Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-05-23, n. 202204030

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-05-23, n. 202204030
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204030
Data del deposito : 23 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2022

N. 04030/2022REG.PROV.COLL.

N. 10116/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10116 del 2015, proposto da Farmacia Mazzarella Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R B, con domicilio eletto presso lo studio Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;

contro

Comune di Surbo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E S D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M R, con domicilio eletto presso l’ufficio legale della Regione Puglia in Roma, via Barberini 36;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce, Sezione Seconda, n. 1407/2015.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Surbo e della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 10 maggio 2022 il Cons. Ugo De Carlo e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Farmacia Mazzarella s.n.c. impugnava la sentenza del T.a.r. per la Puglia sezione staccata di Lecce che aveva respinto la richiesta di risarcimento danni per la tardiva autorizzazione a trasferire la farmacia gestita dalla società presso la nuova sede.

2. La vicenda può essere così riassunta: la Regione Puglia con Deliberazione n. 2046 del 20.09.2010 approvava la nuova piante delle farmacie che ricomprendevano anche il Comune di Surbo. L’appellante impugnava tale determinazione presso il T.a.r. per la Puglia unitamente alla delibera n. 28/2008 il Comune di Surbo che approvava la revisione della pianta organica delle farmacie per il biennio 2007/2008 dei comuni facenti parte della ASL Lecce ex Area Nord. Successivamente la società appellante richiedeva la convocazione di una conferenza di servizi per la definizione bonaria del contenzioso da essa promosso. In data 28.12.10 si teneva una riunione presso la Regione Puglia nel corso della quale il Sindaco di Surbo si impegnava a convocare appositamente il Consiglio comunale per deliberare una proposta di nuova perimetrazione dei confini delle sedi farmaceutiche comunali che fosse satisfattiva per l’appellante, senza per questo riconoscere la fondatezza delle censure formulate nel ricorso. L’appellante dal canto suo si impegnava a rinunciare ai ricorsi proposti non appena la Regione Puglia avesse provveduto ad emanare il provvedimento di approvazione della nuova perimetrazione proposta. A causa dell’impossibilità verificatasi presso il Comune di Surbo di adottare la delibera per procedere alla nuova perimetrazione della circoscrizione della farmacie, la Regione nominava un commissario ad acta che rideterminava i limiti territoriali delle quattro sedi farmaceutiche del Comune di Surbo, conformemente alla proposta di modifica formulata durante la conferenza di servizi del 28 dicembre 2010, sulla quale si erano espresse in senso favorevole tutte le parti ivi intervenute;
l’appellante rinunciava al ricorso presentato avverso la delibera 2046/2010 oltre a quello, di tenore analogo, depositato presso la sezione staccata di Lecce.

3. La sentenza aveva respinto la richiesta di risarcimento non avendo individuato un provvedimento assunto con colpevole ritardo, dal momento che, all’epoca dell’impugnazione della delibera 2046/2020, l’immobile della nuova sede della farmacia, per utilizzare la quale aveva chiesto la modifica delle circoscrizioni, non aveva ancora ottenuto l’agibilità. Inoltre il provvedimento che aveva alla fine soddisfatto le esigenze commerciali dell’appellante, era stato assunto all’esito di un accordo raggiunto tra tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e non per rimediare ad una precedente illegittimità.

4. L’appello si fonda sulla circostanza che gli atti assunti dal Comune di Surbo, dopo il rilascio del permesso di costruire l’immobile che sarebbe stato destinato a nuova sede della farmacia gestita dalla società appellante, sono illegittimi in quanto non hanno considerato quale dovesse essere la circoscrizione da assegnare alla farmacia alla luce della nuova collocazione. In particolare lamentavano il ritardo con cui era stata approvata la nuova pianta organica che aveva richiesto la nomina di un commissario ad acta in assenza del provvedimento che il Sindaco si era impegnato a far assumere al Consiglio Comunale.

5. Il Comune di Surbo e la Regione Puglia si costituivano in giudizio, concludendo per il rigetto dell’appello.

6. In prossimità dell’udienza tutte le parti depositavano memoria ex art. 73 c.p.a., gli appellanti ed il Comune di Surbo anche quella di replica.

7. L’appello non è fondato.

8. Quando fu approvata nel 2008 la nuova pianta organica delle farmacie del Comune di Surbo a seguito dell’aumento di un’unità, la società appellante aveva richiesto il trasferimento della farmacia in un immobile ubicato nella circoscrizione della neo istituita quarta farmacia, ma che doveva essere ancora costruito e per il quale, in un primo momento, era stata respinta l’istanza volta ad ottenere il permesso di costruire. Successivamente richiese ed ottenne lo spostamento in altro immobile, sito in via Lecce vicino al campo sportivo, senza precisare che doveva considerarsi sede provvisoria in attesa dell’ultimazione dell’edificio in costruzione. Solamente in data 21 settembre 2010, dopo il completamento dei lavori, fu chiesto il trasferimento della sede nel nuovo edificio che però era ubicato in una via che apparteneva alla circoscrizione di altra farmacia secondo quanto deciso dalla Regione Puglia con delibera 2046 del 20 settembre 2010. A causa della pendenza di vari contenziosi, ivi compresi i due ricorsi al T.a.r. della società appellante, anche su richiesta di quest’ultima, la Regione convocò un incontro tecnico operativo per cercare una soluzione bonaria che evitasse la prosecuzione dei contenziosi. In quella sede, con accordo stipulato in data 28 dicembre 2010, fu deciso che, a fronte della rinuncia a tutti i contenziosi pendenti, la Regione avrebbe approvato un nuovo provvedimento di perimetrazione conseguente all’accordo raggiunto. Come risulta evidente, la società appellante non aveva alcun diritto di ottenere la riformulazione della pianta organica nei termini fissati nell’incontro del 28 dicembre 2010 poiché, laddove non si fosse raggiunto l’accordo, avrebbe dovuto proseguire i contenziosi instaurati senza che si possa in questa sede formulare un giudizio prognostico ex ante sulla fondatezza degli stessi;
quindi non vi è materia per un risarcimento dei danni sotto questo profilo.

Peraltro va osservato che la rideterminazione della pianta organica delle farmacie è un atto per il quale l’autorità competente dispone di un’ampia discrezionalità amministrativa poiché l’interesse pubblico da tutelare è quello del più efficace soddisfacimento dei bisogni dell’utenza cosicché le aspettative dei titolari delle farmacie possono essere tenute in considerazione solo se non contrastano con un efficiente posizionamento delle sedi delle farmacie.

9. L’accordo sottoscritto prevedeva anche l’impegno del Sindaco di Surbo di convocare il Consiglio Comunale per presentare la proposta della nuova perimetrazione che, dopo l’approvazione comunale, sarebbe stata recepita nell’atto conclusivo regionale. Nonostante vari tentativi del Sindaco di convocare il Consiglio Comunale per adottare il provvedimento prodromico a quello regionale, venne sempre a mancare il numero legale. La Regione inviò, pertanto, un commissario ad acta che predispose il provvedimento per determinare i limiti territoriali delle farmacie e la Regione adottò la Deliberazione di Giunta regionale n. 56 del 19 gennaio 2012 che dette piena attuazione all’accordo.

Anche relativamente a questa fase dell’articolata vicenda, non si ravvisano condotte che giustifichino un risarcimento del danno. Non può parlarsi di un danno da ritardo in quanto il Sindaco si era impegnato a convocare il Consiglio Comunale non potendo certo impegnarsi rispetto al comportamento di un organo collegiale;
il tempo che si è reso necessario per completare il procedimento amministrativo che doveva ratificare un accordo assunto, non è raffrontabile con una tempistica procedimentale fissata da leggi e regolamenti, l’inosservanza della quale può legittimare il danno da ritardo. Non va dimenticato che la società appellante non aveva alcun diritto di ottenere la rideterminazione della pianta organica nel senso da essa auspicato e quindi non può dolersi del tempo necessario per dare piena attuazione ad un accordo.

10. In considerazione della complessità della vicenda, appare giustificata la compensazione delle spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi