Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-10-03, n. 202308643

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-10-03, n. 202308643
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308643
Data del deposito : 3 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/10/2023

N. 08643/2023REG.PROV.COLL.

N. 08884/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8884 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS--, rappresentato e difeso dagli avvocati E C, M C, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

del signor -OMISSIS- e della società -OMISSIS-, in persone del legale rappresentante pro tempore, entrambi non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- avverso l’informazione antimafia interdittiva n. -OMISSIS-/AM/Area I, nei confronti della società -OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, in data 29 novembre 2022;

Vista la memoria depositata dal signor -OMISSIS- in data 28 giugno 2023;

Vista la memoria di replica depositata dal medesimo appellante in data 20 luglio 2023;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 settembre 2023 il Cons. A M M e sentite le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Prefetto di Reggio Emilia, in data 28 marzo 2020, ha adottato, ai sensi degli artt. 84 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), l’informazione antimafia interdittiva n. -OMISSIS-/AM/Area I, nei confronti della società -OMISSIS-

Il signor -OMISSIS--, odierno appellante, è stato uno dei soci - titolare della quota del 50% - della società -OMISSIS-, ricoprendo la carica di Vice Presidente.

2. L’interdittiva è stata impugnata dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma.

Il ricorrente, nel premettere di essere socio di detta società, ha sostenuto di avere “un interesse immediato e diretto nelle vicende che riguardano la società” e, nel merito, ha denunciato l’illegittimità del visto provvedimento per difetto d’istruttoria e di motivazione.

3. Si sono costituiti in giudizio, in data 28 giugno 2023, il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. di Reggio Emilia, eccependo, anzitutto, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in capo al signor -OMISSIS- e richiedendone nel merito la reiezione.

4. Con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, Sede di Parma, nell’accogliere l’eccezione sollevata dall’Amministrazione intimata, per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

4.1. Il Tribunale nell’affermare, anzitutto, che l’interdittiva è stata impugnata dal signor -OMISSIS- non già nella qualità di socio, ma personalmente ha chiarito ulteriormente che: … “trattandosi di società di capitali, solo la --OMISSIS-, poteva essere legittimata ad impugnare il provvedimento di interdittiva” ... .

4.2. Ciò, sottolineando che l’interdittiva, adottata nei confronti di “soggetti terzi”, non è idonea, secondo il primo giudice, a determinare una lesione concreta ed attuale delle loro sfere giuridiche, in quanto il pregiudizio lamentato - relativo alla possibilità di essere esclusi da rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione in ragione di una (ritenuta) inesistente contiguità con ambienti mafiosi - è legato all’adozione di eventuali futuri provvedimenti.

4.3. Avverso tale provvedimento ha proposto appello il signor --OMISSIS- qualificandosi come socio e riproponendo sostanzialmente i medesimi motivi di merito dedotti in primo grado.

5. Si sono costituiti in giudizio, anche nel grado di appello, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Emilia, per chiedere la reiezione del ricorso.

Nell’udienza del 14 settembre 2023, il Collegio, sentiti i difensori delle parti come da verbale, ha trattenuto la causa in decisione.

4. L’appello è infondato.

4.1. Come brevemente suesposto in fatto, la sentenza impugnata ha ritenuto assorbente la vista eccezione in rito sollevata dal Ministero dell’Interno nel primo grado di giudizio, ritenendo che l’inammissibilità discende essenzialmente dalla circostanza che il signor -OMISSIS- aveva impugnato l’interdittiva non nella qualità di socio, ma personalmente.

La soluzione processuale prescelta dal T.A.R. Lombardia, Sede di Parma, è condivisa dal Collegio.

4.2. L’interdittiva antimafia si riferisce alla società -OMISSIS-, di cui il -OMISSIS- è uno dei soci – sebbene egli in nessuna parte del ricorso alleghi di agire nella qualità di socio - e riveste, come è noto, l’effetto diretto di precludere ad essa l’instaurazione (e il mantenimento) di rapporti con la Amministrazione pubblica.

4.3. Sul punto specifico, come ha ricordato il primo giudice, è recentemente intervenuta l’Adunanza Plenaria n. 3 del 2022, chiarendo che … "gli amministratori ed i soci di una società destinataria di interdittiva antimafia non sono titolari di legittimazione attiva all’impugnazione di tale provvedimento”.

4.4. Ne consegue che, nella specie, non può dunque non rinvenirsi carenza di legittimazione attiva in capo agli amministratori ed ai soci della persona giuridica colpita da interdittiva antimafia.

4.5. Né a conclusioni distinte e diverse conduce poi il rilievo, riproposto in appello dal signor -OMISSIS-, di essersi ripetutamente qualificato come socio, essendo sufficiente in proposito evidenziare che in nessuna parte del ricorso l’interessato – che, si ripete, ha impugnato l’interdittiva personalmente - ha allegato di agire in qualità di socio della --OMISSIS-.

4.6. L’eccezione sollevata dall’Amministrazione intimata in primo grado ed accolta dal Tribunale è, dunque, fondata, dovendosi confermare l’indirizzo giurisprudenziale, già condiviso da questa Sezione, in base al quale il decreto prefettizio può essere impugnato dal soggetto che ne patisce gli effetti diretti (recte: dalla società, destinataria dell’atto), in quanto solo quest’ultima subisce la lesione immediata e diretta alla sua posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo che consente il ricorso dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 7, comma 1, c.p.a. (Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2019 n. 539).

5. Nell’appello si ribadisce poi la sussistenza della legittimazione al ricorso, in ragione della posizione lavorativa presso l’impresa destinataria dell’interdittiva, ovvero del coinvolgimento personale degli appellanti nelle valutazioni contenute nell’interdittiva.

5.1. Il Collegio ritiene, al contrario, che quanto affermato sul punto specifico dalla Sezione (Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2019 n. 539), re melius perpensa, non possa essere confermato, anche alla luce dei puntuali chiarimenti offerti dalla richiamata sentenza della Adunanza Plenaria n. 3/2022 che, nel dirimere il contrasto tra gli orientamenti sino ad allora delineatisi, ha optato per la tesi - seguita da Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2020 n. 6205, 22 gennaio 2019 n. 539, 16 maggio 2018 n. 2895 e 11 maggio 2018 nn. 2824 e 2829 - secondo cui il ricorso proposto da soggetti diversi dall’impresa destinataria dell’interdittiva è inammissibile per carenza di legittimazione attiva, in quanto il decreto prefettizio può essere impugnato solo dal soggetto che ne patisce gli effetti diretti sulla sua posizione giuridica di interesse legittimo.

6. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, l'appello del signor -OMISSIS- deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

7. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso

8. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell'odierna appellante nei confronti del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia;
nulla per le spese nei confronti del signor -OMISSIS- e della società -OMISSIS-, entrambi non costituiti in giudizio.

9. Rimane definitivamente a carico della medesima appellante, sempre per l'accertata soccombenza, il contributo unificato anticipato per la proposizione del gravame.

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