Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2011-07-15, n. 201102821

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2011-07-15, n. 201102821
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201102821
Data del deposito : 15 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01652/2011 AFFARE

Numero 02821/2011 e data 15/07/2011

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 8 giugno 2011




NUMERO AFFARE

01652/2011

OGGETTO:

Ministero dell'interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dall’assistente capo della polizia di Stato G D P contro il Ministero dell’interno avverso il diniego di riesame della propria posizione nella graduatoria di merito relativa al concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 108 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente.

LA SEZIONE

VISTA la relazione prot. n. 333 A/U.C.20995/2252/C.I. del 14 aprile 2011, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore consigliere E T;


PREMESSO.

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 5 marzo 2011, l’assistente capo della Polizia di Stato G D P chiede:

- l’annullamento, previa sospensione, del verbale n. 99 in data 28 aprile 2010, con il quale la Commissione esaminatrice del concorso interno per titoli di servizio ed esame scritto a 108 posti (successivamente elevati a 291) indetto con d.m. 19 settembre 2008, ha determinato di prendere in considerazione le richieste di rettifica dei titoli di servizio pervenute entro e non oltre il 29 aprile 2010;

- l’assegnazione di ulteriori punti 8,80 per titoli non valutati;
come da istanza presentata il 30 aprile 2010 presso la sede di servizio;

- la redazione di una nuova graduatoria di merito, nella quale dovrebbe essergli conferita la collocazione corrispondente al punteggio complessivo di 94,15, quale sommatoria di punti 61,25 riportati nella prova d’esame, di punti 24,10 per i titoli valutati dalla commissione di concorso e di punti 8,80 per i titoli non valutati;

- il conseguente aggiornamento della lista dei vincitori.

Preliminarmente il ricorrente rappresenta che il concorso de qua sì è sviluppato in più fasi.

Dopo lo svolgimento delle prove previste, con decreto ministeriale del 10 novembre 2009 è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati proclamati i vincitori.

Detta graduatoria, con d. m. del 1° dicembre 2009, è stata oggetto di una prima rettifica, seguita dalla sospensione della sua efficacia con ulteriore provvedimento in autotutela del 9 febbraio 2010, essendo stati riscontrati alcuni errori nel testo dei questionari somministrati ai candidati.

Il 27 aprile successivo, su disposizione ministeriale, la prova scritta è stata ripetuta per i soli candidati interessati al test errato, tra cui il ricorrente.

Il D P, ritenendo incompleta la valutazione dei titoli attribuitagli nella graduatoria sospesa, inoltrava all’ufficio concorsi del Dipartimento della pubblica sicurezza tre richieste di rettifica del punteggio relativo ai titoli, la prima con raccomandata del 30 aprile 2010 e le altre due a mezzo fax, nei giorni 3 e 4 maggio 2010.

Soltanto il 5 novembre 2010, riceveva dall’Amministrazione una nota di risposta, con la quale gli si comunicava che l’istanza non era suscettibile di accoglimento, in quanto pervenuta tramite fax il 4 maggio 2010 e il giorno successivo per posta, ben oltre, quindi, il termine ultimo fissato dalla commissione di concorso per l’eventuale aggiornamento dei titoli. A causa della mancata rettifica, il ricorrente non risultava vincitore, in quanto collocato con punti 85,35 al 530° posto della graduatoria finale, approvata con decreto ministeriale del 7 maggio 2010.

Con i motivi di ricorso, l’assistente capo D P deduce violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di trasparenza degli atti amministrativi, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Il Ministero dell’interno, nel trasmettere il ricorso per il parere, oltre a sostenerne l’infondatezza ne eccepisce l’inammissibilità, non avendo l’interessato impugnato la graduatoria finale del concorso pubblicata con d.m. 7 maggio 2010, bensì un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo dell’interesse del ricorrente, quale appunto la nota di riposta all’istanza di riesame dei titoli.

CONSIDERATO

Ritiene la Sezione che il gravame sia inammissibile in quanto, pur dando per ammesso che la graduatoria del concorso di cui trattasi sia stata impugnata, non risulta che il ricorrente abbia notificato l’atto ad almeno uno dei controinteressati, come previsto dall’art. 9, comma secondo, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, la nozione di controinteressato in senso tecnico esige la simultanea presenza di due elementi essenziali: a) l’immediata individuabilità di detto soggetto, scaturente dalla esplicita contemplazione del medesimo o dalla sua immediata individuabilità nel provvedimento impugnato;
b) l’interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che, coinvolti da un provvedimento amministrativo, abbiano acquisito una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione. Pertanto, nelle procedure concorsuali, in presenza di ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dal concorso, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, soltanto prima della nomina dei vincitori, attesa l’insussistenza della lesione di un interesse protetto ed attuale in capo agli altri concorrenti, derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso stesso (Cons. St., Sez. VI, 9 dicembre 2003, n. 8089;
Sez. IV, 26 giugno 2007, n. 4569).

Nel caso di specie, la pretesa sostanziale, come peraltro esplicitamente affermato dall’odierno ricorrente, è il conseguimento di una posizione più favorevole nella graduatoria finale del concorso, alla cui riforma è funzionale l’accoglimento della richiesta di revisione del punteggio relativo ai titoli posseduti. Al riguardo, non si può non convenire che siffatta pretesa avrebbe richiesto, in virtù dei vincoli normativi richiamati, l’instaurazione del contraddittorio necessario con almeno uno dei soggetti titolari di un interesse contrapposto giuridicamente rilevante, da individuarsi tra coloro che sarebbero stati scavalcati dal ricorrente nella graduatoria di merito nel caso di accoglimento del gravame.

Ne consegue che il ricorso in esame va dichiarato inammissibile, con contestuale assorbimento della domanda cautelare.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi