Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-12-07, n. 202108178

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-12-07, n. 202108178
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202108178
Data del deposito : 7 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2021

N. 08178/2021REG.PROV.COLL.

N. 02595/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2595 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Albo Nazionale Gestori Ambientali, Autorità Nazionale Anticorruzione, non costituiti in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Catanzaro, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’annullamento:

-dell'informativa antimafia di natura interdittiva emessa dalla Prefettura di Catanzaro -OMISSIS- e di tutte le note sottese in essa richiamate notificata a mezzo PEC in data -OMISSIS-;

- della richiesta di comunicazione antimafia inserita in -OMISSIS- da parte della Camera di Commercio di Catanzaro, -OMISSIS-;

- della Nota della Camera di Commercio di Catanzaro – Albo Nazionale Gestori Ambientali -OMISSIS-;

- della nota -OMISSIS- dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di avvenuta segnalazione e dell'inserimento nel Casellario della relativa annotazione interdittiva antimafia;

- di ogni atto ad essi presupposto e/o conseguenziale.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Catanzaro e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2021 il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati dato atto, quanto ai difensori e alla loro presenza, di quanto indicato a verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’-OMISSIS-, -OMISSIS-, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, il provvedimento -OMISSIS- dell’Autorità prefettizia della Provincia di Catanzaro, contenente l’informazione interdittiva antimafia e, con successivi motivi aggiunti, la nota -OMISSIS- dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, portante l’avvenuta segnalazione e l'inserimento nel Casellario della relativa annotazione interdittiva antimafia.

Il ricorrente, nel dedurre l’illegittimità del provvedimento interdittivo per l’affermata inesistenza di un grave quadro indiziario a suo carico che ne comprovasse la contiguità mafiosa, ha chiesto al Tribunale l’annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati.

Nel primo grado del giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno per chiedere la reiezione del ricorso.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, con la sentenza -OMISSIS-, ha respinto il ricorso, ritenendo l’esistenza di un grave quadro di cointeressenze di -OMISSIS- con -OMISSIS-, con provvedimenti definitivi;
nonché evidenzia ancora il primo giudice … -OMISSIS- .

Avverso tale sentenza ha proposto appello e nell’affermarne l’erroneità delle motivazioni espresse dal Tribunale, anche alla luce dell’esito del giudizio penale (sentenza della Corte di cassazione -OMISSIS-), nella parte in cui ha escluso, per -OMISSIS-, l’aggravante di cui all’art. 416 bis nr. 1 c.p. e, nella parte in cui ha escluso l’esistenza di cointeressenze criminali con i componenti del visto -OMISSIS- , ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati.

Con l’ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione proposta dall’appellante.

Resistono in giudizio la Prefettura – U.T.G. di Catanzaro ed il Ministero dell’Interno, chiedendo la conferma della decisione appellata.

In vista della presente udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

All’udienza dell’11 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo di appello, il -OMISSIS- denuncia “Error in procedendo e in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 10 bis della legge 241/1990;
oltre alla violazione dell’art. 85 del d.lgs. 159/2011, contraddittorietà nella motivazione. L’appellante contesta il mancato accoglimento della richiesta d’istruttoria formulata in primo grado, che reitera nel presente gravame e, in ogni caso, il mancato rispetto delle garanzie partecipative.

Con il secondo motivo di gravame, l’appellante denuncia “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 91, comma 5, in relazione all’art. 84, comma 4, in particolare lettera a), d.lgs. 159/2011;
eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione. L’appellante lamenta il travisamento dei fatti da parte del Tar, per aver ritenuto adeguatamente motivata l’interdittiva per cui è causa, basata al contrario esclusivamente su fatti indimostrati riguardo, in particolare, alla -OMISSIS-.

L’esiguità del corredo indiziario sarebbe stata, a detta dell’appellante, comprovata dalla stessa Prefettura di Catanzaro, nella nota -OMISSIS- in cui si è certificato che … né -OMISSIS- né -OMISSIS- era stata attinta da interdittiva antimafia .

Difetterebbe, quindi, il requisito dell’attualità del pericolo, dal momento che l’interdittiva che ha colpito la -OMISSIS-, farebbe riferimento ad episodi verificatisi in epoca risalente e non seguiti da episodi analoghi negli anni successivi. Del resto, a dire dell’appellante, la -OMISSIS- --OMISSIS- - è stata una semplice operazione economica imprenditoriale con finalità diverse dall’elusione antimafia.

L’appello è infondato e va respinto.

Oggetto del presente giudizio è l’informativa interdittiva antimafia, emessa dalla Prefettura – U.T.G. di Catanzaro a carico del -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché la precedente richiesta di comunicazione antimafia -OMISSIS- da parte della Camera di Camera di Commercio di Catanzaro – Albo Nazionale Gestori Ambientali in virtù di trasferimento dell’iscrizione -OMISSIS-.

Il primo motivo di appello, riguardante la violazione delle garanzie partecipative, nonché il difetto d’istruttoria e di motivazione deve essere respinto. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è consolidata, infatti, nel ricondurre il sistema della prevenzione antimafia alle ipotesi normativamente previste (artt. 7 e 10 bis L. 241/90) di legittima omissione del contraddittorio e degli istituti partecipativi posti a tutela del privato, con argomentazioni che questo Collegio ritiene condivisibili e alle quali fa integrale rinvio, non senza sottolineare anche la pronuncia di irricevibilità adottata dalla C.G.U.E. a seguito dalla rimessione da parte di un Tar che segnalava in proposito possibile violazione delle norme U.E. vincolanti (cfr., per tutte, Cons. St., Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758;
id., 25 marzo 2019, n. 1968;
id., 5 settembre 2019, n. 6105;
id., 31 gennaio 2020, n. 820). Ed ancora è stato chiarito in giurisprudenza che i procedimenti in materia di tutela antimafia sono tipicamente connessi ad attività di indagine giudiziaria e caratterizzati da ragioni di urgenza e da finalità, destinatari e presupposti, incompatibili con le ordinarie procedure partecipative, considerato anche il carattere vincolato dei provvedimenti conseguenti ai fini di cui all’ art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato, sez. III, 03/03/2020, n.1576). Il procedimento finalizzato all’emissione dell’informazione antimafia, dunque, conosce un’interlocuzione soltanto eventuale e rimessa all’apprezzamento discrezionale del Prefetto, prevista dall’art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui il Prefetto competente al rilascio dell’informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, invita in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione utile (in termini Cons. St., sez. III, 10 agosto 2020, n.4979;
Cons. St., sez. III, 21/10/2020, n.6374).

Analogamente il secondo profilo di censura, inerente all’allegato difetto d’istruttoria ed alla conseguente richiesta di integrazione, disattesa dal primo giudice, deve essere respinta, dovendosi ritenere congrua e completa la documentazione e i riferimenti istruttori con riguardo alla caratura criminale di -OMISSIS-, come già stato chiarito nella ordinanza -OMISSIS-.

Con il secondo motivo di ricorso, l’appellante lamenta il travisamento dei fatti ed ancora difetto di motivazione da parte del Tar, per aver ritenuto adeguatamente motivata l’interdittiva per cui è causa, basata al contrario essenzialmente su fatti indimostrati riguardo, in particolare, alla -OMISSIS-.

Questo Collegio ritiene infondate le censure mosse da parte appellante, per i motivi di cui appresso. La Prefettura – U.T.G. di Catanzaro, prima, e il Tribunale, poi, hanno correttamente vagliato il dato emergente dalle complete acquisizioni investigative da cui affiora chiaramente che -OMISSIS- ha con-OMISSIS- (-OMISSIS-”), e destinatario di -OMISSIS- - cointeressenze -OMISSIS- dimostrate dalla cessione, dal -OMISSIS- all’-OMISSIS-, di -OMISSIS-, nonché dall’essere -OMISSIS-.

La indubbia caratura criminale del -OMISSIS- risulta, poi, ulteriormente vagliata dall’ordinanza sulla richiesta di applicazione di -OMISSIS-/-OMISSIS-, dalla quale emerge che -OMISSIS- è stato destinatario di -OMISSIS- per i seguenti gravi reati e precisamente: i. ) -OMISSIS-; ii. ) -OMISSIS- -i soggetti di cui trattasi sono -OMISSIS-, -OMISSIS- - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, perpetrate anche in tempi diversi, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e consentire a -OMISSIS- di sottrarsi a provvedimenti ablativi di natura reale ponevano in essere condotte -OMISSIS-.

Inoltre nell’ordinanza si specifica che -OMISSIS- risulta: “-OMISSIS- '-OMISSIS-” e '-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
successivamente, (-OMISSIS-), -OMISSIS- …”-OMISSIS- -OMISSIS- della -OMISSIS- -OMISSIS- ed il -OMISSIS-”

Da tali elementi, la Prefettura ha inferito il rischio concreto ed attuale di ingerenza delle consorterie mafiose nella gestione e nell’attività in generale dell’impresa in oggetto, stante l’esistenza di elementi rilevati all'interno dei rapporti economico imprenditoriali con -OMISSIS-, come meglio rappresentato nel provvedimento prefettizio gravato.

Le valutazioni del Prefetto meritano di essere confermate, non essendo i motivi di appello – volti a scardinare il quadro fattuale che è alla base del provvedimento – suscettibili di positiva valutazione.

Come chiarito di recente anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 57/2020) di fatto confermando la giurisprudenza della Sezione – a supportare il provvedimento interdittivo sono sufficienti anche situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale.

Tra queste: i provvedimenti “sfavorevoli” del giudice penale;
le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa;
la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011;
i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”;
l’inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità.

Alla stregua delle suesposte coordinate ermeneutiche il Collegio non può, quindi, che confermare le valutazioni già compiute dal Giudice di prime cure in punto di legittimità dell’informativa interdittiva antimafia oggetto del giudizio.

Per le ragioni sopra esposte, l’appello deve essere respinto perché infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza del Tar Calabria sede di Catanzaro -OMISSIS-

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi