ferroviaria Italiana - RFI s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. M M ed E Q, con domicilio eletto presso M M in Roma, via Nicolo' Porpora, 16;
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III TER, n. 12514/2006, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GARA PER LAVORI E FORNITURE TRATTA FERROVIARIA


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 il Cons. R D N e uditi per le parti gli avvocati Pugliano per sé e per delega dell'avvocato Grisostomi Travaglini, Molè e l'avvocato dello Stato Fiduccia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Risulta dagli atti processuali che la RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha unilateralmente risolto i contratti di appalto nn. 24/2000 e 25/2000, stipulati dalla società Palumbo Costruzioni s.r.l., odierna appellante, con la Direzione Compartimentale di Bari, per preteso grave inadempimento, con ordini di servizio nn. 86/M.FG e 87/M.FG del 23 aprile 2002.

Tali atti unilaterali di risoluzione sono stati contestati davanti al Tribunale civile, e il giudizio risulta definito in primo grado con esito sfavorevole alla società Palumbo, e attualmente pende appello.

2. Nel 2006 la Palumbo Costruzioni s.r.l. ha partecipato alla gara n. 16/2006 bandita da RFI – Bari per l’aggiudicazione dei lavori e delle forniture per recinzioni, creazioni di piattaforme e fossi di guardia lungo la tratta Bari Parco Sud – Bari Torre.

Da tale gara è stata esclusa con provvedimento 17 gennaio 2006 ai sensi dell’art. 75, lett. f), d.P.R. n. 554/1999, a causa dell’avvenuta risoluzione dei due precedenti contratti di appalto.

3. Pertanto con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma, la concorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, nonché la nota 24 gennaio 2006 recante la comunicazione dell’esclusione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

4. La ricorrente ha proposto le seguenti censure:

1) violazione dell’art. 75, d.P.R. n. 554/1999 e dell’art. 10- bis l. n. 241/1990;
l’esclusione avrebbe dovuto essere preceduta dal preavviso di rigetto;

l’esclusione per pregressi inadempimenti avrebbe come suo presupposto il definitivo accertamento giudiziale degli stessi;

l’esclusione si fonderebbe su un automatismo senza valutazione autonoma dei pregressi inadempimenti, non sussisterebbe la gravità degli stessi;

2) difetto di motivazione e di istruttoria dell’esclusione;

3) difetto dei presupposti per l’annotazione nel casellario informatico, che ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. r), d.P.R. n. 34/2000 riguarderebbe solo i provvedimenti di esclusione adottati ai sensi dell’art. 8, comma 7, l. n. 109/1994, che a sua volta si riferisce alle cause di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, direttiva 93/37/CEE, che non contempla, a sua volta, l’esclusione per pregressi inadempimenti contrattuali;

4) la nota di comunicazione all’Autorità di vigilanza sarebbe affetta da illegittimità derivata e da vizi propri, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e perché priva del riferimento alla pendenza del giudizio civile sulla risoluzione per inadempimento.

5. Con successivi motivi aggiunti impugnava l’ordine di servizio n. 6/2006 del responsabile di progetto, e la lettera 24 gennaio 2006 di comunicazione dell’esclusione all’Autorità di vigilanza, e ha lamentato:

1) difetto di valutazione della gravità dei pregressi inadempimenti;

2) la nota di comunicazione all’Autorità di vigilanza sarebbe illegittima perché priva del riferimento alla pendenza del giudizio civile sulla risoluzione per inadempimento;

3) l’esclusione è stata disposta, secondo quanto si evince dall’ordine di servizio 5/2006, dal referente di progetto ing. Pasquale B, a ciò delegato dalla Commissione con verbale dell’11 gennaio 2006;
tale soggetto sarebbe incompetente e altresì in posizione di incompatibilità avendo disposto le pregresse risoluzioni.

6. Il giudice adito ha emesso una decisione istruttoria (18 maggio 2006, n. 3563) per valutare il dedotto vizio di incompetenza, introdotto con il terzo motivo aggiunto in primo grado.

7. Il giudice adito, con la sentenza definitiva in epigrafe (III- ter , 16 novembre 2006, n. 12514) ha respinto il ricorso osservando che:

- non sussiste la violazione dell’art. 10- bis l. 7 agosto 1990, n. 241, atteso che la disposizione non si applica, per espresso dettato normativo, alle procedure concorsuali;

- la causa di esclusione di cui all’art. 75, lett. f), d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 opera a prescindere dall’accertamento giudiziale definitivo del pregresso inadempimento contrattuale;

- non occorre una motivazione dettagliata dell’esclusione in questione, in ogni caso nella specie la motivazione è sufficiente;
non si tratta di un mero ritardo nei pregressi contratti nn. 24 e 25 del 2000, ma di lavori iniziati immotivatamente ben oltre la relativa consegna (rispettivamente tre e due mesi dopo), proceduti con estrema lentezza e caratterizzati da ingiustificato e perdurante fermo dei cantieri, da insufficienza delle maestranze, da inesistenza di attività di coordinamento delle squadre di lavoro per assenza del direttore di cantiere;

- legittima è stata la comunicazione dell’esclusione all’Autorità, atteso ch l’esclusione per pregressi inadempimenti rileverebbe autonomamente ai sensi dell’art. 27, lett. p), d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 che fa riferimento ad episodi di grave negligenza nell’esecuzione dei lavori ovvero gravi inadempimenti contrattuali;
in ogni caso l’esclusione sarebbe una notizia rilevante ai sensi dell’art. 27, lett. t);

- della comunicazione dell’esclusione all’Autorità è stata data notizia alla concorrente con la nota di RFI del 24 gennaio 2006;

- con successiva nota diretta all’Autorità, RFI ha reso nota la pendenza del contenzioso civile;

- non sussiste né l’incompetenza né l’incompatibilità del referente di progetto a disporre l’esclusione;
la competenza a disporre l’esclusione deriva dalla procura 18 luglio 2003 n. 67138;
avendo l’ing. B il duplice ruolo di referente di progetto e responsabile della direzione compartimentale infrastrutture di Bari, aveva anche la competenza a disporre l’esclusione.

7. Ha proposto appello l’originaria ricorrente, con atto tempestivamente e ritualmente notificato e depositato.

8. Con il primo motivo di appello si contesta il capo di sentenza che ha disatteso il terzo motivo aggiunto del ricorso di primo grado.

Si ripropone il vizio di incompetenza e incompatibilità in capo all’ing. B a disporre l’esclusione dalla gara, e si assume che il Tribunale amministrativo avrebbe mal interpretato la portata della procura 18 luglio 2003 n. 67138.

Tale procura si riferisce infatti alla competenza dell’ing. B a provvedere agli adempimenti di competenza di RFI in quanto stazione appaltante, in relazione ai contratti da lui stipulati.

Pertanto la procura si riferirebbe solo alle competenze successive alla stipulazione del contratto, e non anche alla competenza in ordine agli atti di gara, riservata alla commissione.

La competenza all’esclusione sarebbe secondo l’appellante in capo alla commissione di gara ovvero in capo al responsabile del procedimento di gara, avv. B.

9. Il mezzo va disatteso.

9.1. Va anzitutto disattesa la prospettazione di parte appellante secondo cui l’esclusione dalla gara sarebbe di competenza della commissione, che è un ufficio valutativo interno, che propone i provvedimenti alla stazione appaltante, ma non un organo che adotta provvedimenti finali.

Pertanto correttamente la commissione di gara con il verbale dell’11 gennaio 2006 non ha disposto direttamente l’esclusione, ma ha demandato ogni valutazione alla stazione appaltante e, per essa, al suo rappresentante legale.

9.2. L’esclusione dalla gara risulta da due provvedimenti:

- ordine di servizio 16 gennaio 2006 a firma dell’ing. Pasquale B;

- nota del 17 gennaio 2006 a firma dell’avv. L B.

9.3. L’ing. B agisce in virtù di procura 18 luglio 2003 n. 67138 che gli attribuisce gli adempimenti di competenza di RFI in quanto stazione appaltante, in relazione ai contratti da lui stipulati.

Occorre considerare che l’ing. B risulta, oltre che responsabile di progetto, direttore della direzione compartimentale infrastrutture di Bari, che è stazione appaltante.

A sua volta il bando di gara individua, come responsabile del procedimento, per la fase della procedura di affidamento, nell’ambito della struttura legale di RFI, l’avv. L B.

9.4. Ciò considerato in fatto, si deve ritenere che la procura citata, e le funzioni conferite all’ing. B, comportino che lo stesso sia il rappresentante legale della stazione appaltante per adottare i provvedimenti di esclusione dalle gare, mentre il responsabile del procedimento, per la fase di gara, avv. B, sia il soggetto competente ad effettuare la comunicazione dell’esclusione.

E, invero, da un lato la procura si riferisce alle competenze di RFI in quanto stazione appaltante, in relazione ai contratti stipulati dall’ing. B;
è evidente che la competenza a stipulare i contratti implica lo svolgimento di tutte le competenze strumentali, inerenti la fase di gara e dunque di scelta del contraente, ossia di tutti i compiti che spettano alla stazione appaltante.

Dall’altro lato, dirimente è la circostanza di fatto, mai contestata, che l’ing. B è il direttore della direzione compartimentale infrastrutture di Bari, ossia è il rappresentante legale della stazione appaltante.

9.5. Ove poi si volesse seguire la tesi di parte appellante, secondo cui la competenza a decretare l’esclusione spetterebbe al responsabile del procedimento di gara, avv. B, del pari la censura andrebbe disattesa, in quanto, come esposto, è stata adottata anche una nota a firma dell’avv. B, che comunica l’esclusione, e che fa dunque proprio l’ordine di servizio a firma dell’ing. B.

9.6. Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di incompetenza.

9.7. Né sussiste un vizio di incompatibilità, sotto il profilo che l’ing. B non potrebbe decretare l’esclusione da una gara per aver egli stesso disposto la risoluzione di altri appalti per inadempimento, atteso che nessuna disposizione normativa contempla tale incompatibilità.

10. Con ulteriore censura contenuta nel primo motivo di appello si osserva che la procura all’ing. B è stata rilasciata nel 2003, e pertanto varrebbe per i contratti stipulati dopo tale data;
sicché l’ing. B non avrebbe avuto il potere di risolvere, nel 2002, i due contratti stipulati nel 2000.

10.1. La censura è non pertinente alla presente controversia, riguardando semmai la risoluzione dei contratti del 2000, disposta nel 2002, e che non forma oggetto del presente contenzioso: su tale risoluzione pende causa civile (la giurisdizione spettando al giudice ordinario), mentre nel presente giudizio si controverte dell’esclusione da successiva gara di appalto per pregressi inadempimenti, e ciò che rileva è il fatto storico dell’inadempimento, non la conseguenza giuridica dello stesso (risoluzione, rescissione, recesso, o altro) e la regolarità o meno dell’atto giuridico.

11. Con il secondo motivo di appello si lamenta che alla causa di esclusione di cui all’art. 75, lett. f), d.P.R. n. 554 del 1999 dovrebbe applicarsi, per analogia, il termine annuale di cui all’art. 75, lett. h), medesimo decreto presidenziale.

Sicché, dato che la risoluzione per pregresso inadempimento contrattuale risaliva al 2002, non poteva essere disposta l’esclusione da gara di appalto nel 2006, per decorso dell’anno.

11.1. Il mezzo è infondato.

Il primo comma dell’art. 75 d.P.R. n. 554 del 1999 dispone:

“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: […];

f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici”.

Le clausole di esclusione sono tassative e non può estendersi a quella di cui alla lett. f) un termine indicato solo nella lett. h);
nulla impediva alla legge di indicare, anche per l’ipotesi disciplinata dalla lettera f), un termine annuale o diverso per la rilevanza della grave negligenza o malafede. Il fatto che la legge non lo indichi implica che possono essere causa di esclusione anche inadempimenti risalenti, nel tempo, a più di un anno prima, purché minino il rapporto fiduciario tra stazione appaltante e appaltatore.

12. Con il terzo motivo di appello si contestano i capi della sentenza impugnata che hanno disatteso gli altri motivi del ricorso di primo grado.

12.1. Si ribadisce anzitutto che occorreva dare preavviso dell’esclusione, ai sensi dell’art. 10- bis l. n. 241 del 1990.

12.2. Il mezzo è infondato perché l’art. 10- bis non si applica, per espresso dettato normativo, alle procedure concorsuali, qual è una gara di appalto.

13. Ci si duole, poi, che l’esclusione sarebbe connotata da automatismo e vizio di motivazione, senza autonoma valutazione dei due pregressi inadempimenti, e senza considerare la pendenza di un giudizio civile su tali inadempimenti.

13.1. Il mezzo va disatteso.

In base al dettato normativo il pregresso inadempimento è causa di esclusione in base a motivata valutazione della stazione appaltante, senza necessità che lo stesso sia stato definitivamente accertato in sede giurisdizionale.

Secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, non è necessario che il comportamento di grave negligenza o mala fede sia accertato in sede giurisdizionale, essendo sufficiente la valutazione che la stessa amministrazione abbia fatto in sede amministrativa del comportamento tenuto in precedenti rapporti contrattuali dal soggetto;
la norma di esclusione non ha carattere sanzionatorio, ma contempla una misura a presidio dell’elemento fiduciario, che esclude di per sé qualsiasi automatismo, perché l’esclusione deve essere il risultato di una "motivata valutazione";
la motivazione, tuttavia, può essere costituita dal riferimento all’episodio contestato, in base ad un’attività di mero riscontro della fattispecie concreta con quella astratta (Cons. Stato,. V, 27 gennaio 2010, n. 296;
VI, 28 luglio 2010, nn. 5029 e 5030).

La valutazione della gravità dei pregressi inadempimenti è riservata al giudizio della stazione appaltante, sindacabile in giudizio solo se affetto da vizi di travisamento, illogicità, irragionevolezza.

Secondo quanto di recente considerato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, in tema di contenzioso per l’esclusione da gara di appalto ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (inadempimenti in precedenti contratti) la decisione di esclusione per “deficit di fiducia” è frutto di una valutazione discrezionale della stazione appaltante, alla quale il legislatore riserva la individuazione del “punto di rottura dell’affidamento” nel pregresso o futuro contraente. Pertanto il controllo del giudice amministrativo su tale valutazione discrezionale deve essere svolto ab estrinseco, ed è diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di simulazione (dissimulante una odiosa esclusione), ma non è mai sostitutivo. Il sindacato sulla motivazione del rifiuto deve, pertanto, essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto esibiti dall’appaltante come ragione di rifiuto (Cass.,SS.UU., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313).

Nel caso di specie la valutazione di gravità dei pregressi inadempimenti appare immune da vizi logici avuto riguardo ai fatti, come descritti negli atti di risoluzione, che hanno condotto alla risoluzione stessa, e che hanno minato la fiducia della stazione appaltante nella capacità del soggetto di adempiere con efficienza ulteriori contratti.

13.2. Ne consegue anche l’infondatezza dell’ulteriore censura secondo cui il provvedimento di risoluzione unilaterale non potrebbe di per sé essere causa di esclusione da altri appalti, altrimenti si consentirebbe alla stazione appaltante di adottare un provvedimento non soggetto ad alcun vaglio giurisdizionale.

Si è già osservato che è il sistema normativo a conferire alla stazione appaltante il potere di escludere un concorrente che risulta “sfiduciato” perché ha commesso pregressi inadempimenti, a prescindere dall’accertamento giudiziale definitivo degli stessi. Diversamente ragionando, la stazione appaltante sarebbe “obbligata” nelle more dell’accertamento giudiziale di pregressi inadempimenti, a contrarre con soggetti nei cui confronti non nutre più fiducia. Si tratterebbe di un risultato paradossale, perché l’evidenza pubblica che connota le gare di appalto non si spinge al punto di elidere qualsiasi discrezionalità e fiduciarietà dell’appalto, ma lascia alla stazione appaltante, come a qualsiasi contrante dell’ordinamento, il potere di non trattare e di non contrarre con soggetti con i quali si è intaccato il rapporto fiduciario.

13.3. Non si tratta poi di un potere arbitrario e privo di controllo, perché l’esclusione deve fondarsi sulla gravità di pregressi inadempimenti e il giudice può sindacare il legittimo esercizio del potere di esclusione.

13.4. In punto di fatto, poi, risulta dedotto dalla stazione appaltante resistente (nella memoria depositata per l’udienza del 17 aprile 2012) e non contestato dall’appellante, che i giudizi civili sulle risoluzioni contrattuali sono stati decisi in primo grado con decisione sfavorevole alla società Palumbo, e pendono i relativi appelli.

13.4. Per l’effetto è anche infondata l’ulteriore censura secondo cui l’esclusione sarebbe insufficientemente motivata perché il pregresso inadempimento sarebbe un mero ritardo esecutivo.

14. E’ infondato anche il primo motivo aggiunto del ricorso di primo grado, in quanto la pendenza del contenzioso civile sui pregressi inadempimenti è del tutto irrilevante al fine della causa di esclusione in questione, in cui rileva solo la valutazione di gravità che fa la stazione appaltante dei pregressi inadempimenti.

15. Con ulteriore censura si lamenta che la esclusione non poteva essere comunicata all’Autorità e iscritta nel casellario informatico, perché le sole cause di esclusione da iscrivere sarebbero quelle di cui all’art. 8, comma 7, l. 11 febbraio 1994, n. 109.

15.1. Il mezzo è infondato.

La disciplina contenuta nell’art. 27, d.P.R. n. 34 del 2000 ha fatto sorgere la questione dell’ambito oggettivo della segnalazione e iscrizione nel casellario informatico dei provvedimenti di esclusione.

Si tratta di stabilire se qualsivoglia provvedimento di esclusione possa essere segnalato e iscritto, o solo i provvedimenti di esclusione per difetto dei requisiti di qualificazione.

Vengono in considerazione le lettere r) e t) dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 34 del 2000.

Secondo l’art. 27, comma 2, lett. r) citato, vanno iscritte nel casellario informatico <<eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell’art. 8, settimo comma, della legge [l. n. 109 del 1994] adottati dalle stazioni appaltanti>>.

Secondo l’art. 27, comma 2, lett. t), citato, vanno iscritte nel casellario informatico <<tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario>>.

Occorre anzitutto interpretare il rinvio operato dall’art. 27, comma 2, lett. r), d.P.R. n. 34 del 2000 all’art. 8, comma 7, l. n. 109 del 1994.

In quest’ultima disposizione si indica l’autorità competente a pronunciare l’esclusione dalle gare, facendosi menzione, per un periodo transitorio, dell’Albo nazionale costruttori, e per il periodo a regime, delle singole stazioni appaltanti.

Si fa riferimento alle esclusioni nei casi previsti dall'art. 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Trattasi di disposizione comunitaria che indica i requisiti generali di partecipazione alle gare, non menzionando, peraltro, le esclusioni per collegamento formale o sostanziale, introdotte dalla legge n. 109 del 1994 (la prima) e dalla prassi e dalla giurisprudenza, e poi dal d.lgs. n. 163 del 2006 (la seconda).

Secondo la tesi restrittiva prospettata da parte appellante, le esclusioni cui fa riferimento l’art. 8, comma 7, l. n. 109 del 1994, sono solo quelle per difetto dei requisiti di qualificazione, e non anche quelle per difetto dei requisiti generali.

La tesi non può essere condivisa.

E’ bensì vero che l’art. 8, nel suo complesso, si riferisce alla qualificazione, e dunque ai requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, e non a quelli generali (di carattere morale). Tuttavia, il comma 7, che qui viene in rilievo, mediante il rinvio all’art. 24 della direttiva 93/37/CEE, mostra di fare riferimento alla esclusione per difetto dei requisiti di carattere generale.

Si deve poi ritenere che il richiamo alle esclusioni previste dall’art. 24 della direttiva 93/37/CEE, non vada inteso come rinvio fisso e tassativo ai soli casi di esclusione ivi contemplati, ma vada inteso invece come rinvio dinamico a tutti i casi di esclusione per difetto dei requisiti di carattere generale, che il legislatore nazionale via via preveda in recepimento dell’art. 24, direttiva citata.

Così intesa la disposizione, è evidente che l’art. 8, comma 7, l. n. 109 del 1994, si riferisce a tutte le esclusioni disposte dalle stazioni appaltanti, sia per difetto dei requisiti di qualificazione, sia per difetto dei requisiti generali, sia l’esclusione per collegamento sostanziale.

In ogni caso, soccorre la norma di chiusura dell’art. 27, comma 2, lett. t), d.P.R. n. 34/2000, interpretata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nel senso di costituire il fondamento della possibilità di segnalare e iscrivere nel casellario informatico il provvedimento di esclusione disposto per altre cause, e segnatamente per collegamento sostanziale.

Si è infatti statuito che la notizia relativa all’esclusione di alcune imprese, in quanto legate da un collegamento sostanziale che rivela l’imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale, merita di essere annotata e pubblicata, per mezzo della sua iscrizione, ex art. 27 d.P.R. n. 34 del 2000, nel casellario informatico in quanto idonea a segnalare una circostanza di estrema rilevanza per la corretta conduzione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici (Cons. Stato, IV, 7 settembre 2004 n. 5792;
V, 12 febbraio 2007 n. 554;
VI, 15 giugno 2010 n. 3754).

Si tratta di un principio che può essere esteso a qualsivoglia causa di esclusione per difetto di idoneità morale, anche se non contemplata dall’art. 24 della citata direttiva.

La soluzione a cui è pervenuta in via interpretativa la giurisprudenza, in applicazione dell’art. 27 d.P.R. n. 34 del 2000, trova conferma nel nuovo regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, che, nell’indicare i dati da iscrivere nel casellario informatico, sia per le imprese qualificate con il sistema SOA, sia per le altre imprese, menziona i <<provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia>>, senza alcuna distinzione di tipologia (art. 8, comma 2, lett. r), d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

16. Con un ultimo ordine di censure si lamenta che non sarebbe corretta la comunicazione del provvedimento di esclusione all’Autorità per omissione del dato di fatto relativo alla pendenza di giudizio civile sulla risoluzione contrattuale.

16.1. Il mezzo va disatteso perché da un lato risulta che RFI abbia successivamente comunicato tale dato all’Autorità e dall’altro lato, perché si tratta di questione che semmai rileva in ordine al diverso ed eventuale provvedimento di annotazione nel casellario informatico;
in sede di procedimento davanti all’Autorità di vigilanza, l’interessato può dedurre tale circostanza e chiedere che l’eventuale annotazione avvenga con specificazione di tale circostanza di fatto, e semmai impugnare l’annotazione ritenuta incompleta. Ma nel presente giudizio non risulta né se l’annotazione nel casellario sia stata disposta, né se, adottata, sia stata impugnata. Si disputa solo della “comunicazione” dell’esclusione all’Autorità, al fine della successiva, eventuale, annotazione.

17. In conclusione, l’appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro seimila/00 (6.000,00).

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi