Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-08-24, n. 200905020

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-08-24, n. 200905020
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 200905020
Data del deposito : 24 agosto 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00718/2007 REG.RIC.

N. 05020/2009 REG.DEC.

N. 00718/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 718 del 2007, proposto da:
T S, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso Francesco Elmo in Roma, via degli Scipioni N. 191;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
Fabrizi Claudio, Principi Daniela;

per la riforma

della sentenza del Tar Lazio - Roma :sezione II n. 1914/2006, resa tra le parti, concernente CONCORSO PER POSTI DI DIRIGENTE DEL PERSONALE.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2009 il dott. G R e uditi l’avv. Balsamo per l’appellante e l’avv. dello Stato Fiduccia per il ministero appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con la sentenza di cui viene chiesta la riforma, il TAR ha Lazio ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso dell’istante per l’annullamento della graduatoria formata a conclusione della procedura concorsuale interna per titoli di servizio, professionali, di cultura integrato da colloquio, a 165 posti della qualifica di dirigente del ruolo del Ministero delle Finanze, che lo ha visto classificato al 190° posto con punti 20,40 tra gli idonei non vincitori.

In particolare, il TAR ha respinto la censura con la quale si lamentava, in relazione all’art. 3 del bando di concorso, che questa disposizione si limitasse ad indicare il punteggio massimo da attribuire, senza che fosse dato sapere se questo punteggio sarebbe stato attribuito discrezionalmente dalla Commissione, e in base a quali criteri. Inammissibile è stata invece dichiarata la seconda censura con la quale si è genericamente contestata la non corretta valutazione dei titoli, e palesemente tardivo è stato ritenuto il motivo aggiunto (notificato nel settembre 2002), con il quale si è dedotto che la Commissione giudicatrice non aveva valutato correttamente un titolo (corso di aggiornamento per funzionari delle imposte dirette svoltosi presso la sede dell’Ispettorato compartimentale della Sicilia, per il quale sono stati riconosciuti 2,00 punti, mentre per questo titolo, ascrivibile alla voce 424, dovevano essere assegnati punti 3,00)

Appella l’interessato, il quale critica la sentenza impugnata per essere priva di motivazione, e per non avere condiviso la censura formulata con motivo aggiunto del settembre 2002, erroneamente dichiarato tardivo in quanto si sarebbe, con questo, specificato quanto già dedotto con il ricorso principale.

Resiste l’Amministrazione, la quale sottolinea la correttezza della valutazione del titolo per il quale sono stati riconosciuti due punti all’interessato, dal momento che il punteggio per la frequenza ai corsi di perfezionamento tecnico – professionale dipende da diverse variabili ( durata del corso, esame finale con attribuzione di un profitto), e, in relazione al corso in questione della durata di 22 giorni con presenza di un profitto, non poteva che essere assegnato il punteggio di punti 2,00. Sull’esercizio del potere discrezionale della Commissione giudicatrice nella attribuzione dei titoli, la difesa dell’Amministrazione cita un precedente di questo Consiglio (che riguarda analoga vicenda) che ha riconosciuto la legittimità dell’operato della Commissione, la quale ha proceduto ad una tipizzazione dei vari titoli valutabili, relativamente alla lettera D, stabilendo (verbale n. 7 del 1999) i punteggi attribuibili ad ognuno di essi a seconda dell’importanza e del valore (dec. n. 8239 del 2006).

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 23 giugno 2009.

L’appello è infondato.

L’istante si duole che sia stato dichiarato tardivo il motivo aggiunto, notificato nel settembre del 2002, con il quale lo stesso ha lamentato che la Commissione giudicatrice non avrebbe valutato correttamente il titolo “Corso di aggiornamento per funzionari delle imposte dirette svoltosi presso la sede dell’Ispettorato compartimentale delle imposte dirette dall’8 aprile al 30 aprile 1986 – verbale di colloquio finale sostenuto da T S Vice direttore in servizio presso l’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Gela con votazione finale di 30”. Questo titolo, secondo l’appellante, non rientra nella categoria “D186 Personale direttivo”, ma nella categoria “D424 Aggiornamento vice direttori amministrazione periferica II.DD (corso di) con valutazione di punti 3,00”.

Non viene quindi reiterata la censura di cui all’originario ricorso, con la quale si lamentava che l’art. 3 del bando aveva indicato il solo punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli.

La critica dell’interessato non può essere condivisa. A fronte di una generica censura di non corretta valutazione dei titoli posseduti, il successivo motivo aggiunto non può, infatti, essere considerato una mera specificazione di quanto dedotto in forma generica con il ricorso principale, costituendo esso un motivo che introduce una nuova questione da definire, la quale ben poteva (e doveva) essere dedotta con la proposizione dell’originario ricorso. La contestata iscrizione alla categoria “D186 Personale direttivo” del titolo posseduto non è, infatti, emersa successivamente alla proposizione del ricorso, ed era deducibile nei confronti del provvedimento impugnato in via principale.

In ogni caso, la censura è inammissibile perché anche in questa sede, a fronte delle precisazioni della Amministrazione sul corretto esercizio del potere discrezionale della Commissione giudicatrice, che ha proceduto ad una tipizzazione dei titoli valutabili, con una differenziazione dei punteggi in relazione alla loro importanza e valore (si veda la richiamata decisione C.S. n. 8239/2006), nulla viene detto del perché il titolo dell’istante dovrebbe essere fatto rientrare nella diversa categoria “D424” con un punteggio di punti 3,00.

Quanto infine al lamentato difetto di motivazione della sentenza impugnata, diversamente da quanto dedotto, sono chiaramente percepibili le ragioni che hanno indotto il primo giudice a dichiarare in parte inammissibile e in parte infondato l’originario ricorso: è richiamato il potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, non sindacabile in sede di legittimità, e il potere di valutazione dei titoli che il bando attribuiva alla Commissione giudicatrice;
è stata statuita la tardività della contestazione specifica di non corretta valutazione di un titolo, in quanto la censura avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta nei confronti del medesimo provvedimento impugnato.

L’appello va, pertanto, respinto.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.

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