Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-17, n. 202403484
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Testo completo
Pubblicato il 17/04/2024
N. 03484/2024REG.PROV.COLL.
N. 01976/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1976 del 2022, proposto da
Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F C, F L e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Adiconsum - Associazione Difesa Consumatori e Ambiente e Wind Tre S.p.A., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 13516/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 il Cons. G L e udito l’avvocato Jacopo D'Auria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La società appellante ha impugnato avanti il Tar per il Lazio la delibera del 20 dicembre 2012 n. 644/12/CONS, recante determinazione degli obiettivi di qualità del servizio universale per l’anno 2013, in attuazione dell’art. 61, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003. Con successivo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la delibera n. 10/15/CONS, recante ordinanza ingiunzione per il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio universale per il 2013.
1.1 - La società, a sostegno del ricorso, ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 61 del d.lgs. 259/03 e della delibera 254/04/CSP, per non aver l’Autorità rispettato il termine previsto per la definizione dei valori del servizio universale, dal momento che tali valori erano stati definiti in corso d’anno, sebbene avrebbero dovuto essere fissati entro la fine dell’anno precedente.
2 – Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar ha respinto il ricorso.
3 – L’originaria ricorrente ha impugnato tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
Con il primo motivo l’appellante deduce l’insussistenza delle condizioni per sanzionare l’omesso raggiungimento degli obiettivi valevoli per l’anno solare di riferimento, in quanto gli stessi erano stati fissati in ritardo, ponendo l’operatore in una condizione di incertezza e difficoltà e, comunque, rendendo il consuntivo sui risultati conseguiti parziale, incompleto ed inidoneo.
3.1 - L’appellante mette in luce che per l’anno solare 2006 (delibera n. 31/06/CSP) gli obiettivi sono stati fissati a marzo 2006 anziché entro la fine del 2005; per l’anno solare 2007 (delibera n. 142/07/CSP) gli obiettivi sono stati fissati ad agosto 2007 anziché entro la fine del 2006; per l’anno solare 2008 (153/08/CSP) sono stati fissati a luglio 2008 anziché entro la fine del 2007; per il 2009 la delibera è stata adottata a fine aprile anziché entro la fine del 2008 e per il 2010, addirittura ad agosto; per l’anno 2011, la delibera è stata pubblicata a maggio 2011 anziché entro la fine del 2010. Anche per il 2012 la delibera è stata adottata a febbraio anziché entro la fine del 2011.
Secondo Telecom, tali irregolarità, oltre a porre l’operatore in una condizione di obiettiva difficoltà, hanno viziato inevitabilmente le verifiche e gli accertamenti in base ai quali l’Agcom ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria, perché è finita per imputare alla società di non aver rispettato livelli di qualità valevoli 12 mesi sulla base di un consuntivo ridotto ai mesi residui dell’anno solare di riferimento.
Nel caso di specie, è avvenuto che gli obiettivi valevoli per l’anno solare 2013 sono stati fissati in ritardo e le verifiche sui risultati e sull’accertamento delle condizioni per irrogare la sanzione sono basati su un consuntivo che non tiene conto di 12 mesi effettivi.
3.2 - L’appellante precisa che non intende sostenere che gli obiettivi di qualità fissati tardivamente e in maniera sproporzionata (anche a fronte di tale ritardo) siano illegittimi di per sé, nel senso che non debbano essere rispettati dall’operatore designato alla fornitura del servizio universale e che Telecom, dunque, non avesse l’obbligo di porre in essere tutte le attività necessarie a conseguire gli standard qualitativi solo perché fissati in ritardo. L’appellante limita, infatti, la contestazione entro i limiti dell’interesse dedotto, rappresentato dalla richiesta di annullamento della sanzione amministrativa pecuniaria elevata per insussistenza dei presupposti di legge (art. 98 del