Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-06-26, n. 201703115

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-06-26, n. 201703115
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703115
Data del deposito : 26 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2017

N. 03115/2017REG.PROV.COLL.

N. 04323/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4323 del 2010, proposto da:
G S, rappresentata e difesa dagli avvocati C C e M F, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Pompeo Magno, 23/A;

contro

Ministero della pubblica istruzione, non costituito in giudizio.

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III bis, n. 11116/2009, resa tra le parti, concernente diniego di conferma in ruolo e collocamento a riposo.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2016 il Cons. A P e uditi per l’appellante l’avvocato Santarelli per delega di Comandè;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante era insegnate elementare immessa nei ruoli del personale insegnante della scuola elementare ai sensi dell’art. 8 bis della L. n. 426/1988 con decreto n. 9611/B3 del 3 maggio 1991 del Sovrintendente scolastico di Trento, con decorrenza giuridica 1° settembre 1982 e decorrenza economica 1° settembre 1991.

L’appellante, in precedenza, aveva prestato servizio, a decorrere dall’a.s. 1978-1979, presso il Co.As.Sc.It. di Hannover, presso un interdoposcuola a livello elementare.

Con successivo decreto n. 8916/B3 del 3 giugno 1992 della Sovrintendenza Scolastica di Trento l’appellante veniva confermata in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 1991, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L. n. 66/1991.

Con decreto del Sovrintendente scolastico n. 235 del 1° luglio 1992, comunicato con nota del 18 agosto 1993, venivano ammessi a computo mesi 8 e giorni 10 e a riscatto anni 13, mesi 9 e giorni 26 di servizio pre-ruolo prestati dall’odierna appellante, per un totale di armi 14, mesi 6 e giorni 6 e veniva emesso decreto 22 aprile 1993 di ricostruzione della carriera.

Con decreto 30 marzo 1994 venivano accolte le dimissioni della sig.ra S (appellante) con decorrenza 1° settembre 1994 e, con due successivi decreti, rispettivamente del 18 agosto 1984 e del 24 settembre 1994, veniva a quest’ultima liquidato il trattamento provvisorio di pensione a decorrere dal 20 maggio 1997, ossia con decorrenza differita per effetto dell’abbuono ex art. 42, comma 3 del d.P.R. 29 dicembre 1093, n. 1092.

Con decreto del 8 marzo 1997 la Sovrintendenza Scolastica annullava il decreto di conferma in ruolo prot. n. 8916/B3 del 3 giugno 1992 ed ogni altro provvedimento conseguente, ivi compreso il collocamento a riposo, sulla scorta della seguente motivazione:

“Considerato che il beneficio di cui alla L. n. 66/1991 era limitato esclusivamente agli immessi in ruolo nel corso dell’a.s. 1990/1991 per fronteggiare una situazione contingente derivante dall’entrata in vigore della L. n. 148/1990 (poiché nell’a.a. 1990/1991 le nomine vennero disposte già ad anno scolastico iniziato e con la L. n. 66/91 si era cercato di eliminare gli effetti negativi di tale ritardo, prevedendo che il servizio in tal modo prestato a titolo precario, sarebbe stato ritenuto utile per il superamento del periodo di prova);

Preso atto che i servizi resi dalla signora S G alle dipendenze del CO.AS.SC.IT di Hannover non sono validi né per l’immissione in ruolo, né ovviamente per ogni altro provvedimento conseguente, ivi compreso il superamento del periodo di prova;

Rilevato quindi che il mancato superamento del periodo di prova, atteso che alla sig.ra G S non poteva essere riconosciuto il diritto al beneficio di cui alla L. n. 66/1991, art. 1, comma 4 essendo stata nominata in ruolo nell’a.s. 1991/1992, con conseguente mancato perfezionamento del rapporto di lavoro;

Rilevato altresì che non sono stati effettuati servizi non di ruolo, comunque necessari per l’applicazione dell’art. 1 della L. n. 66 del 1991, in quanto i servizi resi dalla signora S alle dipendenze del CO.AS.SC.IT non sono riconducibili alle nomine conferite dalle autorità italiane, ai sensi delle leggi che nel corso del tempo hanno regolato la materia”.

Con il citato provvedimento, invece, non veniva annullato il decreto di immissione in ruolo n. 9611/B3 del 3 maggio 1991.

2. Con sentenza n. 11116 del 13 novembre 2009, oggi appellata, il ricorso è stato rigettato.

In particolare, per quel che qui rileva, la sentenza ha rigettato anche il motivo relativo all’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione, dal momento che la causa è stata incardinata prima dell’entrata in vigore della L. 11 febbraio 2005, n. 15 modificativa della L. 7 agosto 1990, n. 241.

3. L’appellante ha dedotto un unico complesso motivo così epigrafato: erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non ha accolto le censure inerenti la violazione da parte

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