Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-28, n. 202304341

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-28, n. 202304341
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304341
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2023

N. 04341/2023REG.PROV.COLL.

N. 04316/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4316 del 2019, proposto da M G F, rappresentata e difesa dall'avvocato N F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

Comune di Cariati, non costituito in giudizio



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1799/2018.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2023 il Cons. Sergio Zeuli e udito l’avvocato Nicola Filiardo per parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La sentenza gravata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n.10 del 7 agosto del 2015 dell’Ufficio Tecnico –Urbanistica – Edilizia - Demanio - Catasto - ERP del Comune di Cariati (provincia di Cosenza) con cui veniva disposto lo sgombero dell’area demaniale marittima ex art. 54 codice della navigazione, nonché della determina n. 372/2015 del 24 luglio 2015 con cui veniva revocata la concessione di anticipata occupazione di area demaniale n. 10 del 27 giugno del 2013.

Avverso la decisione gravata sono sollevati i seguenti motivi di appello: 1. Errore nel giudicare insussistente la violazione dell’iter procedurale in merito all’emissione dell’ordinanza impugnata. 2. Violazione di legge: motivazione mancante, carente o perplessa. Violazione e falsa applicazione degli atti e difetto di istruttoria e di motivazione; irragionevolezza, illogicità manifesta, contraddittorietà; eccesso di potere.

2. Sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio il Comune di Cariati.

3.Oggetto della presente controversia è la revoca della concessione di anticipata occupazione di area demaniale, disposta con determina n. 372 del 24 luglio del 2015, occupazione richiesta dalla parte appellante per realizzare un chiosco, oltre al conseguente ordine di sgombero in via Lungomare Colombo/San Paolo, di Cariati, nell’area della villa Comunale, denominata villetta dei “Lavoratori del Mare”.

La concessione demaniale anticipata era stata rilasciata alla parte il 27 giugno del 2013.

Il primo motivo di appello contesta alla sentenza impugnata di non avere rilevato l’esistenza di vizi procedimentali nel modus agendi dell’amministrazione, segnatamente il Comune di Cariati non avrebbe atteso i trenta giorni, indicati nella seconda comunicazione notificatagli, provvedendo alla revoca della concessione demaniale, inopinatamente in via anticipata rispetto al termine autoassegnatosi, così impedendo all’interessata di articolare le sue difese.

3.1. Il motivo è infondato. Converrà ricostruire sinteticamente le tappe dell’interlocuzione procedimentale – che non si può definire deficitaria – intercorsa tra l’interessata ed il Comune di Cariati.

Quest’ultimo in data 19 maggio del 2015 aveva notificato all’interessata la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, nella quale rendeva note le forti perplessità del Dipartimento di Urbanistica e Governo del territorio della Regione Calabria in merito alla ritenuta applicabilità dell’art.38 del Codice della navigazione alla concessione rilasciata, in via anticipata, alla parte appellante nel giugno del 2013. Secondo il Dipartimento, infatti, la disposizione è destinata ad operare solo in caso di effettiva urgenza, difficilmente ravvisabile nella realizzazione di stabilimenti balneari, così come di chioschi come nel caso specifico, che invece presuppongono un’accurata e non estemporanea valutazione programmatica.

A fortiori

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