Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-03-12, n. 202402378

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-03-12, n. 202402378
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402378
Data del deposito : 12 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2024

N. 02378/2024REG.PROV.COLL.

N. 00323/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 323 del 2024, proposto da
IN IO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9330340823, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di BR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gisella Donati e Francesca Moniga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Sicurezza e Ambiente S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Erra e Andrea Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di BR (Sezione Prima), n. 842 del 2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di BR e di Sicurezza e Ambiente S.p.a.;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2024 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Stefanelli, Donati ed Erra;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

IN IO S.r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1397 del 22 maggio 2023 con cui il comune di BR ha disposto la decadenza della stessa dall’aggiudicazione relativa alla concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e reintegro delle matrici per incidenti stradali per il periodo 1/2/2023 – 31/1/2026, e quello per motivi aggiunti per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1900 del 19 luglio 2023 con cui la medesima concessione è stata affidata al raggruppamento “SA Comune di BR”, oltre alla richiesta di escussione del deposito cauzionale.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di BR, ha respinto il ricorso principale e ha dichiarato inammissibile i motivi aggiunti con sentenza n. 842 del 2023, appellata da IN IO S.r.l. per i seguenti motivi di diritto:

I) erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui ritiene che le Scia fossero requisiti obbligatori in capo ai C.L.O. messi a disposizione in relazione al progetto organizzativo proposto da IN IO S.r.l.; eccesso di potere, difetto di motivazione ed illogicità manifesta;

II) erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui accoglie l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti nonché d’infondatezza nel merito, non avendo il comune di BR correttamente svolto le opportune verifiche circa il possesso dei requisiti espressamente richiesti in gara in capo al nuovo aggiudicatario; eccesso di potere per carenza d’istruttoria, disparità di trattamento.

Si sono costituiti per resistere all’appello il comune di BR e Sicurezza e Ambiente S.p.a., componente dell’Ati aggiudicataria.

Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

Il 16 febbraio 2024 l’appellante ha presentato istanza di rinvio della decisione per acquisire gli atti relativi al procedimento nel frattempo avviato dall’amministrazione per la decadenza dall’aggiudicazione anche della seconda classificata.

L’istanza di rinvio è stata, poi, rinunciata in sede di discussione, in considerazione dell’avvenuta archiviazione del suddetto procedimento.

All’udienza pubblica del 22 febbraio 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

Giunge in decisione l’appello proposto da IN IO S.r.l. per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di BR, n. 842 del 2023, che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1397 del 22 maggio 2023 con cui il comune di BR ha disposto la sua decadenza dall’aggiudicazione relativa alla concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e reintegro delle matrici per incidenti stradali per il periodo 1/2/2023 – 31/1/2026, e ha dichiarato inammissibile quello per motivi aggiunti proposto per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1900 del 19 luglio 2023 con cui la medesima concessione è stata affidata al raggruppamento “SA Comune di BR”, oltre alla richiesta di escussione del deposito cauzionale.

Alla gara partecipavano Sicurezza e ambiente S.p.a. in costituendo Rti con Sias S.p.a., Pronto strade S.r.l. in costituendo Rti con Cogem S.r.l. e IN IO S.r.l. Quest’ultima conseguiva l’aggiudicazione con il punteggio migliore pari a 68 punti.

Nel conseguimento del punteggio assumeva rilievo la presenza nell’offerta di ulteriori C.L.O. rispetto ai 3 obbligatori (cfr. la griglia di valutazione, punto 21.1 del disciplinare di gara).

Con nota del 9 gennaio 2023 la stazione appaltante chiedeva una serie di precisazioni con riferimento alla nota del 30 dicembre 2022 con cui la società aveva consegnato i contratti di disponibilità dei cinque C.L.O., quali: planimetrie catastali; la relazione tra il contratto continuativo di cooperazione ed il contratto di comodato; la durata dei contratti, ai sensi dell’art. 9 dell’allegato tecnico; gli originali dei contratti di comodato e/o locazione sottoscritti dalle parti e relativi dati di registrazione; chiarimenti circa la compatibilità con le attività previste dalla concessione rispetto all’uso esclusivo di autorimessa di uno dei C.L.O. (quello n. 5 sito in contrada Santa Croce); indicazione, per ognuno dei 5 C.L.O., della targa dei veicoli aventi le caratteristiche previste dall’art. 9 dell’allegato tecnico per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, specificando se gli stessi fossero in proprietà o in comodato d’uso.

Con nota del 12 gennaio 2023 IN IO S.r.l. forniva i chiarimenti richiesti ed in particolare, quanto al garage in Contrada Santa Croce, precisava: “ Premesso che il contratto ha per oggetto: “Un box auto con basculante elettrica al piano terra collegato con scala interna ad un magazzino al piano interrato” pertanto un’eventuale “limitazione” riguarda evidentemente il solo spazio a piano terra essendo il semi interrato identificato come Magazzino. In più, l’uso come autorimessa consente di poter utilizzare l’area per stazionare il veicolo all’interno dell’immobile come utilizzo principale, ma ciò non significa che vi sia un limite esplicito o implicito nell’utilizzo dello stesso come deposito o stoccaggio di materiali poichè secondari rispetto all’uso principale. Secondo parte della giurisprudenza infatti il garage può anche essere usato come ricovero o deposito di materiale vario, trattandosi di proprietà privata (si veda Cass. sent. n. 22428/11 e n. 14671/14).

Unico vero limite esplicito è che all’interno non siano compiute opere che possano danneggiare le parti comuni dell’edificio o che rechino altrimenti pregiudizio alla proprietà comune, come ad es. nel caso di materiale infiammabile. Per altro come si vede dalla Planimetria allegata al contratto l’immobile è

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