Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-10-25, n. 202408520

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-10-25, n. 202408520
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408520
Data del deposito : 25 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2024

N. 08520/2024REG.PROV.COLL.

N. 09662/2023 REG.RIC.

N. 09444/2023 REG.RIC.

N. 09661/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9662 del 2023, proposto da:
Monclick s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F A, A R C e G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Federconsumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 9444 del 2023, proposto da:
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Unieuro s.p.a. e Monclick s.r.l. (in liquidazione), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati F A, A R C e G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federconsumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 9661 del 2023, proposto da:
Unieuro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F A, A R C, G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Federconsumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



per la riforma:

Quanto ai ricorsi n. 9662 del 2023, n. 9444 del 2023 e n. 9961 del 2023:

- della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma (sezione Prima) n. 13368/2023, resa tra le parti.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di Unieuro s.p.a. e di Monclick s.r.l. in liquidazione, come indicati in epigrafe;

Visti i decreti n. 1434 e n. 1441/2023 di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2024 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Giorgio Santini e l’avvocato A R C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

A. PREMESSE IN FATTO E SVOLGIMENTO DEI GIUDIZI DI PRIMO GRADO E DI APPELLO.

1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “ l’Autorità ” o “ A.G.C.M. ”), Unieuro s.p.a. e Monclick s.r.l. (in liquidazione) hanno appellato, con separati ricorsi, la sentenza n. 13368/2023, con la quale il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma (Sezione Prima) ha parzialmente accolto (limitatamente al trattamento sanzionatorio) i ricorsi, integrati da motivi aggiunti, delle due Società avverso: i ) il provvedimento n. 29937 del 3.12.2021, adottato dall’A.G.C.M. ad esito del procedimento PS11770; ii ) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi, in particolare, i provvedimenti del 4.5.2021, con cui l’Autorità aveva rigettato gli impegni proposti da Unieuro e Monclick, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del D.Lgs. n. 206/2005; iii ) il provvedimento n. 30421 del 13.12.2022, con cui l’Autorità aveva accertato la parziale inottemperanza di Unieuro e Monclick al provvedimento sub i ); iv ) l’atto di avvio del procedimento concluso con l’atto di cui al punto iii ).

2. In punto di fatto si espone che: i ) a partire dal mese di giugno 2019, erano state inviate all’A.G.C.M. diverse segnalazioni da parte di consumatori, aventi ad oggetto casi di ritardata oppure mancata consegna dei prodotti acquistati online e regolarmente pagati, nonché di omessa o inadeguata assistenza post-vendita da parte di Unieuro e Monclick (rispettivamente, Società operante nella distribuzione di prodotti di elettronica di consumo anche mediante il sito www.unieuro.it, e Società di e-commerce , controllata da Unieuro), che non avevano dato seguito alle reiterate richieste e ai solleciti avanzati dai consumatori tramite i canali di comunicazione previsti, neppure in ordine allo stato delle spedizioni ed alle richieste di rimborso; inoltre, con specifico riguardo a Unieuro, era stata segnalata la diffusione di una campagna pubblicitaria, contraddistinta dal claim noi ci siamo ” - ritenuta ingannevole - e la sospensione del servizio telefonico di assistenza; ii ) in data 12.1.2021, l’Autorità aveva avviato nei confronti di Unieuro e Monclick l’istruttoria PS11770, volta a verificare la conformità delle loro attività di vendita online alle disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 61 del Codice del Consumo; iii ) in data 19.1.2021, l’Autorità aveva svolto accertamenti ispettivi presso le sedi delle Società, che, nel corso dell’istruttoria, avevano presentato impegni ex art. 27 del D.Lgs. n. 206/2005; iv ) dopo la presentazione di queste istanze, l’A.G.C.M. aveva informato le parti della proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento per la valutazione degli impegni, che erano stati, successivamente, respinti all’adunanza del 4.5.2021; v ) con comunicazione del 27.7.2021 l’Autorità aveva informato le parti di aver disposto un’ulteriore proroga dei termini di conclusione del procedimento, in considerazione della necessità di completare l’esame delle copiose risultanze in atti (per valutare la complessa fattispecie oggetto del procedimento) e al fine di assicurare alle parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa; vi ) in data 9.8.2021 l’Autorità aveva trasmesso alle parti la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, che Unieuro e Monclick avevano, però, chiesto di prorogare per poter esercitare compiutamente il loro diritto di difesa; vii ) tale istanza era stata accolta e, dopo il confronto procedimentale, l’A.G.C.M. aveva acquisito il parere dell’A.G.Com. e, in data 3.12.2021, aveva adottato provvedimento impugnato con i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado.

2.1. Con tale provvedimento l’Autorità aveva accertato che Unieuro e Monclick avevano posto in essere due pratiche commerciali scorrette, consistenti: i ) nella diffusione di informazioni ingannevoli sulle caratteristiche dei prodotti venduti online e i tempi di consegna, nonché nell’adozione di modalità scorrette del processo di vendita online , in violazione delle previsioni di cui agli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo (pratica “ A ”); ii ) nella ritardata/mancata consegna dei prodotti venduti online , nell’omessa o inadeguata fornitura del servizio di assistenza post-vendita e nell’ostacolo all’esercizio dei diritti di recesso e rimborso dei consumatori, in violazione degli artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo (pratica “ B ”).

2.1.1. In particolare, secondo l’A.G.C.M. la prima pratica commerciale scorretta - afferente al momento dell’offerta di prodotti sul sito internet del professionista e alla conclusione del contratto di acquisto online - era consistita nella diffusione di informazioni ingannevoli sulla disponibilità dei prodotti (in particolare Monclick aveva omesso di riferire di operare in drop shipping , ossia senza un proprio magazzino ove conservare la merce offerta) e sui relativi tempi di consegna (ad esempio, Monclick aveva fatto rinvio alle condizioni generali di contratto che prevedevano tempi puramente indicativi, mentre Unieuro aveva rappresentato la possibilità di disagi in una “ f.a.q. collocata in una pagina distinta del sito internet non direttamente raggiungibile dal consumatore), nonché nel bloccare un plafond sulla carta di credito del consumatore pari al prezzo del prodotto “ senza avere la certezza di poter dare esecuzione alla prestazione ”, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

2.1.2. La seconda pratica - riguardante la fase successiva alla conclusione del contratto di compravendita - era, invece, consistita nella ritardata e/o mancata consegna dei prodotti venduti online , nell’omessa o inadeguata fornitura del servizio di assistenza post-vendita e nell’ostacolo all’esercizio dei diritti di recesso e rimborso dei consumatori (con tempistiche superiori a quelle di cui all’art. 56 del Codice del Consumo) in violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice di settore. In ragione della ritenuta gravità, della diffusione e della durata della violazione, l’Autorità aveva irrogato: i ) a Unieuro una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.000.000,00, per la pratica “A”, e pari a euro 2.000.000,00, per la pratica B); ii ) a Monclick una sanzione amministrativa pari a 200.000,00 per la pratica A), e pari 100.000,00 per la pratica B).

2.2. Le Società hanno impugnato il provvedimento dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, articolando una serie di censure che saranno di seguito illustrate ( cfr .: punto 3 della presente sentenza).

2.3. Successivamente l’Autorità aveva ricevuto la relazione delle parti in ordine alle misure attuate per ottemperare al provvedimento. In tale relazione le parti avevano dedotto di avere posto in essere oltre venti misure e si erano dichiarate disponibili ad un incontro con l’Autorità che, in data 14.3.2022, aveva effettuato la

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