Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-05-28, n. 201003402
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N. 03402/2010 REG.DEC.
N. 10552/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 10552 del 2009, proposto da:
G M, rappresentato e difeso dall'avv. R G R, con domicilio eletto presso . Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Comune di Foggia;
nei confronti di
G B M, rappresentato e difeso dall'avv. E F, con domicilio eletto presso E F in Roma, viale Mazzini 6;Enrico Santaniello, Gaetano De Perna, Rosa Schena;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 02745/2009, resa tra le parti, concernente VERBALE DI PROCLAMAZIONE ELETTI A SINDACO E CONSIGLIERI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G B M;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2010 il Cons. M L e uditi per le parti gli avvocati Rodio e Follieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso elettorale proposto da G M, attuale appellante, nella qualità di elettore nel Comune di Foggia e di Segretario nazionale del Partito Cristiani Uniti, nonché da Antonio Canio, Luciano Antonio Iacovelli, Mario Lo Polito, C T, nella loro qualità di elettori e candidati consiglieri comunali nella lista “Cristiani Uniti per il Comune di Foggia”, per l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti, pubblicato in data 03/08/2009, adottato dalla Commissione Elettorale Centrale, relativo alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco di Foggia del 6 e 7 giugno 2009, nonché del turno di ballottaggio del 21 e 22 giugno 2009, nella parte in cui contempla quale sindaco eletto del Comune di Foggia il sig Mongelli Giovanni Battista e i consiglieri eletti in virtù del risultato del primo turno e del consequenziale ballottaggio del 21 e 22 giugno.
Il Sig. G M contesta la pronuncia di inammissibilità e ripropone le censure di merito disattese dal tribunale.
1) Violazione art. 57 del dPR n. 570/1960, per inattendibilità del numero dei votanti per la mancata corrispondenza tra la sommatoria del numero delle schede crutinate e del numero delle schede autenticate non utilizzate col numero delle schede autenticate globalmente.
2) Violazione della procedura prevista per il voto assistito (violazione art. 41 del dPR n. 570/1950);violazione art. 69 del dPR n. 570/1960
3) Violazione art. 69 del dPR 16 maggio 1960 n. 570 per illegittimo annullamento ed illecita sottrazione di voti alla lista Cristiani uniti.
4) Violazione art 17 n. 1 della legge n. 122/1951 n. 122 per errore sui manifesti elettorali del cognome del candidato Cristiani Riuniti C T;con conseguente svilimento delle potenzialità di attrazione dei voti in danno del candidato T.
Il Sig. G B M si è costituito in appello, resistendo all’impugnazione e articolando anche ulteriori eccezioni non esaminate in primo grado.
Le altre parti non si sono costituite in questo grado di giudizio.
Il TAR ha basato la pronuncia di inammissibilità sulla seguente motivazione.
“La inammissibilità consegue sotto vari profili:
a) innanzi tutto per tardivo deposito del ricorso elettorale avvenuto il 31 agosto 2009 e fronte di una proclamazione di elezione del sindaco risalente al giorno 26 giugno del 2009 e quindi oltre i trenta giorni prescritti dalle disposizioni contenute nell’art. 83 /11 del dPR n. 370 del 1960 che appunto dispone che il ricorso contro le operazioni elettorali va depositato nella Segreteria Tar entro il termine di trenta gg. dalla proclamazione degli eletti. Il sindaco è stato proclamato eletto il giorno 26 giugno 2009 (vedi pag. 7 del verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale;quindi quanto meno per la proclamazione del sindaco il ricorso andava depositato entro il 27.7.2009;il fatto poi c che i consiglieri comunali siano stati proclamati eletti solo il 3.8.09 non rileva perché l’attribuzione dei seggi del consiglio Comunale dipende anche dal candidato che viene eletto Sindaco;per cui la inammissibilità del ricorso avverso la elezione del Sindaco comporta anche la inammissibilità avverso l’elezione dei consiglieri comunali;
b) La inammissibilità rileva poi anche sotto altro profilo e cioè per indeterminatezza dell’oggetto;infatti i motivi di gravame vengono a riguardare i verbali e le espressioni di voto (vedi quanto detto nella parte in fatto) ma non si precisa in gravame se la contestazioni riguarda i verbali per voti del primo turno ovvero per quello di ballottaggio. A riguardo aggiunge il Collegio che il ricorso non può essere intergrato consultando i verbali delle sezioni del primo e del secondo turno per individuare che i motivi di censura abbiano a riguardare e trovare riscontro per il primo o per il 2^ turno elettorale;era questo invero onere che faceva carico a parte ricorrente e che non può essere adempiuto da parte del Collegio in via sostitutiva del ricorrente che se ne è sottratto.
Il quarto motivo viene invece a riguardare atto di pubblicità istituzionale delle liste elettorali , lamentandosi che il nome di un candidato della lista cristiani riuniti e cioè il sig. C T sia stato erroneamente riportato come Trosi;Orbene il Collegio ritiene inammissibile il particolare motivo di gravame perché l’Amministrazione che cura la redazione dei manifesti elettorali è la Prefettura che quindi andava evocata in giudizio, fatto non avvenuto.”
La Sezione, in accoglimento delle deduzioni difensive della parte appellata costituita, ritiene di confermare la pronuncia di inammissibilità, sia pure per ragioni parzialmente diverse da quelle indicate dal TAR.
Infatti, nel giudizio di primo grado non è stato depositato, nel prescritto termine perentorio di dieci giorni dall’ultima notificazione, stabilito dall’articolo 83, comma 11, del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, aggiunto dalla l. 23 dicembre 1966 n. 1147, il ricorso introduttivo del giudizio, corredato dal decreto presidenziale di fissazione dell’udienza e dalla prova delle intervenute notificazioni.
In linea di diritto, l'art. 83/11 del D.P.R. n. 570 del 1960 dispone che il ricorso contro le operazioni elettorali: 1) deve essere depositato entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti;2) deve quindi essere notificato, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza e di nomina del relatore, alla parte che vi abbia interesse, entro dieci giorni dalla data in cui (secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 144/1996) la Segreteria del T.A.R., mediante apposito avviso, abbia dato notizia al ricorrente dell'avvenuta emanazione del predetto decreto presidenziale;3) deve, infine, essere depositato nella Segreteria con la prova delle eseguite notificazioni, entro i successivi dieci giorni.
La giurisprudenza della Sezione ha ripetutamente chiarito che il previsto termine di dieci giorni, per il deposito del ricorso notificato, ha natura perentoria e decorre dal momento in cui il destinatario riceve la notificazione dell’atto e non già dal momento, eventualmente successivo, in cui il notificante riceva l’avviso del perfezionamento della notifica, effettuata tramite il servizio postale (Consiglio Stato , sez. V, 21 novembre 2003 , n. 7621).
In punto di fatto, è documentalmente provato che il deposito del ricorso notificato è stato effettuato in data 14 ottobre 2009, mentre le notifiche si sono perfezionate, per i destinatari (controinteressati e comune di Foggia) nelle seguenti date:
a) 12 settembre (nei confronti di Enrico Santaniello)
b) 14 settembre (nei confronti di G B M);
c) 14 settembre (nei confronti del comune di Foggia);
d) 22 settembre (nei confronti di Rosa Schena, la quale, peraltro, è indicata dall’appellante quale “cointeressata”, in qualità di candidato sindaco, non eletto al 1° turno).
Non rileva la circostanza che l’ulteriore notificazione, effettuata nei confronti del Sig. Gaetano De Perna, alla data del deposito del ricorso non risultasse ancora perfezionata, giusta la relata negativa dell’Ufficiale Giudiziario (che reca la dizione “trasferito”), dal momento che tale parte è espressamente (e correttamente) qualificata, dai ricorrenti di primo grado, quale soggetto “cointeressato” all’impugnativa, nella sua qualità di candidato sindaco non eletto.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, l’accertata ragione di inammissibilità del ricorso di primo grado può essere rilevata in appello, anche se segnalata dall’appellato con mera memoria difensiva, anziché con appello incidentale.
Infatti, su questo punto della controversia il TAR non si è pronunciato in modo esplicito. D’altro canto, nella sequenza logica della motivazione della sentenza impugnata, è assente qualsiasi statuizione che sottintenda, anche solo implicitamente, l’affermazione della ritualità del ricorso di primo grado, in relazione alla tempestività del deposito.
Pertanto, in sede di appello, la questione può essere ritualmente esaminata di ufficio o su sollecitazione della difesa della parte interessata, senza alcuna preclusione derivante dall’asserita formazione del giudicato implicito.
Peraltro, l’appellante non prospetta alcun argomento giuridico o fattuale diretto a contrastare, nel merito, la dedotta inammissibilità del ricorso di primo grado, limitandosi a contestare la rilevabilità del tardivo deposito in questo grado di giudizio.
La riscontrata inammissibilità del ricorso di primo grado assume carattere assorbente rispetto alle altre ipotizzate ragioni di inammissibilità indicate dal TAR e, pertanto, preclude l’esame delle ulteriori questioni di merito prospettate dalla parte appellante.
Pertanto, deve essere confermata, seppure con diversa motivazione, la pronuncia di inammissibilità del ricorso di primo grado.
Le spese possono essere compensate.