Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-05-28, n. 202104121

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-05-28, n. 202104121
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104121
Data del deposito : 28 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2021

N. 04121/2021REG.PROV.COLL.

N. 07402/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7402 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’annullamento del decreto questorile Cat. -OMISSIS-/ avente ad oggetto il diniego di rilascio licenza di porto fucile uso tiro al volo.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2021 svolta in modalità da remoto il Cons. Antonio Massimo Marra e rinviato, quanto alla presenza degli avvocati delle parti, al verbale di udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La controversia trae origine dall’emissione, da parte della Questura di Genova del provvedimento n. Cat. Cat. -OMISSIS-/-OMISSIS-., del -OMISSIS-, con il quale veniva respinta la richiesta di porto di fucile uso tiro a volo avanzata dal Sig. -OMISSIS-, odierno appellante.

2. Il diniego opposto ai sensi dell’art. 43, c. 1, T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) veniva giustificato dalla Questura in quanto a carico del richiedente, come da comunicazione del Commissariato di P.S. di -OMISSIS- - vi era una condanna con decreto penale del Tribunale di La Spezia, Ufficio GIP, in data 23.01.2008, per il delitto di simulazione di reato, commesso in La Spezia il 02.11.2006.

3. Avverso tale diniego, il Sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso avanti al Tar per la Liguria deducendo plurimi motivi di censura, quali eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria.

4. Con la sentenza oggetto del presente gravame, il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso in quanto la condotta simulatoria assunta dal ricorrente posta in atto al fine di sottrarsi alle responsabilità derivanti da una condotta violenta, rende non irragionevole né arbitrario ritenere che l’interessato sia privo di quell’equilibrio necessario per poter portare un’arma senza costituire

pericolo per sé e per gli altri.

5. Avverso tale pronuncia è stato proposto appello dal Sig. -OMISSIS- (odierno appellante), sostanzialmente riproponendo le medesime censure sollevate in primo grado.

5. L’appello non è fondato.

5.1. Osserva, anzitutto, il Collegio che l’art. 43 del R.D. 18/06/1931, n. 773 dispone che: “non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

5.2. La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.

5.3. La valutazione del Questore è una valutazione caratterizzata da ampia discrezionalità, che ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2014, nr. 4121), tanto più in ragione dell'inesistenza nell'ordinamento costituzionale italiano di un diritto di portare le armi.

Del resto, come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio: “la facoltà di detenere e portare armi corrisponde ad un interesse del privato ritenuto cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso della facoltà medesima, il cui soddisfacimento recede al cospetto dell'esigenza di evitare rischi per l'incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività, sicché la pubblica amministrazione può legittimamente negare la detenzione e il porto d'armi anche qualora la condotta dell'interessato presenti solo segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità (Cons. Stato Sez. III, 16/02/2021, n. 1410)”.

6. Ciò chiarito, si deve ritenere che i dati risultanti dalla vista comunicazione recepita dal decreto questorile, inerenti alle surriferite vicende poi sfociate nella vista condanna per simulazione di reato dell’appellante, escludono, nel caso all’esame, il difetto di istruttoria, nonché l’assenza di valutazione della personalità del soggetto interessato (e, quindi, della sua affidabilità nel detenere armi).

Anche la motivazione, richiamando i dati e le circostanze di fatto che hanno fondato il giudizio di inaffidabilità sull’istante, risulta del tutto ragionevole e adeguata, essendo quindi destituita di fondatezza anche l’ulteriore profilo di doglianza articolato nell’appello.

6.2.In effetti la Questura, oltre a far richiamo alla fattispecie delittuosa, ha dato conto delle concrete modalità della condotta simulatoria del ricorrente da cui effettivamente è emerso un atteggiamento alquanto bizzarro, che lascia trasparire l’assenza di quell’equilibrio necessario per poter girare armati

6.3 Né conduce a una diversa conclusione la circostanza che al ricorrente è stata concessa la riabilitazione, in quanto il diniego della licenza non costituisce un effetto penale della condanna, bensì il frutto di un’autonoma valutazione dell’Amministrazione sull’affidabilità del richiedente, giudizio che, avendo funzione cautelare e non sanzionatoria, prescinde persino dalla rilevanza penale dei comportamenti del privato.

D’altro canto, il legislatore ha conferito un ruolo significativo alla riabilitazione solo all’interno dell’art. 11 comma I, ossia in una disposizione concernente, in generale, l’emissione e la conservazione di autorizzazioni di polizia. In conclusione, per i suesposti motivi, l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata integralmente la sentenza di primo grado.

Le spese del grado di appello possono, tuttavia, compensarsi tra le parti, considerata la peculiarità della vicenda in esame.

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