Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-02-12, n. 201900428

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-02-12, n. 201900428
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900428
Data del deposito : 12 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01119/2017 AFFARE

Numero 00428/2019 e data 12/02/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 6 febbraio 2019


NUMERO AFFARE 01119/2017

OGGETTO:

Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal Caporale maggiore G P, nato il a Cagliari il 12 dicembre 1975 contro il Ministero della Difesa, per l'annullamento del provvedimento prot. 0002860 Cod. S1 del 29 agosto 2016, di irrogazione di sanzione disciplinare e della determinazione del 13 ottobre 2016, notificato il 20 ottobre 2016 con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso gerarchico nonché avverso il giudizio e la qualifica finale della scheda valutativa redatta in data 26 settembre 2016.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 254794 del 18 aprile 2017 con la quale il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

visto il ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 24 dicembre 2016 (data della spedizione);

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere S C;


Premesso:

In data 28 agosto 2016 veniva avviato un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente ai sensi dell’art. 1370 del codice sull’ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 finalizzato all’irrogazione di una sanzione disciplinare nella specie di “consegna di rigore” in quanto l’interessato “…in qualità di conduttore del mezzo VTLM ometteva di informare i diretti superiori sull’impossibilità di effettuare il servizio, dovuta alla momentanea incapacità nel poter condurre il sopracitato veicolo.

Tale comportamento, oltre a creare disservizio, comportava la sostituzione dello stesso, con altro personale di turno di riposo”.

Per tali fatti veniva inflitta all’interessato in data 29 agosto 2016 la sanzione disciplinare di corpo di 15 giorni di consegna di rigore.

In data 26 settembre 2016 in Sdama (Libano) veniva redatta la scheda valutativa relativa al servizio prestato dal graduato nel periodo 10 ottobre 2015 – 8 settembre 2016.

In data 29 settembre 2016 il Caporal maggiore P presentava ricorso gerarchico dichiarato irricevibile il 13 ottobre 2016 in quanto tardivo essendo stato presentato oltre i trenta giorni dalla data di notifica dell’atto censurato.

Il ricorrente impugna il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare, la dichiarazione di ricevibilità unitamente alla scheda valutativa, deducendone la illegittimità, per:

- violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- difetto di istruttoria, eccesso di potere, violazione del principio di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa;

- violazione della guida tecnica. Illogicità manifesta. Violazione del principio di equità – Violazione dell’art. 758 del codice dell’ordinamento militare.

Il Ministero riferente ritiene il ricorso inammissibile.

Considerato:

1. Con un motivo di censura, che pare opportuno esaminare in via preliminare, il ricorrente ritiene che il ricorso gerarchico sia ricevibile in quanto mentre tutte “le altre comunicazioni endoprocedimentali, compreso il verbale degli adempimenti, risultano correttamente comunicate al militare mediante consegna di copia a sue mani (…) quella relativa all’applicazione della sanzione di rigore, non reca, al contrario, alcuna relata di notifica…L’omessa consegna di tale atto - se mai esistente – in sede di accesso ha tratto in errore questo procuratore che….ha ritenuto che alla data del 29 settembre il provvedimento non fosse ancora comunicato formalmente all’interessato, che in effetti poteva averne avuto copia aliunde”.

L’art. 2, comma 1 e 2, del d. P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 dispone che “Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione”.

Per costante giurisprudenza la riportata formulazione è chiara nel fissare il termine come perentorio ed enuncia un principio di valenza generale.

“Infatti la norma in esame, che presuppone, come esplicitamente precisato, la esistenza di un termine posto dal legislatore per la presentazione del ricorso (o della domanda), è finalizzata a tutelare il titolare del diritto che deve essere esercitato entro quel termine, in considerazione delle conseguenze che la decadenza (ovvero anche la prescrizione),

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