Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-10-06, n. 201404978
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Testo completo
N. 04978/2014REG.PROV.COLL.
N. 08847/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8847 del 2013, proposto da:
Impresa Costruzioni Idrauliche Stradali Agrarie e Forestali Società per azioni (C.I.S.A.F. S.p.a.), rappresentata e difesa dall'avv. S G, con domicilio eletto presso l’avv. Gianpaolo Lacopo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;
contro
Anas Spa - Compartimento per la Viabilità di Catanzaro - rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
I.C.M.B. Ss di Smmarco Francesco & C., rappresentata e difesa dagli avv. C L, F B, L C, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Mantova, 13;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 1115/2013 resa tra le parti, concernente affidamento lavori per la messa in sicurezza della ss 106 jonica.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa - Compartimento per la Viabilità di Catanzaro e di I.C.M.B. Ss di Smmarco Francesco & C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Galluzzo, Loria e l’avvocato dello Stato Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’ANAS- Compartimento della Viabilità per la Calabria - con lettera d’invito del 9 agosto 2011 indiceva una gara per i lavori di messa in sicurezza della SS Jonica, tra il Km 219+ 000 e il Km 287+000, comprensivi della demolizione dell’esistente pavimentazione, da aggiudicare in base al criterio del massimo ribasso e all’esito di tale procedura selettiva l’impresa CISAF risultava aggiudicataria provvisoria con un ribasso del 50,02%.
L’offerta dall’attuale appellante veniva poi sottoposta a procedimento di verifica dell’anomalia di cui agli artt.86, 87, 88 e 89 del d.lgs. n. 163/2006 e, a seguito di detta procedura, la predetta Società veniva esclusa dalla gara per non aver fornito, ad avviso della Commissione, sufficienti giustificazioni in ordine al ribasso offerto; quindi, la gara veniva aggiudicata alla impresa ICMB, classificatasi al secondo posto, con un ribasso del 47,8%.
CISAF impugnava innanzi al TAR della Calabria gli atti della procedura ritenuti lesivi e precisamente:
a) il verbale della Commissione di gara del 4 aprile 2013, nella parte in cui dispone l’esclusione della stessa “per mancata dimostrazione della congruità dell’offerta”;
b) la disposizione di approvazione degli atti del procedimento concorsuale e di aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori, di cui alla nota del Capo Compartimento prot. n. CCZ-0013157 del 5/4/2013;
c) gli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare, i verbali della Commissione di verifica e la relazione istruttoria finale.
La Società interessata formulava altresì richiesta di dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato e di accertamento del proprio diritto a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto de quo.
L’adito Tribunale con sentenza n.1115/2013 rigettava il ricorso, giudicandolo infondato e CISAF impugnava ai sensi degli artt.119 comma 6 e 120 c.p.a. il dispositivo di detto decisum (n.1019/2013), cui faceva seguito il ricorso in appello avverso la sentenza stessa, contestando la legittimità degli atti gravati in primo grado, nonché la fondatezza delle statuizioni del primo giudice di avallo delle determinazioni assunte dall’Amministrazione a carico della impresa originariamente aggiudicataria in via provvisoria.
Più specificatamente l’appellante ha rilevato la erroneità del giudizio di anomalia formulato dalla Commissione con riferimento alla quantificazione del prezzo relativo all’indennità di discarica di materiali inquinanti, censurando le valutazioni rese in ordine al recupero e riciclaggio del c.d. fresato d’asfalto, materiale che sarebbe, ad avviso dell’appellante, riutilizzabile, senza perciò dare luogo ad un onere economico costituito dalla indennità di discarica.
Si è costituita in giudizio la controinteressata ICMB che ha contestato la fondatezza dell’appello, insistendo, con ulteriori memorie illustrative, sulla legittimità degli atti impugnati.
Anche ANAS si è costituito in giudizio per resistere
Con ordinanza n.793/2014