Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-09-03, n. 201906074

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-09-03, n. 201906074
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201906074
Data del deposito : 3 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/09/2019

N. 06074/2019REG.PROV.COLL.

N. 02258/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2258 del 2015, proposto dalla s.p.a. Immobiliare Bosco di Baccano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C e M G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Roma, via Lutezia, n. 8;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato D R, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
la società Anas-Azienda Nazionale Autonoma per le Strade s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Arena e Maria Cristina Costi, con domicilio eletto presso l’ufficio legale di Anas s.p.a. in Roma, via Mozambano, n. 10;
la società Astral-Azienda Strade del Lazio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Porcelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Malcesine, n. 30;
la Regione Lazio e l’U.T.G. - Prefettura di Roma, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 12280/2014, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, della s.p.a. Anas-Azienda Nazionale Autonoma per le Strade e della s.p.a. Astral-Azienda Strade del Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2019 il Cons. A V e uditi per le parti gli avvocati M G, D R, Maria Cristina Costi e Giovanni Porcelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio (R.G. n. 8958/2014), la s.p.a. Immobiliare Bosco di Baccano Roma chiedeva l'annullamento del silenzio rifiuto mantenuto sulla sua istanza – presentata in data 10 dicembre 2013 - volta ad ottenere l'adozione del provvedimento di cui all'art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001 s.m.i. relativamente ad un'area di circa 12.800 mq., occupata, trasformata e detenuta in assenza di provvedimento espropriativo, ed il riconoscimento del diritto della ricorrente alla piena titolarità giuridica e di fatto dell'area stessa attualmente occupata da un tratto della S.S. Cassia bis , con restituzione delle aree rivendicate, ovvero l’acquisizione del bene da parte dell’Amministrazione secondo il disposto di cui all'art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001 s.m.i., nonché il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno connesso alla perdita del bene nella misura di legge.

2. Il T.a.r. Lazio, sede di Roma, Sezione III, con la sentenza n. 12280/2014 del 5 dicembre 2014:

a) ha dichiarato l’estromissione di Anas s.p.a. dal giudizio, attesa la carenza di legittimazione passiva della stessa, non avendo alcun titolo sulle strade in questione (ex S.S. 2 “Cassia” ed ex S.S. 2 “Cassia Veientana”) avendole cedute alla Regione Lazio. Ciò deriva dalla circostanza che con d.P.C.M. del 12 ottobre 2000 sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire in attuazione dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che con d.P.C.M. del 13 novembre 2000 sono stati determinati i criteri di ripartizione fra le Regioni e gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, e, infine, che in data 12 ottobre 2001 è stato sottoscritto il verbale di consegna in attuazione di quanto in tal modo disposto;

b) ha ordinato ad Astral s.p.a. (Azienda Strade del Lazio s.p.a.), alla quale è stata trasferita la titolarità delle suddette strade, di adottare i provvedimenti espressi relativi all’istanza formulata dalla società ricorrente;

c) ha respinto la domanda di risarcimento del danno, in ragione dell’insufficienza delle allegazioni in ordine al danno subito e facendo applicazione al caso di specie dell’art. 1227, comma 2, c.c. e dell’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.);

d) ha condannato Astral al pagamento delle spese di giudizio.

3. La società ricorrente in primo grado ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata con esclusivo riferimento al capo relativo al rigetto della domanda di risarcimento del danno ed al capo concernente l’estromissione dell’Anas.

3.1. Si è costituita in giudizio Roma Capitale.

3.2. Si è costituita in giudizio la Azienda Strade Lazio s.p.a. (Astral s.p.a.), depositando memoria difensiva, con cui, in primo luogo, ha dato atto che, con determinazione n. 70 del 30 marzo 2015, ha avviato il procedimento espropriativo, chiedendo pertanto che venga dichiarata l’improcedibilità dell’appello. Nel merito, l’Astral s.p.a. si è opposta all’appello, chiedendone l’integrale rigetto.

3.3. Si è altresì costituita in giudizio la società ANAS s.p.a., opponendosi all’appello e sostenendo la correttezza delle statuizioni impugnate in ordine al difetto di legittimazione passiva della stessa ed al rigetto della domanda risarcitoria.

3.4. Con memoria dell’8 aprile 2019 la società appellante, oltre ad insistere nelle proprie difese e conclusioni, ha reso noto che:

a) con decreto dell’amministratore unico n. 1749 del 1° luglio 2017, registrato all’Uff. del registro di Susa in data 26 luglio 2017, trascritto all’Ufficio di Roma al n. 99237 in data 9 agosto 2017, ed infine notificato alla Soc. IBB in data 5 dicembre 2017, l’Astral s.p.a. ha adottato il provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis per l’intero compendio dei 12.000 mq costituenti l’area di sedime dell’opera stradale e delle sue immediate pertinenze ed accessori;

b) in data 20 febbraio 2018 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale sono stati trasferiti ad ANAS vari tratti stradali tra i quali risulta essere ricompreso quello della S. reg. 2 Bis “Cassia Veietana”.

L’appellante, considerata la rilevanza ai fini del decidere, ha chiesto quindi al Collegio di disporre, per via istruttoria, l’acquisizione di detto d.P.C.M.

3.5. Con memoria depositata in data 11 aprile 2019, l’Astral s.p.a., nel ribadire le proprie conclusioni, ha segnalato incidentalmente che il provvedimento di acquisizione indicato dall’appellante è stato da questa impugnato, con ricorso notificato il 28 luglio 2017, innanzi il T.A.R. del Lazio (R.G. n. 7192/2017), ed ha quindi prodotto il verbale di consegna del giorno 11 gennaio 2019, reso in attuazione del d.PC.M. 28 febbraio 2018, recante la revisione delle reti stradali di interesse nazionale, nel quale si afferma che a decorrere dalle ore 00:00 del 21 gennaio 2019 il MEF, Agenzia del demanio, ha ricevuto in consegna e contestualmente ha consegnato ad ANAS s.p.a. le strade ricadenti nell’apposito elenco tra cui, proprio quella oggetto delle questioni di causa.

3.6. Infine la società ANAS s.p.a. ha presentato ulteriori memorie con cui, nel riportarsi ai precedenti atti difensivi, ha insistito per l’infondatezza nel merito o l’inammissibilità dell’appello e per la conferma integrale della sentenza impugnata.

4. All’udienza del 9 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

5. L’appello è improcedibile.

6. In via preliminare, il Collegio osserva che la richiesta istruttoria di acquisizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2018, presentata dalla società appellante, risulta essere superata dalla sopravvenuta produzione documentale da parte dell’Astral s.p.a. del verbale di consegna del giorno 11 gennaio 2019, reso in attuazione del medesimo decreto.

7. Ciò premesso, va dato atto che con il primo motivo l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza del T.a.r. Lazio, laddove il primo giudice, nel rigettare la richiesta di risarcimento del danno, non avrebbe valutato adeguatamente le risultanze del giudizio in relazione a quanto risultava prodotto e dimostrato dalla ricorrente stessa e, comunque ed in subordine, sarebbe incorso in un errore di valutazione della domanda risarcitoria ove abbia voluto escludere ogni diritto al risarcimento giudicando però, anticipatamente sulla valutazione di spettanza dell'Amministrazione, in modo improprio ed in difetto dei necessari presupposti giuridici non ancora maturati in assenza della decisione nel merito da parte dell'Astral s.p.a..

Con un secondo motivo l’appellante ritiene errata e priva di presupposti l'estromissione dell'ANAS dal giudizio, sostenendo che, seppure non più legittimata ad assumere decisioni in merito all'istanza della ricorrente, l'Azienda rimarrebbe legittimata passiva delle eventuali conseguenze risarcitorie.

7.1. Il Collegio, al riguardo, intende premettere la seguente ricostruzione dei fatti della vicenda oggetto di giudizio:

a) la s.p.a. Immobiliare Bosco di Baccano Roma è proprietaria di un terreno inedificato intercluso all'interno dei tracciati della S.S. Cassia nuova (variante denominata BIS, realizzata negli anni '70) e vecchia, in virtù di successivi trasferimenti: dalla signora S alla società residenziale Cielo Azzurro p.a. per atto Notaio Pietro P dell'8 ottobre 1973 (Rep. 236118-Racc. 12566), dalla società residenziale Cielo Azzurro alla s.r.l., Cassia 26 per atto di compravendita Notaio L L Ga del 14 novembre 2002 e, infine, dalla Cassia 26 s.r.l. alla s.r.l. Immobiliare Bosco di Baccano Roma (IBB Roma S.r.l.) per atto per Notaio Tuccari del 21 dicembre 2007 (Rep. 74949-Racc. 18405);

a.1) il terreno, censito in catasto terreni di Roma al Foglio 24, Particella n. 335, presenta un'estensione complessiva di circa 45.000 mq., rispetto alla quale le opere stradali occupano un'estensione di circa 12.800 mq: una parte riguarda un tratto della S.S. Cassia bis e una parte interessa porzioni di terreno sulle quali è stato realizzato un cavalcavia ed uno svincolo di collegamento della S.S. Cassia bis stessa;

b) dopo essere venuta a conoscenza dell'esistenza di opere di variante del tracciato della via Cassia poste in essere e portate a compimento dall'ANAS, la IBB Roma s.p.a., con atto di diffida, notificato in data 10 dicembre 2013, ha invitato le Amministrazioni interessate a disporre, ai sensi dell'art. 42- bis del d.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, previa valutazione dell'esistenza e della prevalenza dell'interesse pubblico al mantenimento dell'opera, l'acquisizione dell'area di 12.800 mq. oggetto dell'avvenuta realizzazione della variante di tracciato di cui al Km. 26 della S.S. n. 2 Cassia occupata, irreversibilmente modificata e detenuta in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio;

c) a seguito di giudizio R.G. n. 8958/2014 e della conseguente sentenza oggetto della presente impugnazione, con decreto dell’amministratore unico n. 1749 del 1° luglio 2017, l’Astral s.p.a. ha adottato il provvedimento di acquisizione ex art. 42- bis cit. per l’intero compendio dei 12.000 mq costituenti l’area di sedime dell’opera stradale e delle sue immediate pertinenze ed accessori;

d) in data 20 febbraio 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in seguito attuato con verbale di consegna dell’11 gennaio 2019, sono stati trasferiti ad ANAS s.p.a. vari tratti stradali tra i quali risulta essere ricompreso quello della S. reg. 2 bis “Cassia Veietana”.

7.2. Ciò considerato in punto di fatto, in via preliminare, con riferimento all’eccezione di improcedibilità dell’appello determinata dalla sopravvenuta adozione del decreto dell’amministratore unico n. 1749 del 1° luglio 2017, con cui Astral ha adottato il provvedimento di acquisizione ex art. 42- bis cit. per l’intero compendio dei 12.000 mq, il Collegio ne rileva l’infondatezza nella misura in cui si consideri che il ricorso in appello è stato proposto dalla società immobiliare Bosco di Baccano esclusivamente per ottenere la riforma dei capi della sentenza di primo grado aventi ad oggetto la domanda di risarcimento del danno e l’estromissione dell’Anas;
nulla è stato quindi lamentato in ordine al capo della pronuncia di condanna di Astral ad adottare i provvedimenti espressi relativi all’istanza formulata dalla società ricorrente, né, al riguardo, risulta essere stato proposto appello incidentale.

7.3. Ciò nonostante, il Collegio, deve ad ogni modo osservare, in via parimenti preliminare, l’improcedibilità dell’appello, avendo esso ad oggetto principaliter il capo della pronuncia relativo alla richiesta di risarcimento del danno. Ciò deriva dal fatto che, con l’intervenuta adozione del citato provvedimento di acquisizione, l’unica pretesa che può essere avanzata dalla società destinataria è esclusivamente quella relativa alla liquidazione degli importi previsti dall’art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Non può darsi luogo pertanto ad un risarcimento del danno ulteriore (o alternativo) rispetto a quello previsto dalla menzionata disposizione, atteso che, ai sensi dell'art. 42- bis , al proprietario del bene di cui è disposta l'acquisizione da parte dell'Amministrazione espropriante è dovuta la corresponsione non solo di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale subito, determinato in misura corrispondente al valore venale del bene, ma anche di un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale e del risarcimento del danno per il periodo di occupazione sine titulo .

A tale riguardo, per la giurisprudenza costante di questa Sezione, “ in materia di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto in relazione alla fattispecie di “acquisizione sanante” ex art. 42-bis, d.P.R. n. 327 del 2001 ;
appartiene al giudice ordinario anche la controversia avente ad oggetto l'interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, ai sensi del comma 3, ultima parte, di detto articolo, “a titolo di risarcimento del danno”, giacché esso, ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo una voce del complessivo “indennizzo per il pregiudizio patrimoniale” di cui al precedente comma 1, secondo un'interpretazione imposta dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori;
dette controversie sono devolute alla competenza, in unico grado, della Corte di appello
” (Cons. Stato , sez. IV , 25 febbraio 2019, n. 1272;
id., 5 ottobre 2018, n. 5739;
id., 29 settembre 2017, n. 4550;
id., 1° marzo 2017, n. 941).

7.3.1. Del resto, la ricostruzione alternativa proposta dall’appellante, secondo cui il primo giudice, in relazione alla domanda risarcitoria, si sarebbe espresso inopportunamente con riferimento ad una (non proposta) domanda di ristoro dei danni derivanti dall’inerzia dell’Amministrazione in ordine alla definizione della procedura di acquisizione dell’area, non sposta i termini del discorso, in ragione del richiamato valore assorbente dell’avvenuta emanazione del provvedimento di acquisizione in merito alle richieste risarcitorie.

7.4. L’improcedibilità della prima censura conduce inoltre alla corrispondente affermazione dell’improcedibilità del summenzionato secondo motivo, essendo esso diretto esclusivamente a far dichiarare la legittimazione passiva dell’ANAS al fine di accertare il coinvolgimento di essa alla causazione dei danni oggetto della domanda risarcitoria.

8. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere dichiarato improcedibile.

9. La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi