Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-01-04, n. 201100008
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Testo completo
N. 00008/2011 REG.SEN.
N. 09588/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 9588 del 2009, proposto da:
V L, rappresentato e difeso dagli avv. A M e G M, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Paisiello n. 55, presso lo studio dell’avv. F G S;
contro
COMUNE di CELENZA VALFORTORE, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. G A, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, al Piazzale Flaminio n. 9, presso lo studio dell’avv. C S F;
nei confronti di
FORTE Anna Maria, non costituita in giudizio;
MAZZA Piercarlo Maria, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del TAR Puglia, Bari, Sezione III, n. 2429 del 14.10.2009, con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso proposto per l’annullamento della determinazione n. 16 del 14.4.2009 del Comune Celenza Valfortore (di approvazione della graduatoria della selezione pubblica per la copertura di un posto vacante di categoria C, profilo professionale ispettore di vigilanza, posizione economica C1, presso il Servizio/Ufficio di Polizia Municipale, nonché del concorso stesso.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Celenza Valfortore ;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella udienza pubblica del 9.4.2010, il Consigliere Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Mescia e Agnusdei, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in appello in epigrafe indicato il sig. Lino Venditto, che aveva partecipato alla selezione pubblica indetta dal Comune di Celenza Valfortore per la copertura di un posto vacante di categoria C, profilo professionale ispettore di vigilanza, posizione economica C1, presso il Servizio/Ufficio di Polizia Municipale, ha chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sezione III, n. 2429 del 14.10.2009, con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso proposto per l’annullamento della determinazione n. 16 del 14.4.2009, del competente Responsabile del Servizio di detto Comune, di approvazione della relativa graduatoria.
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:
1.- Erroneità della impugnata sentenza per violazione dell'art. 21, I c., della L. n. 1034 del 1971, dell’art. 12 delle Disposizioni della Legge in Generale e dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990.
Con l’atto introduttivo della presente fase del giudizio sono stati anche riprodotti i seguenti motivi di gravame dedotti nel corso del giudizio di primo grado al fine di ottenere l’annullamento degli atti impugnati:
1.- Mancata predeterminazione dei criteri di massima da parte della Commissione, vizio degli atti inerenti la graduatoria. Violazione dell’art. 12, I c., del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; illegittimità.
2.- Mancato adempimento da parte della commissione della preparazione di tre tracce della prima prova scritta. Illegittimità. Violazione dell’art. 11, II c., del D.P.R. n. 487 del 1994 e dell’art. 61 del Regolamento comunale. Illegittimità.
3.- Mancanza del verbale della Commissione esaminatrice di correzione degli elaborati della seconda prova scritta. Illegittimità. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Illegittimità. Violazione dell’art. 15, I c., del D.P.R. n. 487 del 1994, dell’art. 60, n. 10, nonché dell’art. 61, n. 11, del Regolamento comunale e dell’art. 97 della Costituzione.
4.- Mancata valutazione della prova di informatica e di lingua inglese; illegittimità. Mancata sottoscrizione del verbale n. 5, da parte del Commissario aggiunto esperto informatico. Illegittimità. Violazione dell'art. 15, I c., del D.P.R. n. 487 del 1994, dell’art. 60, n. 10, del Regolamento comunale e degli artt. 1 e 4 del bando di concorso; illegittimità.
Con atto depositato l’8.3.2010 si è costituito in giudizio il Comune di Celenza Valfortore, che ha eccepito la inammissibilità, la improponibilità e l’improcedibilità dell'appello, del quale, reiterata la eccezione di tardività del ricorso formulata nel corso del giudizio di primo grado, ha dedotto la infondatezza, concludendo per la reiezione.
Con memoria depositata il 25.3.2010 parte ricorrente ha ribadito tesi e richieste.
Alla pubblica udienza del 9.4.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
DIRITTO
1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, il sig. Lino Venditto ha chiesto l’annullamento e la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sezione III, n. 2429 del 14.10.2009, con la quale è stato dichiarato irricevibile per tardività il ricorso proposto dal suddetto (che aveva partecipato alla selezione pubblica indetta dal Comune di Celenza Valfortore per la copertura di un posto vacante di categoria C) per l’annullamento della determinazione n. 16 del 14.4.2009 del competente Responsabile del Servizio di detto Comune, di approvazione della relativa graduatoria; ha inoltre chiesto l’annullamento di detta determinazione.
2.- Con il primo motivo di gravame è stata dedotta la erroneità della impugnata sentenza per violazione dell'art. 21, I c., della L. n. 1034 del 1971, dell’art. 12 delle Disposizioni della Legge in Generale e dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto intempestivo il ricorso perché consegnato all’Ufficio notifiche soltanto in data 30.7.2009, oltre il termine di sessanta giorni a disposizione per la impugnazione del contestato provvedimento di approvazione della graduatoria, decorrente dalla data di conoscenza del relativo esito, stante la pacifica circostanza che il ricorrente conosceva la graduatoria e l’esito delle sue prove sin dal giorno 15 del mese di aprile 2009 e che il suddetto aveva ammesso di aver anche ottenuto copia di tutta la relativa documentazione in data 27 maggio 2009, fatta eccezione per i verbali contraddistinti con i nn. 2 e 3, per i quali aveva asserito di aver dovuto riformulare la richiesta il 6..6.2009, acquisendoli soltanto il 19.6.2009. Il T.A.R. ha pertanto ritenuto che, almeno alla data del 27 maggio 2009, il ricorrente non solo conosceva l’atto oggetto di impugnazione nei suoi estremi e contenuti essenziali, ma era in grado di coglierne tutta la portata lesiva, sicché non poteva condividersi la pretesa di far coincidere il “dies a quo” per la relativa impugnazione con la “completa” conoscenza di tutti gli atti della procedura concorsuale, che l’interessato assumeva di aver acquisito soltanto in data 19 giugno 2009.
Deduce al riguardo l’appellante che alla data del 27.5.2009 aveva avuto notizia solo della pubblicazione della graduatoria, della Autorità emanante e dell’oggetto, senza poter coglierne la portata lesiva e avere concreta conoscenza delle irregolarità da cui era affetta la procedura.
Solo in data 19.6.2009, allorché è stato consentito l’accesso (in particolare, ai verbali n. 2 e n. 3 della Commissione), avrebbe acquisito contezza della circostanza che la Commissione aveva predisposto una sola traccia anziché tre per ciascuna prova scritta e che non era stato redatto alcun verbale di correzione degli elaborati relativi alla seconda prova di concorso.
Prima di tale data non avrebbe potuto presentare ricorso giurisdizionale perché impossibilitato a formulare specifici motivi di gravame e, se avesse proposto ricorso, esso sarebbe stato generico e consequenzialmente sarebbe stato dichiarato inammissibile.
Del resto, secondo l’appellante, la più recente giurisprudenza privilegia la interpretazione della legge più conforme alla Costituzione e quindi la mancata piena conoscenza della motivazione del provvedimento non potrebbe far decorrere il termine per l’impugnazione, ché, altrimenti, sarebbero violati i principi costituzionali del giusto processo e di effettività del diritto di difesa.
La tesi sostenuta con sentenza impugnata sarebbe in contrasto con l’art. 21, I c., della L. n. 1034 del 1971, che prevede che il termine di proposizione del ricorso decorre dal momento in cui si è avuta piena conoscenza del provvedimento, dovendosi intendere quest’ultima come completa ed esauriente conoscenza non solo degli elementi essenziali del provvedimento ma anche della sua motivazione.
L’interpretazione restrittiva di detta norma fornita dal Giudice di primo grado si porrebbe in contrasto con l’art. 12 delle Disposizioni della Legge in Generale, che privilegia l’interpretazione letterale della norma, e con l’art. 3 della L. n. 241 del 1990 sulla necessità della motivazione del provvedimento amministrativo, senza la conoscenza della quale il destinatario dell'atto non può acquisire la consapevolezza della lesività del provvedimento ed il termine per l’impugnazione non può iniziare a decorrere.
Non può condividersi la tesi sostenuta nella sentenza impugnata che la conoscenza della motivazione è rilevante solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti, perché non si può costringere il ricorrente a fare un doppio ricorso e perché i motivi aggiunti servono ad