Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-02-24, n. 202501538

TAR Reggio Calabria
Sentenza
17 ottobre 2023
TAR Reggio Calabria
Ordinanza collegiale
27 marzo 2023
CS
Rigetto
Sentenza
24 febbraio 2025
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Ordinanza collegiale
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-02-24, n. 202501538
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501538
Data del deposito : 24 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2025

N. 01538/2025REG.PROV.COLL.

N. 03142/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3142 del 2024, proposto da NN D'MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ulpiano, 29



contro

Università Mediterranea di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
CO MA, non costituito in giudizio



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 773/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l’avvocato Natale Polimeni;

Viste le conclusioni dell'Università appellata come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 - Il Professor D’MI propone appello contro l’Università mediterranea di Reggio Calabria per la riforma della sentenza n. 772/2023 del TAR per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n.773/2023, che ha dichiarato improcedibile il suo ricorso avverso il provvedimento del 22 giugno 2022 con il quale il Rettore facente funzioni ha dichiarato la sua decadenza per incompatibilità dalla carica di direttore della Scuola delle professioni legali. L’Università si è costituita nel giudizio d’appello allegando il fascicolo di primo grado.

2 - In particolare, la difesa erariale con memoria del 4 febbraio 2023, nel chiedere il rigetto del ricorso ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca e l’inammissibilità del gravame per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Prof. MA, nel frattempo nominato TO della Scuola di Specializzazione. Parte ricorrente con memoria del 14 febbraio 2023 ha resistito alla seconda delle eccezioni preliminari, sottolineando in punto di fatto che “ L’elezione del prof. MA a TO della PL (in sostituzione del ricorrente, dichiarato decaduto) è avvenuta nella seduta del Consiglio direttivo della PL del 4 ottobre 2022 e dunque in epoca successiva alla notificazione e al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio” ed insistendo sull’accoglimento del ricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 278 del 27 marzo 2023, il TAR ha disposto e ottenuto dall’Università l’acquisizione di tutti gli atti relativi alla nomina del nuovo TO della Scuola di Specializzazione

In data 19 luglio 2023 il ricorrente depositato copia del ricorso originario notificato via pec il 15 giugno 2023 al controinteressato prof. MA. All’udienza pubblica del 4 ottobre 2023 la difesa erariale ha eccepito ulteriormente l'inammissibilità del ricorso per l'acquiescenza prestata dal ricorrente al provvedimento impugnato nel momento in cui aveva personalmente convocato, nella sua veste di professore decano, il Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per l’elezione del nuovo TO, nonché l’improcedibilità del ricorso non avendo la difesa del prof. D’MI impugnato con motivi aggiunti l’elezione del prof. MA a TO della Scuola di Specializzazione Forense pacificamente conosciuta dal ricorrente.

3 – Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del MIUR estromettendolo dal giudizio, ed ha respinto le due eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’Università in relazione per l’acquiescenza che sarebbe stata dimostrata dalla convocazione del Consiglio Direttivo della Scuola per l’elezione del nuovo TO (in quanto mero atto propedeutico assunto nel doveroso adempimento di un compito pacificamente rimesso al prof. D’MI nella veste di professore decano dell’organo) nonché in relazione alla omessa notificazione del ricorso

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