Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-02-20, n. 202401690

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-02-20, n. 202401690
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401690
Data del deposito : 20 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2024

N. 01690/2024REG.PROV.COLL.

N. 06252/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6252 del 2020, proposto dal
signor -OMISSIS- e dalla signora -OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Fiorillo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,



contro

- la ASL Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Casilli e Gianluca RI Esposito con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 11, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Comune di Eboli, in persona del Sindaco pro tempore , la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , il Commissario ad acta , dott. Vincenzo De Luca, il delegato del Commissario ad acta , dottor Antonio Postiglione, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione II, 6 luglio 2020, -OMISSIS-, non notificata.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ASL di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il reclamo depositato in data 8 gennaio 2024;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2024, il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il reclamo depositato in data 8 gennaio 2024, torna all’esame della Sezione la risalente richiesta di ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione II, 6 luglio 2020, -OMISSIS-.

Con l’incidente di esecuzione indicato, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore -OMISSIS-, hanno impugnato il provvedimento in data 14 novembre 2023 del delegato del Commissario ad acta , dottoressa RI IS TO, con cui, in assunta esecuzione del dictum giudiziale, è stata disposta l’attuazione del PTRI con BdS nei confronti del minore -OMISSIS-.

2. Vale la pena preliminarmente ripercorrere brevemente i passaggi principali del presente contenzioso.

Con sentenza -OMISSIS-/2020 il Tar Salerno ha respinto l’incidente di esecuzione proposto nell’ambito del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR per la Campania, Sezione staccata di Salerno, 9 maggio 2017, -OMISSIS-, con la quale è stato ordinato all’ASL di Salerno ed al Comune di Eboli di predisporre il progetto terapeutico riabilitativo, secondo quanto previsto dall’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in favore del minore -OMISSIS-, affetto da -OMISSIS-.

Con sentenza 20 aprile 2021, -OMISSIS-, questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dai sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- nei sensi di cui in motivazione, disponendo quanto segue:

a) ribadisce l’obbligo delle Amministrazioni appellate di dare esecuzione, nel termine e nei limiti di cui in motivazione, alla sentenza in epigrafe;

b) nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che provvederà, su istanza della parte interessata, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

d) riserva di provvedere sull’eventuale compenso del commissario ad acta, da porre a carico delle Amministrazioni appellate, nei sensi di cui in motivazione;

e) condanna le dette Amministrazioni, ASL di Salerno e Comune di Eboli, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114 comma 4 lett e) c.p.a., al pagamento della somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo secondo la tempistica definita in parte motiva;

f) condanna le suddette Amministrazioni appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 3.000 (tremila/00) ciascuna;

g) dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti presso la Regione Campania ”.

Con nota depositata il 22 dicembre 2022, il Prefetto di Salerno ha comunicato che il dottor -OMISSIS- ASL Napoli 3 Sud, nominato Commissario ad acta in sostituzione del precedente dimissionario, “ dopo aver svolto attività al riguardo, in data 16 dicembre 2022, con la dettagliata relazione ” allegata “ ha rimesso la delega conferitagli, avendo valutato che il proprio giudizio tecnico sia in linea con le proposte di cura formulate dall’ASL di Salerno ”.

Con la nota citata, il Prefetto di Salerno ha altresì chiesto a questo Consiglio di Stato di “ chiarire quali possano essere le ulteriori attività da espletarsi per l’esatto adempimento della sentenza in oggetto ”, considerata la “ particolare delicatezza degli interessi in gioco nonché della complessità e della specificità delle azioni da porre in essere per ottemperare a quanto disposto nel contenzioso in argomento ”.

Con ordinanza collegiale 17 marzo 2023, -OMISSIS-, questo Consiglio di Stato, fermo restando quanto già deciso dalla Sezione e fatti salvi i provvedimenti che sarebbero stati adottati da altre amministrazioni aventi competenza sulla vicenda, ha ritenuto indispensabile dare concreta ed immediata attuazione al decisum di cui si controverte nel presente procedimento, considerate le condizioni del minore -OMISSIS-, destinatario dei trattamenti previsti in sede giurisdizionale.

In particolare (e in disparte le eventuali iniziative che le parti private potranno assumere al riguardo), la Sezione ha stabilito che non fosse accettabile che il Commissario ad acta si fosse sostanzialmente rifiutato di adempiere al proprio ufficio adducendo – in definitiva – una non condivisione del decisum giudiziale da eseguire, non essendo consentito né all’Amministrazione né tanto meno agli ausiliari del giudice decidere di non prestare ottemperanza alle statuizioni definitive ovvero confermare i risultati di un’attività amministrativa che con dette statuizioni è stata ritenuta illegittima.

Con la citata

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi