Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-09-16, n. 201105159

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-09-16, n. 201105159
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201105159
Data del deposito : 16 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08192/2006 REG.RIC.

N. 05159/2011REG.PROV.COLL.

N. 08192/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8192 del 2006, proposto da D'O Lucantonio, rappresentato e difeso dagli avv. V C e A R, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale delle Milizie, 1;

contro

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Teramo, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. P Rferza, con domicilio eletto presso l’avv. Achille Carone Fabiani in Roma, via Silvio Pellico, 44;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA n. 00216/2006, resa tra le parti, concernente INQUADRAMENTO NELLA QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2011 il Cons. Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Rossi e Bianchi, quest’ultimo per delega dell’ avv. Referza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

. 1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per l’ Abruzzo, sede di l’Aquila, il sig. Lucantonio D’O, dipendente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo (in prosieguo C.C.I.A.A. di Teramo) impugnava, chiedendone l’annullamento per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili, la deliberazione della Giunta camerale n. 188 del 9 luglio 1996, con la quale era stato definitivamente inquadrato nella quinta qualifica funzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del d.l. 23 settembre1994, n. 547, convertito nella legge 23 novembre 1994, n. 644, e formulava domanda di accertamento del diritto all’inquadramento nella settima qualifica funzionale a decorrere dal 16 ottobre 1984

Il definitivo inquadramento del sig. D’O nella quinta qualifica funzionale era stato determinato dall’Amministrazione camerale sul presupposto che l’istante, alla data del 15 ottobre 1984, rivestiva, secondo il precedente ordinamento strutturato per carriere, la qualifica di archivista capo superiore e che tale posizione, secondo i criteri applicativi del decreto legge n. 547 del 1994, convertito nella legge n. 644 del 1994, corrisponde alla qualifica funzionale del quinto livello retributivo.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale regionale adito respingeva il ricorso.

Il Tribunale regionale ricostruiva, in punto di fatto, la peculiare disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle C.C.I.A.A. (nel quadro della legge 11 luglio 1980, n. 312, che aveva istituito per l’impiego statale la qualifica funzionale in sostituzione del modello organizzativo articolato per carriere). Precisava che le specifiche posizioni funzionali di impiego del predetto personale erano state già definite in applicazione del d.i. 12 luglio 1982, che all’art. 108 aveva stabilito l’inquadramento del personale camerale con decorrenza 1° febbraio 1982, con le modalità previste dall’art. 4 della legge n. 312 del 1980.

La regolamentazione attuativa, di recepimento degli accordi di comparto di cui ai dd.P.R. n. 665 del 1984 e n. 333 del 1999, era, tuttavia, annullata in sede giurisdizionale.

Al fine di consentire al personale delle Camere di commercio il definitivo superamento della fase transitoria di passaggio dall'ordinamento articolato in carriere a quello per qualifiche funzionali interveniva l'art. 3, comma 8, del d.-l. 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla l. 22 novembre 1994, n. 644, in base al quale “l'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 108 del regolamento-tipo per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, in data 12 luglio 1982, avrà luogo, con decorrenza 16 ottobre 1984, sulla base delle corrispondenze stabilite, per gli impiegati civili dello Stato, dalla Commissione di cui all'art. 10 della L. 11 luglio 1980 n. 312 .

Detta disposizione consentiva, quindi, di effettuare l'inquadramento definitivo del personale camerale nelle qualifiche funzionali, al pari di quello regolato dall'art. 4 della l. n. 312 del 1980, in base al raffronto tra le attribuzioni della qualifica rivestita nel vecchio ordinamento e quelle risultanti dai nuovi profili professionali individuati ai sensi dell’art. 10 della l. n. 312 del 1980.

Ai fini dell’ individuazione del nuovo inquadramento assume rilievo l’art. 108 del d.i. 12 luglio 1982 che, ai commi 2 e 3, recita: “I benefici di cui all'art. 4, quarto comma, della L. 11 luglio 1980 n. 312, si applicano con riferimento alla qualifica posseduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento secondo le tabelle di equiparazione previste dal D.M. 31 luglio 1971.

I benefici di cui al precedente comma non si applicano a coloro che hanno beneficiato di un passaggio di carriera in base al presente regolamento, nonché in base a quello approvato con d.i.. 2 marzo 1981”.

Il sig. D’O, con delibera camerale n. 64 del 23 ottobre 1981 aveva in precedenza ottenuto ai sensi del d.i. 2 marzo 1981, l’inquadramento nella qualifica di archivista capo della carriera esecutiva con decorrenza 1 gennaio 1981 (IV livello) e, ai sensi del successivo d.i. 12 luglio 1982, era stato inquadrato nel quinto livello, con decorrenza 1 gennaio 1983 (deliberazione della Camera di Commercio 20 maggio 1983, n. 116).

La fruizione dei benefici di cui al d.i. 12 luglio 1982, precludeva, quindi, secondo quanto stabilito dall’art. 108, comma 3, dello stesso d.i., un nuovo inquadramento nella superiore qualifica funzionale, in applicazione del regime normativo di cui al citato art. 3, comma 8, d.-l. n. 547 del 1994.

Avverso detta sentenza il sig. D’O ha proposto appello ed ha contrastato le conclusioni del Tribunale regionale e chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella VI qualifica funzionale con decorrenza 16 ottobre 1984 o, quantomeno, che l’inquadramento sia disposto in corretta applicazione del combinato disposto di cui al d.i. 12 luglio 1982 e all’art. 3, comma 8, della legge n. 644 del 1994.

Si è costituita in giudizio la C.C.I.A.A. di Teramo che ha contraddetto i motivi di impugnativa e concluso per la conferma della sentenza impugnata.

Il sig. D’O in sede di note conclusive e di replica ha insistito nelle proprie tesi difensive.

All’udienza del 14 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’ appello è infondato.

2.1). Come prima esposto, l’art. 3 comma 8 del d.-l. n. 547 del 1994, convertito dalla legge n. 664 del 1984, stabilisce che “l'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 108 del regolamento-tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 luglio 1982, avrà luogo, con decorrenza 16 ottobre 1984, sulla base delle corrispondenze stabilite, per gli impiegati civili dello Stato, dalla Commissione di cui all'art. 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .

Detta disposizione, come ripetutamente affermato da questa Sezione (cfr. ex multis 21 maggio 2009, n. 3119) è stata introdotta allo scopo di colmare il vuoto normativo venutosi a creare nei confronti del personale camerale, per il quale non si era concluso il passaggio dal vecchio ordinamento articolato in carriere a quello nuovo articolato in qualifiche funzionali, alla stregua di quanto previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Detto passaggio, secondo quanto stabilito dalla legge n. 312 del 1980, si è svolto per il personale statale in due fasi, la prima delle quali è consistita in un inquadramento provvisorio, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge stessa, mentre la seconda fase si è concretata nell'inquadramento definitivo, previa individuazione dei profili professionali da ascrivere a ciascuna qualifica professionale (avvenuta con d.P.R. n. 1219 del 1984), su parere di un’apposita commissione paritetica per l'inquadramento, secondo quanto stabilito dall'art. 10 della legge n. 312 del 1980, in ordine ai contenuti di detti profili professionali ed alla loro riconduzione alle qualifiche di diverso livello.

Quanto al personale camerale, la prima delle due fasi avanti descritta è stata, invero, attuata con il decreto interministeriale 12 luglio 1982, di approvazione del regolamento tipo del personale, con il quale le carriere dei dipendenti sono state riorganizzate in otto qualifiche funzionali. La seconda fase era stata, in un primo momento, disciplinata con d.P.R. 31 maggio 1984, n. 665, che all’ art. 18 recava le norme per l'inquadramento definitivo del personale nei profili professionali.

È noto, però, che tale seconda fase non si è perfezionata, perché il decreto presidenziale anzidetto è stato annullato in sede giurisdizionale. Analoga sorte negativa ha avuto l'art. 50 del successivo d.P.R. n. 333 del 1990, recante conferma delle disposizioni contenute nel decreto annullato

A sanare questa situazione e, quindi, a colmare il vuoto contrattuale e normativo venutosi a creare per effetto dell'annullamento giurisdizionale, è intervenuto direttamente il Legislatore con l'art. 3, comma 8, della legge n. 644 del 1994 il cui testo è stato sopra riportato.

2.2). Ciò posto osserva la Sezione che la disposizione da ultimo menzionata riconduce la definitiva individuazione della posizione di impiego del personale in servizio presso le C.C.I.A.A. alla stretta applicazione dei principi e modalità dettati dalla legge n. 312 del 1980.

Con l’introduzione del sistema di inquadramento fondato sulla qualifica funzionale, si è determinato il superamento dell’ordinamento gerarchico del personale, fondato su distinte carriere (direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria) a loro volta articolate in diverse qualifiche.

E’ noto che la qualifica funzionale seleziona, in base al contenuto della prestazione ed al connesso livello di professionalità, qualificazione e responsabilità, il complesso delle mansioni ad essa riconducibili, con progressione economica orizzontale nell’ambito del livello di inquadramento e passaggio a mezzo di concorso al livello superiore.

A sua volta il profilo professionale determina in dettaglio - nel medesimo livello di inquadramento - l’ apporto lavorativo di individuate categorie di personale, prendendo in considerazione la tipologia della prestazione, i requisiti culturali richiesti, il grado di responsabilità e di autonomia del dipendente.

Le norme di primo inquadramento di cui all’art. 4 della legge n. 312 realizzano in parte il superamento della rigida separazione delle qualifiche per carriere, prevedendo la collocazione nel livello superiore delle qualifiche c.d. apicali. Con riguardo, in particolare, delle ex carriere esecutiva e di concetto, è stato previsto l’inquadramento di dette qualifiche, rispettivamente, in quinta e settima qualifica. Con norma di beneficio l’inquadramento nel livello superiore è stato, inoltre, riconosciuto ai dipendenti in possesso dell’anzianità minima per l’ ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica apicale, nonché con maturazione in itinere dell’anzianità a tal fine richiesta. Nell’ultimo caso l’inquadramento nel livello superiore ha decorrenza dal perfezionamento del requisito di anzianità.

L’ odierno appellante, pervenuto alla qualifica di archivista capo con decorrenza 1° gennaio 1981 ed inizialmente inquadrato nella quarta qualifica funzionale ha conseguito, in applicazione dell’art. 4, quarto comma - cui rinvia l’art. 108, comma secondo, del regolamento tipo del personale delle C.C.I.A.A., approvato con d.i. 12 luglio 1982 - l’inquadramento in quinta qualifica a partire dal 1° gennaio 1983 per avere, alla predetta data, maturato l’anzianità prevista dal preesistente regolamento per il passaggio alla qualifica di archivista capo superiore (cfr. delibera di Giunta n. 116 del 20 maggio 1983).

La pretesa del ricorrente di ottenere l’ inquadramento in sesta qualifica, disattesa dal primo giudice, non può avere ingresso per un duplice ordine di considerazioni.

Il definitivo inquadramento in qualifica funzionale di livello superiore a quella di primo inquadramento presuppone, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.. 3 e 10 della legge n. 312 del 1980, la riconduzione delle mansioni proprie della qualifica originariamente rivestita in quelle di un profilo professionale ascritto ad un livello funzionale più elevato rispetto a quello di primo inquadramento.

L’odierno ricorrente si limita a reclamare in via astratta il diritto all’ inquadramento in VI qualifica, ma non introduce alcun concreto elemento per la riconduzione (sulla base ai profili professionali identificati ai sensi dell’art. 10 della legge n. 312 del 1980 ed approvati con d.P.R. n. 1219 del 1984) delle mansioni della qualifica di provenienza ad un profilo professionale ascritto a detto livello.

Sotto ulteriore profilo le ordinarie mansioni della soppressa carriera esecutiva, cui apparteneva il D’O, sono ricondotte dall’art. 4 del d.P.R. n. 1219 del 1984 nel profilo professionale di coadiutore , ascritto alla IV qualifica funzionale.

Il D’O, come prima esposto, ha già fruito, ai sensi dell’art. 4, comma quarto, della legge n. 312 del 1980, del passaggio ad un livello di inquadramento superiore, rispetto a quello al quale sono ricondotte in via ordinaria le mansioni della carriera esecutiva di provenienza.

In base al principio che si enuclea dall’art. 108, secondo comma, del regolamento tipo del personale delle C.C.I.A.A. - cui fa formale rinvio l’art. 3, comma 8, della legge n.664 del 1984 – resta, in conseguenza, esclusa ogni duplicazione del beneficio di inquadramento in qualifica superiore in sede di passaggio dall’ordinamento articolato in carriere a quello fondato sulla qualifica funzionale.

L’appello va, quindi, respinto.

Spese ed onorari del presente grado di giudizio possono essere compensati fra le parti.

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