Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-29, n. 202303253

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-29, n. 202303253
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303253
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2023

N. 03253/2023REG.PROV.COLL.

N. 07970/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7970 del 2022, proposto dal dr.
-O-, rappresentato e difeso dall’avv. G V e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17



contro

Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.), in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici di questa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio



per la riforma,

previa sospensione dell’esecutività,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Prima, n. -O- del 10 agosto 2022, con cui è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. -O-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata e preso atto del suo rinvio al merito;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.);

Vista la memoria depositata dalla difesa erariale;

Vista la memoria finale dell’appellante;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2023 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’avv. G V e l’Avvocato dello Stato Antonio Grumetto;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:




FATTO

Con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, successivamente integrato da motivi aggiunti, il dr. -O-, magistrato ordinario con incarico di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di -O-, ha impugnato, unitamente agli atti presupposti e connessi, la delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) nella seduta del 6 ottobre 2021, a mezzo della quale è stata disposta la sua non conferma nel suindicato incarico di Procuratore aggiunto con decorrenza dal 31 luglio 2019, nonché la delibera adottata dal C.S.M. nella seduta del 22 dicembre 2021, recante l’elenco degli uffici semidirettivi divenuti vacanti e per la cui copertura veniva indetto interpello, nella parte in cui vi ha ricompreso il posto di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di -O- “ vac. 06/10/2021 – Dott. -O- ”.

L’adito T.A.R. Lazio, con sentenza della Sez. I n. -O- del 10 agosto 2022 ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, in quanto infondati nel merito.

Avverso tale sentenza il magistrato ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’esecutività, e deducendo a supporto del gravame, con un unico motivo, i vizi di: error in iudicando della sentenza gravata con riferimento all’eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta; error in iudicando di detta sentenza con riferimento al travisamento dei fatti, al difetto dei presupposti e alla carenza di istruttoria.

In estrema sintesi e salvo quanto si vedrà infra , l’appellante contesta le motivazioni della sentenza di prime cure che hanno affermato: a) che la delibera di non conferma dell’incarico avrebbe ricostruito puntualmente i fatti rilevanti posti a base della decisione; b) che la predetta delibera avrebbe dato atto correttamente del parere favorevole formulato dal Consiglio giudiziario e dei pareri positivi espressi dai due Procuratori della Repubblica succedutisi nell’incarico di capo dell’Ufficio nell’arco temporale di riferimento. Contesta, altresì, il richiamo del T.A.R. all’ampia discrezionalità che è riconosciuta al C.S.M. nella materia in esame, sindacabile in sede di legittimità solo se inficiata da irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione, restando comunque preclusa al G.A. la valutazione dell’opportunità e della convenienza della decisione del C.S.M. o l’adozione di valutazioni che concretizzino un sindacato di merito di tipo sostitutivo.

Si è costituito in giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.), depositando di seguito memoria e resistendo all’appello di controparte.

Nella camera di consiglio del 15 novembre 2022, su concorde richiesta delle parti, l’istanza cautelare è stata rinviata al merito.

In vista dell’udienza di merito l’appellante ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame.

All’udienza pubblica del 28 febbraio 2023 sono comparsi i difensori delle parti, che hanno discusso brevemente la causa. Di seguito questa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

Viene in decisione l’appello proposto dal dr. -O-, magistrato ordinario che nella sua carriera ha sempre esercitato, come si legge nello stesso appello, le funzioni di Pubblico Ministero, avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, con cui è stato respinto il ricorso da lui presentato per l’annullamento del provvedimento di mancata conferma nell’incarico di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di -O- per il quadriennio a far data dal 31 luglio 2019.

Il provvedimento impugnato adduce a motivazione l’assenza in capo al magistrato del prerequisito dell’indipendenza, a causa di due vicende che lo hanno coinvolto e per le quali egli è stato sottoposto a procedimento penale (n. -O-), conclusosi con decreto di archiviazione del 20 settembre 2020. Il magistrato è stato sottoposto anche ad altro procedimento penale, conclusosi a sua volta con decreto di archiviazione del 22 giugno 2021, citato nella delibera, ma gli elementi a cui il C.S.M. si è riferito per la sua valutazione di carenza del prerequisito dell’indipendenza riguardano unicamente le due vicende per le quali è stato attivato il procedimento n. -O- e dunque solo di esse ci si occuperà nel prosieguo.

Nella prima il magistrato, che, come egli stesso afferma, per la delicatezza degli incarichi ricoperti è destinatario dal 1999 del servizio di scorta armata, si è recato assieme alla scorta e ad altre due persone a -O- per assistere alla partita di calcio “ -O- ” grazie ai biglietti omaggio procuratigli da un amico, tale -O- (ex poliziotto poi divenuto imprenditore). Quest’ultimo gli ha anche pagato il pernottamento in un albergo posto nei dintorni. Va precisato, in fatto, che il magistrato ha affermato di aver saputo di tale pagamento solo il giorno successivo, quando si è recato alla reception dell’albergo per saldare il conto, e di avere contraccambiato lo -O- inviandogli un presente (una cassa di vini).

Nel secondo episodio, il magistrato, dopo avere utilizzato per circa un anno per le sue gite in mare un’imbarcazione di proprietà di un suo amico (tal -O-), che gliela aveva messa a disposizione, una volta che la predetta imbarcazione è finita per riparazioni in un cantiere navale di proprietà del sig. -O- (imprenditore già conosciuto dal magistrato), ha insistito con lo stesso -O- affinché provvedesse a ripararla. L’odierno appellante ha inoltre chiesto al -O- (che era riluttante ad eseguire la riparazione, perché temeva di non essere pagato dal proprietario dell’imbarcazione) di poter usare, nelle more della riparazione stessa, un gommone per le sue escursioni (che ha usato tre volte, una quarta volta usando un natante).

Dagli episodi appena descritti il C.S.M. ha ricavato la carenza, in capo al magistrato, del prerequisito dell’indipendenza, definito dal Capo III della circolare n. 206191 dell’8 ottobre 2007 e che, ai sensi dell’art. 1 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria (delibera del C.S.M. del 28 luglio 2015 e ss.mm.ii.), costituisce – unitamente all’imparzialità ed all’equilibrio – condizione imprescindibile per il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali e viene esplicitamente valutata ai fini del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e di quelli semidirettivi.

Afferma la delibera impugnata che l’indipendenza, ai sensi del citato Capo III, consiste nello svolgere le funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influire in maniera negativa sulle modalità di esercizio della giurisdizione, o limitare tali modalità: è, quindi, sufficiente, ai fini dell’assenza del prerequisito, che gli indebiti condizionamenti, i rapporti o i vincoli siano idonei a influire negativamente, essendo la ratio della normativa quella di tutelare anche l’immagine esterna di indipendenza e imparzialità dell’ordine giudiziario. Nel caso di specie, il fatto che il magistrato, il quale svolge(va) un delicato incarico semidirettivo presso la Procura di -O-, fosse solito ricevere utilità varie da imprenditori a conoscenza del suo ruolo di magistrato, ha determinato una lesione quantomeno potenziale dell’immagine esterna dello stesso, portando a ipotizzare che l’esercizio della funzione potesse essere condizionato dai “vincoli” creati con questi imprenditori: ciò, tanto più in un territorio complesso, affetto dalla criminalità organizzata, ove il potere delle organizzazioni criminali si alimenta anche delle apparenze e delle convinzioni che queste generano dell’esistenza di rapporti e legami fiduciari con le Istituzioni. D’altronde – aggiunge la delibera – è difficile escludere, almeno nella rappresentazione esterna, che le utilità ricevute dal magistrato prescindessero dalla sua qualifica, peraltro ostentata, per es. nei rapporti con il -O- (come risulta dalla minaccia rivolta a costui dal magistrato – sostiene quest’ultimo: per scherzo – di far intervenire la Finanza ove non si fosse dato seguito alle sue richieste).

Sotto questo aspetto, anzi,

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