Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-01, n. 202204508
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Testo completo
Pubblicato il 01/06/2022
N. 04508/2022REG.PROV.COLL.
N. 06834/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6834 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Patete, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Annamaria Spognardi in Roma, Via Bafile, n. 35;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'-OMISSIS-, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, in tema di mancata idoneità alla promozione alla qualifica di direttore coordinatore di istituto penitenziario.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2022 il Cons. Italo Volpe e udito l’avvocato Domenico Patete;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe la persona fisica indicata ha impugnato la sentenza del Tar per la -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, pubblicata il 30.4.2018, che – nulla disponendo per le spese, in ragione della contumacia del Ministero della giustizia (di seguito “Ministero”) – ha respinto il suo ricorso introduttivo volto:
- all’annullamento:
-- del verbale del Consiglio di amministrazione del Ministero n. 123 Ruolo anz., della seduta del 16.12.2013, di dichiarazione della sua non idoneità alla promozione alla qualifica di direttore coordinatore di istituto penitenziario (IX q.f.);
-- dei provvedimenti antecedenti e correlati, quali i “ Criteri di massima e criteri operativi per la valutazione dei titoli negli scrutini per merito comparativo per la promozione a ruolo aperto alle qualifiche di direttore coordinatore di istituto Penitenziario (IX q.f.) di direttore coordinatore di servizio sociale (IXq.f.) e di direttore medico coordinatore (IX q.f.) da adottarsi per il triennio 1997/1999 ” predisposti dal consiglio di amministrazione nella seduta del 29.9.1998 e pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero n. 5 del 15.3.1999;
- all’accertamento del suo diritto ad essere promosso a ruolo aperto per merito comparativo nella qualifica di direttore coordinatore di istituto penitenziario (IX q.f.) con decorrenza 1.1.1998 o, in subordine, di essere nuovamente scrutinato sulla scorta dei rinnovati appositi criteri di massima ed operativi da predisporsi dall’Amministrazione;
- alla condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive arretrate e delle spese legali.
1.1. La sentenza – premesso in punto di fatto che il ricorrente era un dirigente generale con incarico di Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria e che, nella sostanza, i ricordati criteri di valutazione erano stati censurati giacchè predisposti ed applicati per il personale direttivo che secondo la risalente normativa poteva essere promosso alla qualifica perseguita solo se in possesso del requisito di nove anni e sei mesi di servizio nella carriera direttiva, con conseguente incongruenza degli stessi se riferiti a personale dirigenziale che, come il ricorrente, poteva essere promosso con la maturazione di soli quattro anni di anzianità di servizio – ha affermato che:
- la causa generava da precedente contenzioso del ricorrente, volto all’accertamento del suo diritto a partecipare allo scrutinio per merito comparativo alla promozione alla qualifica di Direttore coordinatore di istituto penitenziario (IX q.f.), definito positivamente con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5616/2005 che, in riforma di quella di primo grado, aveva accolto il ricorso dell’interessato “ con conseguente declaratoria del diritto del ricorrente unicamente ad essere ammesso, a decorrere dal 1/1/1998 (data di raggiungimento dei 4 anni di anzianità di servizio nella qualifica immediatamente inferiore) allo scrutinio per merito comparativo per la