Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-06-12, n. 201903933

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-06-12, n. 201903933
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903933
Data del deposito : 12 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2019

N. 03933/2019REG.PROV.COLL.

N. 04613/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4613 del 2018, proposto da
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Beni e Attivita' Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

ON MI, OR TE Pinuccia, società cooperativa Poggio dei Pini a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Gianmarco Tavolacci, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104;



nei confronti

Metassociati s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con la Politecnica Ingegneria e Architettura soc. coop., Assessore dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, non costituiti in giudizio;
Comitato "Poggio dei Pini" No al Viadotto - Si Alla Messa in Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Mauro Barberio in Cagliari, via G. Garibaldi, n. 105;
Comune di Capoterra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Avino Murgia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Francesco Caroleo in Roma, via Pompeo Magno, n. 10/B;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e SA Camba, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Sonia Sau in Roma, via Lucullo, n. 24;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, n. 00185/2018, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società cooperativa Poggio dei Pini a r.l., che ha spiegato anche appello incidentale, di ON MI e di OR TE Pinuccia, del Comune di Capoterra, della Regione Autonoma della Sardegna, nonchè del Comitato "Poggio dei Pini" No al Viadotto - Si alla Messa in Sicurezza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2018 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Giordano, Tavolacci, Barberio, Porcu ed Avino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo hanno interposto appello nei confronti della sentenza 8 marzo 2018, n. 185 del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sez. I, che ha accolto il ricorso esperito dalla società cooperativa Poggio dei Pini a r.l. ed altri avverso il bando di gara dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della regione Autonoma Sardegna in data 8 agosto 2017 avente ad oggetto la “procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, indagini geognostiche e di caratterizzazione concernenti la sistemazione idraulica del Rio San Girolamo-Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni-Nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini-Comune di Capoterra”, nonché avverso gli atti relativi all’approvazione del progetto preliminare.

1.1. In punto di fatto si espone quanto segue.

A seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 2008, che hanno interessato la Provincia di Cagliari, è stato dichiarato, con ordinanza 31 ottobre 2008, n. 3711, lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992, nominando quale commissario delegato per il superamento dell’emergenza il Presidente della Regione Sardegna. Il commissario delegato, tra le varie attività intraprese, ha disposto uno studio teso ad aggiornare la delimitazione delle fasce fluviali e ad individuare gli interventi di sistemazione idraulica del corso d’acqua.

In ragione dell’importanza del lavoro il Commissario straordinario delegato ha indetto un concorso di progettazione al fine di acquisire il progetto preliminare relativo al rifacimento del ponte a monte del lago di Poggio dei Pini; il procedimento si è concluso il 21 ottobre 2015 con l’individuazione del progetto preliminare. In data 8 marzo 2016 è stata indetta la conferenza di servizi per acquisire sul progetto preliminare i pareri e nulla osta di competenza dell’Autorità di Bacino e della Soprintendenza Archeologica della Sardegna. Gli esiti della conferenza di servizi sono stati annullati con il provvedimento in data 15 aprile 2016; il successivo 29 giugno gli atti conferenziali sono stati rinnovati. Nonostante il parere negativo del Comune di Capoterra in ordine alla realizzazione del nuovo attraversamento presso il lago Poggio dei Pini, il R.U.P. ha assunto la determinazione motivata di conclusione del procedimento n. 1063 in data 28 luglio 2016.

Con ordinanza n. 63/3 in data 18 gennaio 2017 il soggetto attuatore (Assessore regionale dei lavori pubblici) del Commissario Straordinario, acquisito il parere favorevole dell’Autorità di Bacino Regionale, ha approvato il progetto preliminare dell’intervento.

Con determinazione a contrarre del dirigente del Servizio dei Contratti Pubblici e dell’Osservatorio Regionale in data 8 agosto 2017 è stato quindi approvato il bando di gara n. 3/2017/LL.PP. relativo alla procedura aperta per l’affidamento della redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed i connessi documenti.

1.2. Con il ricorso in primo grado la società cooperativa Poggio dei Pini a r.l. nonché i signori OR TE e ON hanno impugnato gli atti relativi all’approvazione del progetto preliminare dei lavori, il bando di gara e gli ulteriori atti deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici.

2. - La sentenza appellata, disattese le eccezioni di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti TE e ON, ha accolto il ricorso con specifico riguardo alle censure di difetto di istruttoria e di motivazione del parere favorevole espresso dall’Ufficio Regionale sul Paesaggio nonché di illogicità e contraddittorietà del parere favorevole reso dalla Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio.

3.- Con l’appello le amministrazioni statali in epigrafe hanno dedotto l’erroneità della sentenza per la mancata declaratoria della inammissibilità del ricorso a causa della omessa vocatio in ius della giusta parte e comunque per difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per mancato rilievo del difetto di legittimazione attiva delle persone fisiche ricorrenti, come pure dell’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione degli atti prodromici al bando (in particolare dell’approvazione del progetto preliminare), nonché per violazione degli artt. 3, 14 e 21- octies della legge n. 241 del 1990.

4. - Si sono costituiti in resistenza il comitato “Poggio dei Pini” No al viadotto-Si alla messa in sicurezza, il Comune di Capoterra e la società cooperativa Poggio dei Pini a r.l., concludendo per la reiezione dell’appello; la società cooperativa Poggio dei Pini a r.l. ha altresì esperito appello incidentale con riguardo alle statuizioni di rigetto del ricorso in primo grado.

5. - Si è

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