Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-10-02, n. 201906600

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-10-02, n. 201906600
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201906600
Data del deposito : 2 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2019

N. 06600/2019REG.PROV.COLL.

N. 08380/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8380 del 2009, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato F C, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Cerbara, 64,

contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, Sezione I bis, n. -OMISSIS- del 17 febbraio 2009, resa inter partes, concernente dispensa dal servizio permanente per scarso rendimento.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 settembre 2019, il consigliere G S e udito, per l’appellante, l’avvocato Gianluca Lemmo su delega dell’avvocato F C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, il signor -OMISSIS-, Appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, aveva chiesto l’annullamento del seguente atto:

a ) la determinazione dell’8 ottobre 2008, con cui il Direttore Generale del Ministero della difesa ha disposto la sua dispensa dal servizio permanente per “ scarso rendimento ”;

b ) la relativa proposta, contenuta nella nota del 24 aprile 2004, e gli atti infraprocedimentali.

2. A sostegno della proposta impugnativa aveva dedotto:

i) il difetto di partecipazione procedimentale, la cui necessità è stata ravvisata dalla Corte costituzionale con la sentenza del 18 luglio 1987, anche per la ristrettezza dei tempi a disposizione per organizzare le proprie difese tanto da non riuscire a partecipare alla seduta della Commissione di disciplina;

ii) la mancata considerazione delle ragioni fattuali opposte dal ricorrente a fondamento della sua richiesta di differimento della seduta della Commissione di disciplina;

iii) la mancata considerazione dei buoni risultati conseguiti dal ricorrente nell’espletamento del servizio, tanto da conseguire nota di apprezzamento del suo Comandante in data 26 dicembre 2006.

3. Costituitasi l’Amministrazione erariale, il Tribunale ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha ritenuto sussistenti i presupposti per la definizione in forma semplificata della controversia ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205 del 2000;

- ha respinto il ricorso, reputando infondate tutte le censure articolate;

- ha condannato il ricorrente alla refusione delle spese di lite (€ 1.000,00).

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:

- “ il provvedimento di dispensa dal servizio del militare per scarso rendimento non ha natura sanzionatoria (C.d.s. sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1210) sicché deve escludersi che si estendano, in via automatica, al relativo procedimento, le garanzie tipiche previste per il procedimento disciplinare ;

- il ricorrente ha avuto modo di esternare le proprie argomentazioni prima che fosse adottato l’impugnato provvedimento essendo stato sentito a colloquio dal direttore generale il 31 luglio 2008 ;

- “l’amministrazione, in sede istruttoria, ha preso in considerazione gli episodi della vita professionale del ricorrente non soltanto rilevanti sul piano sanzionatorio (provvedimenti disciplinari) bensì anche, e soprattutto, quelli in grado di esprimere il disvalore attitudinale/caratteriale del militare nonché la scarsa qualità delle prestazioni rese durante l’espletamento del servizio”;

- “la motivazione dell’atto s’appalesa sufficiente e congrua in quanto dà adeguatamente conto delle ragioni di fatto e di diritto alla stregua delle quali l’amministrazione s’è determinata nei divisati sensi”.

5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto appello, notificato il 7 ottobre 2009 e depositato il 22 ottobre 2009, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 15-23), quanto di seguito sintetizzato:

- il Tribunale non avrebbe considerato che l’applicazione dell’invocato principio partecipativo si correla non alla natura disciplinare del procedimento che conduce alla dispensa dal servizio, mai affermata in ricorso, bensì alle conseguenze fortemente pregiudizievoli di tale atto;

- il Tribunale non avrebbe considerato che il diritto di partecipazione, trasfuso nella regola “ audi et alteram partem ”, ha un preciso fondamento a livello comunitario ed europeo e pertanto prescinde da una specifica previsione normativa nell’ordinamento nazionale;

- il Tribunale non avrebbe altresì considerato che il principio del giusto procedimento ha anche fondamento costituzionale, in quanto espressivo dell’art. 97 della Costituzione;

- contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, il lasso temporale concesso all’odierno appellante per imbastire le sue difese, di soli quattro giorni comprensivi del sabato e della domenica, è assolutamente insufficiente come ritenuto dalla giurisprudenza in precedenti analoghi;

- contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, non può dirsi esaustivo, al fine di ritenere assolte le garanzie partecipative, un “ frettoloso colloquio ” (cfr. pagina 21 dell’appello) con il Direttore Generale, svoltosi al solo fine di lamentare l’esiguità del termine messo a disposizione;

- avrebbe errato il Tribunale nel non ritenere fondato il gravame per la dedotta obliterazione delle garanzie partecipative;

- il Tribunale avrebbe omesso di considerare la sentenza della Corte costituzionale n. 126 del 5 aprile 1995, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 della legge 31 luglio 1954, n. 599, per “ la carenza di garanzie procedimentali a presidio della difesa ”;

- il Tribunale non avrebbe dato il giusto peso alla nota di apprezzamento conseguita dall’odierno appellante per l’espletamento di una delicata operazione a tutela dell’ordine pubblico, effettuando peraltro valutazioni che impingono nel merito amministrativo.

6. L’appellante ha conclusivamente chiesto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e, pertanto, l’annullamento degli atti ivi censurati.

7. Il Ministero si è costituito con atto di stile.

8. Con ordinanza cautelare n. 5689 del 18 novembre 2019, il Collegio ha respinto la domanda di sospensione dell’impugnata sentenza avendo “ Ritenuto che, sia pure ad un esame sommario proprio della sede cautelare, non si rinvengono elementi di fondatezza dell’appello tali da indurre il Collegio a sospendere l’efficacia della sentenza appellata ”.

9. In vista della trattazione nel merito del ricorso parte appellante ha presentato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame soprattutto alla luce della lamentata violazione del principio del contraddittorio.

10. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 10 settembre 2019, è stato introitato in decisione.

11. Il Collegio ritiene che l’appello sia infondato e sia pertanto da respingere.

11.1. I plurimi rilievi sollevati in ricorso e criticamente reiterati in questa sede possono essere ricondotti a due linee argomentative, l’una afferente alla lamentata violazione del principio di partecipazione procedimentale, l’altra alla sfera valutativa che connota il giudizio della commissione disciplinare, deducendosi l’omessa considerazione dei pregevoli risultati ottenuti dall’appellante nell’espletamento del servizio.

11.2. Su entrambi i profili l’appello si palesa infondato.

11.2.1. Per il primo, sono meritevoli di condivisione le osservazioni rese dal Tribunale, che devono intendersi in questa sede confermate, in ordine alla considerazione che l’Amministrazione, in disparte la natura sanzionatoria o meno del provvedimento di dispensa, ha di fatto consentito l’instaurazione del previo contraddittorio che si assume obliterato. Invero, il Tribunale ha correttamente rilevato che:

- all’appellante sono stati concessi cinque giorni (dal 20 al 24 giugno) per articolare le proprie difese;

- gli uffici amministrativi sono stati aperti anche nei giorni di sabato e domenica (rispettivamente 21 e 22 giugno 2008);

- non può assumere rilievo la circostanza dell’asserita impossibilità di interloquire con il proprio difensore prima di lunedì 23 giugno essendo afferente al rapporto interno tra il difensore ed il proprio assistito;

- in data 31 luglio l’appellante è stato tenuto a colloquio con il Direttore Generale;

- il provvedimento di dispensa si fonda su circostanze (plurimi rilievi disciplinari e ripetuti giudizi negativi in sede di avanzamento) ben note all’appellante.

A ciò deve aggiungersi che questi riceveva comunicazione di avviso di avvio del procedimento di dispensa già in data 9 aprile 2008 specificandosi che tale iniziativa era scaturita da “ scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che sono state oggetto di consegna di rigore ” e quindi venendo da subito reso edotto delle ragioni, sia pure esposte sinteticamente, a base dell’iniziativa procedimentale assunta dall’Amministrazione.

Né la rilevanza partecipativa del colloquio può ritenersi inficiata perché successivo alla emissione del parere da parte della Commissione di disciplina in quanto comunque antecedente all’adozione del provvedimento terminale e quindi potenzialmente in grado di indurre l’Amministrazione ad assumere determinazioni di segno diverso da quello che connota la determinazione finale.

Deve conclusivamente rilevarsi, sul punto, che:

- tutti i fatti dai quali è scaturito il procedimento di dispensa dal servizio, come correttamente evidenziato dal Tribunale, erano già da lungo tempo noti all’interessato;

- non risulta smentito in fatto che egli non si sia proprio presentato dinanzi alla Commissione, neanche per far constare l’eccessiva brevità del tempo concessogli per controdedurre e chiedere una dilazione, cosa che induce a ritenere che tale condotta sia stata determinata dal suo generale atteggiamento di sostanziale disinteresse sottolineato nello stesso provvedimento impugnato in prime cure, riservandosi successivamente di denunciare l’obliterazione delle garanzie partecipative;

- prima della definizione del procedimento l’appellante è stato sentito dal Direttore Generale in modo da essere messo in condizioni di rappresentare ogni elemento a proprio discapito.

E’ dato quindi concludere nel senso che, in disparte ogni astratta considerazione circa la qualificazione giuridica del procedimento di dispensa e la sua effettiva riconducibilità all’alveo applicativo del principio partecipativo, all’odierno appellante è stata data la materiale possibilità di difendersi innanzi sia alla Commissione di disciplina sia all’organo apicale dell’ufficio prima dell’adozione del provvedimento terminale.

11.2.2. Infondati sono anche i rilievi sollevati con riferimento alla correttezza della valutazione operata dall’Amministrazione potendosi rilevare, dal tenore del provvedimento impugnato, che l’Ufficio ha preso in esame tutti i precedenti di servizio dell’appellante e comunque la censura, come correttamente rilevato dal Tribunale, impinge nel merito amministrativo ed è pertanto sindacabile entro i limiti della patente illogicità o del travisamento di fatto.

A parere del Collegio tale soglia non può dirsi superata proprio in considerazione dei plurimi e rilevanti elementi a sostegno del provvedimento dismissorio del rapporto di lavoro in essere di gravità tale da costituirne adeguata giustificazione. Di contro, l’encomio conseguito dall’appellante nel corso dell’anno 2006 è inquadrabile in un contesto di normale espletamento del servizio e pertanto non è in grado di utilmente contrapporsi ai plurimi elementi posti a base della contestata determinazione, tali, nella loro convergente e tetragona rilevanza, da suffragare il ravvisato scarso rendimento. Invero, l’Amministrazione, come evidenziato nell’atto impugnato in prime cure, aveva posto in evidenza che l’appellante era incorso in plurime violazioni di rilievo disciplinare, oltre che essere coinvolto in ben due procedimenti penali, ed era stato reso edotto del persistente scarso rendimento attraverso ripetuti ammonimenti, elementi tutti dettagliati nel corpo della motivazione dell’impugnata sentenza e che devono intendersi in questa sede esattamente richiamati.

12. In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.

13. Per quanto attiene alle spese del presente grado di giudizio, sussistono le condizioni, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., per dichiararle integralmente compensate fra le parti.

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