Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-07-21, n. 202307189

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-07-21, n. 202307189
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307189
Data del deposito : 21 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/07/2023

N. 07189/2023REG.PROV.COLL.

N. 07781/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7781 del 2017, proposto da
ND PO, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Annunziata e Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso lo studio Leopoldo Avv. Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 96;



contro

Comune di Cervinara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Taddeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Carmine Basilicata, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Iannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Benevento, via dei Longobardi, n. 9;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, n. 464/2017.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 luglio 2023 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Gaetano Paolino, Giuseppe Iannelli e Quirina Taddeo, in sostituzione dell'avv. Pierpaolo Taddeo, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 – Carmine Basilicata ha impugnato avanti il TAR per la Campania l’ordinanza di demolizione n. 54 del 18.10.2012, emessa dal Comune di Cervinara, deducendo che la parte di immobile ritenuta priva di titolo abilitativo sarebbe stata realizzata in un periodo anteriore al 1967.

2 – ND PO, proprietario di fondo finitimo a quello del ricorrente, si è costituito in giudizio contestando, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

3 – Il TAR adito ha disatteso l’eccezione preliminare e ha accolto il ricorso, rilevando che “ Il CTU, nominato da questo Tar, ha evidenziato che si palesa una chiara e possibile realizzazione del manufatto contestato ad epoca anteriore al 1967 ”.

4 – Avverso tale sentenza ha proposto appello ND PO per i motivi di seguito esaminati.

4.1 – Con il primo motivo, l’appellante deduce che le motivazioni poste a base della reiezione dell’eccezione di inammissibilità, per omessa notifica all’appellante entro i termini di decadenza, sono erronee e contrastano palesemente con le regole fissate dall’art. 41 c.p.a. e dai principi generali in materia, concernenti l’individuazione dei soggetti controinteressati in ambito edilizio e la sussistenza dell’obbligo, per chi ricorre, di notificare il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione sia al Comune (amministrazione resistente), che agli eventuali controinteressati.

Secondo l’appellante, la sentenza è erronea nella parte in cui evidenzia che il deducente non può essere considerato controinteressato formale.

Secondo l’appellante sarebbe evidente l’erroneità di tale rilievo, in quanto lo stesso, quale confinante, si è formalmente e ripetutamente attivato presso il Comune, al fine di ottenere il rispetto della normativa vigente, palesando da subito la propria posizione giuridica di titolare di un interesse rilevante e contrapposto rispetto a quello del Sig. Basilicata.

Il TAR non avrebbe inoltre consentito all’appellante di partecipare, con piena garanzia ab origine , a tutte le attività svolte dal CTU - a partire dalla formulazione dei quesiti - e, quindi, al procedimento istruttorio di valutazione della datazione e della consistenza delle preesistenze in loco nonché degli abusi contestati al Sig. Basilicata dal Comune. Conseguentemente, sotto tale profilo, l’appellante denuncia la violazione dei principi dettati a garanzia del diritto al contraddittorio pieno di tutte le parti presenti in giudizio.

4.2 – La censura è infondata.

Secondo consolidato orientamento di questo Consiglio, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, “ nell’impugnazione di un’ordinanza di demolizione non sono

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