Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-03-15, n. 201101593

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-03-15, n. 201101593
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201101593
Data del deposito : 15 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09728/2006 REG.RIC.

N. 01593/2011REG.PROV.COLL.

N. 09728/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9728 del 2006, proposto dai signori M A, G M e I F, rappresentati e difesi dall'avv. F D M, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Comune di Afragola,

nei confronti di

Zanfardino Giulio, D P Vincenzo, Ciemme Ortofrutticola di Cuccurese Pasquale Sas, F.Lli Zanfardino Snc, Ortofrutta di Zanfardino Pasquale &
C., F.Lli Cuccurese Snc di Cuccurese Raffaele, Ortofrutticola F.Lli Moccia Srl, Cuccurese Vincenzo, Bassolino Alfonso;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE III n. 08325/2006, resa tra le parti, concernente DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE POSTEGGIO MERCATO ALL'INGROSSO


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2011 il Cons. Marzio Branca e udito per l’appellante l’avvocato Leonardo Del Mondo.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso con il quale alcuni titolari di postazioni nel mercato all’ingrosso nel Comune di Afragola hanno impugnato la deliberazione di Giunta comunale 13 maggio 2005 n. 104 recante la rideterminazione dei canoni per l’occupazione dei posteggi per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Alcuni degli originari ricorrenti, come in epigrafe, hanno proposto appello per la riforma della sentenza.

Il Comune di Afragola non si è costituto nel presente grado di giudizio.

Gli appellanti hanno depositato una memoria a sostegno delle loro ragioni.

Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. I motivi di appello esprimono dissenso rispetto alle proposizioni con le quali la sentenza appellata ha respinto le censure proposte in primo grado.

Si lamenta in primo luogo che la sentenza impugnata non abbia accolto il motivo con il quale si era denunciato che le nuove tariffe erano state approvate senza acquisire il parere della commissione di mercato, come prescritto dall’art. 7 del Regolamento di mercato.

Il TAR ha osservato, respingendo la censura, che il predetto parere non poteva essere richiesto, perché il Comune aveva soppresso la commissione di mercato con deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 6.5.2004, atto che non aveva mai formato oggetto di impugnazione.

La contestazione è stata rivolta allora, ma con semplice memoria non notificata alla controparte, alla sentenza nella parte in cui ha affermato che tale deliberazione soppressiva doveva considerarsi conforme alla nuova disciplina del commercio, dettata dalla legge regionale n. 1 del 2000 e applicabile – a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti - anche in materia di commercio all’ingrosso, non essendo previsto alcun limite di applicabilità per il solo commercio al dettaglio. I primi giudici hanno rilevato che la l. reg. n. 1/2000, all’art. 26, il quale disciplina il regolamento per il commercio sulle aree pubbliche, n. 14) espressamente chiarisce che l’istituzione della commissione di mercato non è obbligatoria, ma è rimessa alla scelta dell’ente, tanto da essere definita “eventuale” e che inoltre essa ha finalità esclusivamente di carattere informativo, consultivo e propositivo tra operatori e amministrazione comunale.

Secondo gli appellanti la legge regionale n. 1 del 2000 non sarebbe applicabile al commercio all’ingrosso che resterebbe regolato dalla legge regionale n. 13 del 1975.

Il Collegio è dell’avviso che il motivo non sia ammissibile.

Esso, infatti, oltre a non essere menzionato nell’atto introduttivo del giudizio di appello, si risolve nella contestazione della legittimità della deliberazione di soppressione della commissione di mercato, senza che avverso la stessa sia stata proposta tempestiva impugnazione.

E’ vero che la decisione appellata reca proposizioni orientate nel senso della legittimità di tale provvedimento, ma le stesse assumono il rilievo di considerazioni incidentali, cui non è lecito attribuire valore decisorio, in quanto relative ad un thema decidendum estraneo al motivo dedotto, consistente nella mancata acquisizione del parere, e sicuramente infondato per mancanza dell’organo.

2. Con il secondo motivo si denuncia che il canone per il posteggio sia stato determinato includendo tra i costi anche il canone di locazione del suolo pubblico occupato dal singolo titolare del posto di vendita. Si sostiene che la deliberazione, sul punto, si porrebbe in contrasto con quanto disposto dall’art. 3, della legge della Regione Campania n. 13 del 1975, secondo cui i proventi della gestione dei mercati non possono essere superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi e all’ammortamento e miglioramento del relativo impianto. In particolare non dovrebbe trovare applicazione, con riguardo ai mercati all’ingrosso, l’art. 32, comma 8, della legge n. 724 del 1994, che impone ai comuni di determinare i canoni di locazione dei loro beni indisponibili ad un valore non inferiore a quello di mercato. Il canone di locazione – secondo l’assunto - non dovrebbe andare a comporre la tariffa da corrispondere per il posto nel mercato, e a tal fine gli appellanti allegano che in tal senso si sarebbe espresso lo stesso

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