Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-08-20, n. 202105969

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-08-20, n. 202105969
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105969
Data del deposito : 20 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/08/2021

N. 05969/2021REG.PROV.COLL.

N. 06058/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6058 del 2020, proposto da
Scacco Costruzioni S.r.l. in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Jolly Termoidraulica di P G, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G T e M O, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M O in Roma, via Sistina, n. 48;

contro

Comune di Poli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C e L L, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L L in Roma, viale Giulio Cesare, n. 71;

nei confronti

“Il Gheppio” Società Cooperativa Sociale Integrata, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, 5 giugno 2020, n. 5980, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Poli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 119, co. 5, e 120, co. 3 e 11, cod. proc. amm.;

Visto il dispositivo di sentenza n. 2286 del 17 marzo 2021, alla cui pubblicazione anticipata rispetto alla sentenza hanno dichiarato di avere interesse gli avvocati Costantini e Lavitola, difensori del Comune di Poli;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2021 il consigliere A R e uditi per le parti, in collegamento da remoto secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 1, comma 17, come modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, gli avvocati Tricamo, Costantini e Lavitola;


FATTO

1. All’esito della procedura di gara indetta dal Comune di Poli con determina n.12 del 28 gennaio 2015 il R.T.I. tra Scacco Costruzioni s.r.l. (mandataria) e Jolly Termoidraulica di P G (mandante) si rendeva aggiudicataria (giusta determina n. 107 del 25 maggio 2015) dell’affidamento in concessione dei lavori (previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dalla stazione appaltante) per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale, nonché della gestione della struttura cimiteriale e di ogni servizio connesso oltre alle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata dei manufatti realizzati, delle opere a corredo e dell’illuminazione votiva.

A tanto seguiva la stipula del contratto rep. n. 5015 del 23 settembre 2015 e successivamente di quello n. 5021 del 29 giugno 2016 (contratto di concessione per la gestione pluriennale dei servizi cimiteriali, estensione del contratto rep. n. 5015 del 23 settembre 2015).

2. La società Scacco Costruzioni s.r.l., nella qualità sopra indicata, con ricorso notificato il 23 dicembre 2019 ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’annullamento della delibera della Giunta comunale n. 71 del 29 novembre 2019, avente ad oggetto la “Determinazione tariffe relative ai servizi cimiteriali ed illuminazione votiva” , della determina n. 166 del 6 dicembre 2019, con cui sono stati affidati a Il Gheppio soc. coop. soc. int. i servizi cimiteriali dal 9 dicembre 2019 al 30 giugno 2020, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Secondo la ricorrente, alla luce delle circostanze dedotte e degli accordi stipulati con il Comune di Poli, quegli atti erano macroscopicamente illegittimi nella parte in cui l’amministrazione comunale aveva così ritenuto che le attività di tumulazione ed in generale i servizi cimiteriali del nuovo cimitero non fossero ricompresi nell’alveo del contratto di concessione regolarmente sottoscritto e si era quindi determinata ad affidarli con una nuova procedura ad altro operatore economico, dando luogo ad un altrettanto macroscopico e grave inadempimento contrattuale per la modifica unilaterale del contratto stesso.

In dettaglio, la ricorrente evidenziava che, secondo l’art. 5 del disciplinare di gara, (“Finanziamento dell’intervento” ) l’intervento era “da realizzarsi integralmente con il concorso finanziario di privati senza alcuna compartecipazione finanziaria da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice” e che “la controprestazione a favore del concessionario … (sarebbe stata) rappresentata unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l’opera realizzata mediante l’introito dei seguenti proventi: a) concessione di loculi nella zona di ampliamento;
b) concessione di cellette ossario nella zona di ampliamento;
c) concessione di cappelle e/o edicole private nella zona di ampliamento;
d) concessione di aree per costruzione di cappelle e/o edicole;
e) servizi cimiteriali consistenti in: 1) inumazioni;
2) tumulazioni;
3) esumazioni;
4) traslazione resti mortali…;
f) servizio di illuminazione votiva…”
.

Tali previsioni avrebbero poi trovato conferma nel citato contratto per l’affidamento in concessione dei lavori per la realizzazione dell’intervento, sottoscritto con il Comune il 23 settembre 2015, nonché nel successivo contratto del 29 giugno 2016, costituente “estensione” del precedente accordo negoziale, con cui al RTI con mandataria la società Scacco Costruzioni era stata affidata, per un periodo di quattro anni, anche la gestione funzionale ed economica del “vecchio” cimitero comunale, alle medesime condizioni pattuite per la gestione dell’ampliamento cimiteriale: in particolare, ad avviso della ricorrente, oggetto del contratto del 2015 era “indiscutibilmente quello di consentire al concessionario la gestione complessiva del cimitero, ivi compreso il diritto-dovere di gestire i servizi cimiteriali, tra i quali … rientrano anche quelli legati alle tumulazioni” , sicché il Comune, ritenendo di avere la facoltà di affidare detti servizi a terzi, avrebbe posto in essere una illogica, abnorme e unilaterale riduzione del perimetro contrattuale, tenendo inoltre una condotta gravemente contraddittoria, laddove aveva dapprima esteso la gestione prevista nel primo contratto per l’ampliamento della struttura (sicuramente comprensiva del servizio di tumulazione ed inumazione) anche al “vecchio” cimitero e poi, invece, escluso proprio tale attività dall’ambito della originaria concessione relativa al c.d. nuovo cimitero.

Inoltre, sempre ad avviso della ricorrente, era erronea ed illogica la tesi del Comune secondo cui dal mancato rinvenimento dell’Allegato B al contratto, contenente le tariffe dei servizi cimiteriali, doveva dedursi che i servizi cimiteriali non sarebbero stati ricompresi nell’oggetto contrattuale.

3. L’adito Tribunale, nella resistenza dell’intimato Comune di Poli, con la sentenza segnata in epigrafe ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i tre motivi di censura sollevati (rubricati: 1) violazione dei contratti n. 5015 e n. 5021 del 2015, violazione degli artt. 30 e 36 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 1375 c.c. e dell’ivi previsto principio di buona fede, eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento;
2) violazione dei contratti n. 5015 e n. 5021 del 2015, violazione degli artt. 132, 142, 143 del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 1375 e dell’ivi previsto principio di buona fede, eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento;
3) illegittimità della delibera n. 71/2019 per eccesso di potere per erronea interpretazione della legge contrattuale e per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà con tutti i precedenti provvedimenti correlati all’appalto, illegittimità derivata della delibera n. 166/2019 per conseguente contraddittorietà).

In sintesi, secondo il Tribunale, pur a fronte delle previsioni contenute nell’art. 2 del bando di gara e nell’art. 5 del disciplinare, nel contratto rep. 5015 del 23.09.2015 i servizi di tumulazione ed inumazione delle salme non erano stati espressamente previsti quale contenuto del rapporto negoziale in relazione al cd “nuovo cimitero”, in quanto, facendo uso della loro autonomia, le parti, oltre a fissare una diversa durata della concessione (anni 17 invece che 20), avevano anche stabilito che “la remunerazione dei servizi cimiteriali e degli investimenti … (sarebbe stata) costituita dai proventi della gestione da parte del Concessionario derivati dalla riscossione dall’utenza delle tariffe di cui al Piano Tariffario approvato dal competente organo del Comune di Poli e riportato in Allegato <<B>>
al contratto”
, allegato che tuttavia mancava e che neppure era stato inserito nel regolamento contrattuale. A riscontro di tale conclusione il Tribunale indicava, oltre alla predetta mancanza dell’allegato sopra detto (cui non poteva ovviare la successiva approvazione nel 2019 da parte del Comune di Poli delle nuove tariffe), anche le specifiche disposizioni degli artt. 7 e 19 del Capitolato prestazionale (che non contenevano alcun esplicito riferimento ai servizi cimiteriali di tumulazione e inumazione) e le stesse previsioni del PEF presentato dalla ricorrente (che tra le entrate aveva indicato solo la vendita a terzi degli spazi cimiteriali);
irrilevante era poi il contratto rep. n. 5021 del 19 giugno 2016 che aveva riguardato la gestione in via transitoria, per un periodo di 4 anni, dei servizi relativi al vecchio cimitero che, benché concernesse anche i servizi cimiteriali individuali di tumulazione ed inumazione, prevedeva un corrispettivo diverso da quello di cui al contratto del 2015.

In definitiva, sempre secondo il Tribunale, nessuna contraddittorietà poteva “…rinvenirsi nella condotta del Comune di Poli che, fin dalla stipula del contratto del 2015 per l’ampliamento del cimitero (cimitero “nuovo”) risulta aver inteso limitare il corrispettivo della concessione di lavori alla corresponsione dei diritti di rivendita a terzi degli spazi cimiteriali, non includendo tra i servizi cimiteriali dati in concessione anche le tumulazioni e le inumazioni (come invece disposto nel 2016 per il “vecchio” cimitero”)” , con conseguente legittimità “…dei provvedimenti impugnati che nell’affidare a terzi, peraltro dopo il rifiuto della ricorrente, i servizi di tumulazione ed inumazione delle salme nel nuovo cimitero, non contrastano con l’effettivo contenuto del regolamento contrattuale sottoscritto nel 2015, non comprensivo, come detto di tali attività…” .

4. Di tale sentenza la Scacco Costruzioni s.r.l., nella qualità già sopra indicata, ha chiesto la riforma, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di tre motivi di gravame, rubricati rispettivamente il primo “1. Error in iudicando . Violazione e falsa applicazione dei criteri ermeneutici ex artt. 1362 e ss. c.c.;
erronea interpretazione della legge contrattuale per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà;
travisamento dei fatti;
manifesta ingiustizia”
, il secondo “2. Error in iudicando . Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cc.;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1474 e 1657 c.c.;
violazione del principio di conservazione delle disposizioni contrattuali;
assenza dei presupposti ai fini della declaratoria di nullità delle disposizioni del contratto rep. nr. 5015 del 23 settembre 2015;
travisamento dei fatti;
illogicità;
contraddittorietà”
, il terzo “3. Error in iudicando . Violazione degli artt. 1362 e ss. cc.;
erronea interpretazione del sinallagma contrattuale;
travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza;
contraddittorietà”
.

Con tali motivi l’appellante ha riproposto le doglianze formulate in primo grado avverso gli atti impugnati e sostenuto sotto plurimi profili l’erroneità della sentenza che, nel respingere tali doglianze, avrebbe trascurato gli atti di gara, dai quali, a suo avviso, traspariva il sicuro intento dell’amministrazione di affidare anche quei servizi connessi relativi al nuovo cimitero, poi inopinatamente esclusi dall’alveo della concessione, malamente interpretando anche il contenuto del contratto nel cui ambito tali servizi sarebbero stati espressamente ricompresi.

5. Ha resistito al gravame il Comune di Poli che ha dedotto l’infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.

6. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione le parti hanno illustrato ulteriormente le proprie tesi difensive.

All’udienza pubblica del 4 marzo 2021, tenuta da remoto, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. I motivi di gravame, che per la loro intima connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

7.1. Come esposto in fatto, i tre motivi appello sono in sostanza riconducibili all’assunto che vorrebbe compresi nell’oggetto della concessione di costruzione e gestione dell’ampliamento del cimitero comunale di Poli (c.d. nuovo cimitero), affidata all’ATI con mandataria l’odierna appellante con contratto n. 5015 del 23 settembre 2015, oltre ai diritti di rivendita a terzi degli spazi cimiteriali, anche gli altri servizi funerari (quali, a titolo esemplificativo, quelli di tumulazione ed illuminazione votiva), di modo che l’affidamento a terzi dei detti servizi nell’ambito di una nuova procedura integrerebbe un inadempimento contrattuale da parte del Comune, contrastando con gli atti di gara per l’affidamento della concessione di ampliamento, nonché di quella precedente avente ad oggetto l’affidamento allo stesso concessionario del servizio di custodia e manutenzione del vecchio cimitero.

7.2. Ritiene invece la Sezione che meritano conferma le statuizioni di prime cure che hanno correttamente ritenuto che, a dispetto delle previsioni del bando indetto per “l’affidamento in concessione di lavori pubblici, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara… necessari per la realizzazione dell’intervento <<Ampliamento del cimitero comunale>>
nonché della gestione della struttura cimiteriale e di ogni servizio connesso, oltre alle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata dei manufatti realizzati, delle opere a corredo e dell’illuminazione votiva”
(art. 2 del bando) e del disciplinare di gara (art. 5), puntualmente richiamate dall’originaria ricorrente, nel contratto stipulato in esito a tale procedura, in data 23 settembre 2015, i servizi di tumulazione ed inumazione delle salme non sono stati espressamente previsti quale contenuto del rapporto negoziale in relazione al c.d. “nuovo cimitero”.

In effetti, nel suddetto contratto, facendo uso della loro autonomia, le parti, oltre a fissare, in riduzione rispetto a quanto previsto dal bando, una diversa durata per la concessione (di anni 17 invece che di 20), hanno stabilito che “la remunerazione dei servizi cimiteriali e degli investimenti … (sarebbe stata) costituita dai proventi della gestione da parte del Concessionario derivati dalla riscossione dall’utenza delle tariffe di cui al Piano Tariffario approvato dal competente organo del Comune di Poli e riportato in Allegato <<B>>
al contratto”
, senza, però, che tale allegato fosse, poi, né concretamente adottato, né tantomeno inserito nel regolamento contrattuale, non potendo evidentemente tale mancanza, come bene rilevato dal primo giudice, essere colmata dall’inserimento a posteriori delle nuove tariffe approvate dal Comune nel 2019.

7.3. Tale argomento trova poi decisiva conferma nelle previsioni del contratto sottoscritto tra le parti e del Capitolato prestazionale (cui il contratto stesso rimanda per la definizione puntuale delle prestazioni oggetto della concessione).

7.4. Innanzitutto, l’art. 4 ( oggetto della concessione ) prevede che al concessionario competono la progettazione definitiva ed esecutiva nonché i lavori di realizzazione dell’ampliamento del cimitero e la gestione dello stesso nuovo cimitero, comprendente la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate e dei relativi impianti, nonché “la prestazione del servizio di gestione dell’attività di concessione dei loculi cimiteriali all’utenza” e il “servizio di pubbliche relazioni (informazione, orientamento etc)” , senza alcun accenno ad altre e diverse prestazioni, tantomeno ai servizi controversi.

7.5. L’art. 7 dello stesso Capitolato ( controprestazione, riequilibrio e contenuti del piano economico finanziario ) chiarisce poi che la controprestazione a favore del concessionario “consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati, assegnando in concessione d’uso all’utenza i manufatti cimiteriali secondo tariffe e prezzi stabiliti nel piano economico e finanziario dell’investimento elaborato dal concessionario ed allegato all’offerta”, laddove il successivo art. 8, nel disciplinare i “parametri economici e finanziari a base della concessione” , indica all’uopo unicamente le tariffe di concessione di loculi, ossari ed aree per cappelle agli utenti, “individuate dal Concessionario a copertura dei costi e per remunerazione del capitale” , senza operare alcun riferimento alle tariffe di altri e diversi servizi cimiteriali.

L’art. 19 del medesimo Capitolato prestazionale (“Determinazione delle tariffe – Adeguamenti” ), disciplinando esclusivamente i prezzi dei loculi cimiteriali, degli ossari e delle aree per la realizzazione delle cappelle ed omettendo ogni cenno a prezzi o a tariffe inerenti ad altri servizi cimiteriali, avvalora tale interpretazione.

7.6. In secondo luogo, la tesi della esclusione dal regolamento contrattuale siglato dalle parti nel 2015 dei servizi cimiteriali come tumulazioni ed inumazioni quale corrispettivo della concessione dei lavori per l’ampliamento del cimitero, oltre che dalla lettera del contratto (che non prevede espressamente tali servizi) e dalla mancanza dell’Allegato B che avrebbe dovuto regolarne le tariffe, trova riscontro anche nel PEF allegato all’offerta a suo tempo presentata dalla ricorrente nel corso della procedura di gara, richiamato dal capitolato prestazionale e divenuto parte integrante del contratto in seguito all’aggiudicazione ed alla sottoscrizione del contratto.

Tale piano, tra i ricavi destinati a sostenere l’investimento per la realizzazione del nuovo cimitero, contempla solo le entrate da “vendita a terzi degli spazi cimiteriali” , senza prendere in alcun modo in considerazione altri servizi, ciò dimostrando come, fin dalla formulazione della sua offerta, l’appellante fosse consapevole di non poter contare su tali ulteriori entrate, non avendole essa stessa, del resto, considerate neppure nella valutazione di convenienza dell’affare, sì che, in seguito all’aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto, essa non può sostenere di aver maturato alcun diritto né alcun legittimo affidamento circa la ricomprensione delle suddette attività all’interno del sinallagma negoziale.

Da tanto si evince che la copertura dei costi di manutenzione e custodia del nuovo cimitero è già assicurata, come da PEF presentato a suo tempo dal RTI costituito dall’odierna appellante, dai ricavi della vendita a terzi dei nuovi spazi cimiteriali: attribuire al concessionario anche i ricavi delle attività di tumulazione e dei servizi cimiteriali afferenti al nuovo cimitero determinerebbe così anche un ingiustificato squilibrio economico –finanziario, a vantaggio del concessionario ed in danno del Comune.

In conclusione anche il PEF conferma ulteriormente la mancata ricomprensione di quei servizi nel perimetro dell’oggetto contrattuale: a prescindere infatti dall’esistenza dell’Allegato B, le tariffe dei servizi cimiteriali, dovute a fronte delle prestazioni contrattuali a carico del concessionario, dovevano essere a base di gara, ed andavano quindi allegate anche al PEF (formando così oggetto di dovuta considerazione ai fini del calcolo di convenienza economica da parte dell’offerente), non essendo certamente sufficiente la mera allegazione dell’Allegato contenente il piano tariffario al contratto.

7.7. In terzo luogo merita conferma il capo della sentenza che ha ragionevolmente ricostruito ed interpretato contenuto ed effetti delle delibere di giunta comunale n. 27/2016 e 62/2016, della determina dirigenziale n. 105/2017, nonché del contratto (atto aggiuntivo al contratto originario) n. 5021/2016, con i quali il Comune, preso atto della impossibilità di gestire il vecchio cimitero per carenza del personale necessario e della saturazione dello stesso, affidava in via straordinaria e transitoria all’attuale appellante, per un periodo di quattro anni, anche il servizio di manutenzione ordinaria e di pulizia del vecchio cimitero, a fronte dell’attribuzione allo stesso concessionario, per lo stesso periodo di quattro anni, dei servizi di trasporto e tumulazione, incassati dal Comune e riversati al concessionario. Tali atti, richiamati dall’appellante a sostegno dei propri assunti, non valgono perciò ad estendere l’oggetto della concessione di costruzione e gestione del nuovo cimitero ai servizi di tumulazione e correlati, ma semmai confermano che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, i detti servizi cimiteriali erano completamente estranei all’oggetto di quella concessione, essendo stati poi affidati al concessionario con autonomi e distinti atti amministrativi e convenzionali, per un più breve periodo (di quattro anni) rispetto alla complessiva durata dell’originario rapporto concessorio e per fare fronte ad una esigenza eccezionale e transitoria dell’Amministrazione;
tant’è che solo in quella sede, allo scopo di reperire la copertura finanziaria del servizio transitorio di manutenzione e custodia del vecchio cimitero (e dunque senza alcun riferimento alla gestione del nuovo cimitero), furono determinate le tariffe dei proventi dei servizi di trasporto e tumulazione (che viceversa non erano state affatto considerate nel PEF allegato alla concessione per la realizzazione dei lavori di ampliamento e nel relativo capitolato speciale).

Peraltro, quel contratto aggiuntivo, sottoscritto dalle parti nel 2016, veniva stipulato per la gestione in via transitoria, per un periodo di quattro anni, dei servizi relativi al vecchio cimitero, costituendo perciò ulteriore e diverso accordo negoziale (tant’è che in tale contesto il concessionario ha assunto obblighi diversi, per una durata più circoscritta ed a fronte di differenti corrispettivi) che non può essere certamente utilizzato per smentire la corretta e coerente interpretazione del contratto di concessione del 2015 di cui all’appellata sentenza.

In sostanza dalla serie concatenata degli atti su indicati non si desume alcun elemento che consenta di estendere l’oggetto della concessione ai diversi servizi di tumulazione e correlati per il nuovo cimitero, essendo loro unica finalità quello di sopperire ad un’esigenza straordinaria e transitoria dell’ente locale relativamente al vecchio cimitero.

7.8. Alla luce delle precedenti osservazioni, nessuna contraddittorietà può rinvenirsi nella condotta del Comune di Poli che, fin dalla stipula del contratto del 2015 per l’ampliamento del cimitero (c.d. “nuovo” cimitero), ha inteso limitare il corrispettivo della concessione di lavori alla corresponsione dei diritti di rivendita a terzi degli spazi cimiteriali, non includendo tra i servizi cimiteriali dati in concessione anche le tumulazioni e le inumazioni (come invece disposto nel 2016, in forza di un autonomo e distinto accordo, per il “vecchio” cimitero).

Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto i provvedimenti impugnati esenti dai dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere e, senza trascurare il contenuto degli atti di gara per l’affidamento in concessione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, ha altrettanto correttamente ricostruito il contenuto e l’oggetto della detta concessione, sulla base delle previsioni del contratto e del capitolato speciale d’appalto (contenti la puntuale definizione delle prestazioni cui era obbligato il concessionario ed al quale il contratto stesso rinviava allo scopo), carenti di ogni riferimento ai detti servizi cimiteriali;
il tutto nel pieno rispetto delle regole dell’interpretazione contrattuale, e, segnatamente, dell’art. 1363 c.c., a mente del quale le diverse e singole clausole contrattuali non vanno considerate in modo atomistico e parcellizzato, prescindendo dal complessivo contesto convenzionale nel quale esse necessariamente si iscrivono, bensì devono essere analizzate le une “ per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” , così individuando la comune ed effettiva intenzione dei contraenti.

8. In conclusione l’appello va respinto.

La peculiarità della controversia giustifica nondimeno la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi