Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-07-23, n. 201204201
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Testo completo
N. 04201/2012REG.PROV.COLL.
N. 06465/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 6465 del 2008, proposto dal sig. AN LE, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Ganino, con domicilio eletto presso l’avv. Eva Utzeri in Roma, via F. B. De Calboli n. 5;
contro
Comune di Vibo Valentia in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Prosperetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pierluigi Da Palestrina n. 19;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, n. 00815/2007, resa tra le parti, concernente accertamento diritto al pagamento differenze stipendiali non corrisposte
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Acconcia, per delega dell'avv. Ganino, e Tomassetti, per delega dell'avv. Prosperetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, il sig. LE AN, dipendente del Comune di Vibo Valentia, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto al pagamento di differenze stipendiali non corrisposte.
Il sig. AN riferiva di essere stato inquadrato nell’ ottava qualifica funzionale a decorrere dal 15 giugno 1985, in forza di delibera di applicazione dell’art. 40 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, vistata dal CO.RE.CO, e di avere subito, in forza di provvedimento del Sindaco n. 334794 in data 22 dicembre 1990, la sospensione del relativo trattamento economico, pur continuando a svolgere le mansioni proprie dell’ottava qualifica funzionale.
A partire dal 1° settembre 1997 è stato reintegrato nel trattamento economico proprio dell’ottava qualifica funzionale con delibera del Commissario straordinario n. 603 in data 12 agosto 1997, con la quale venivano inoltre annullati i provvedimenti di inquadramento disposti ai sensi del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, revocata l’ordinanza sindacale di sospensione del trattamento economico e disposta la continuazione dello svolgimento delle mansioni dell’ottava qualifica funzionale.
Con il suddetto ricorso il sig. LI chiedeva il riconoscimento del suo diritto al pagamento delle differenze stipendiali relative al periodo durante il quale queste sono state sospese, rilevando come il provvedimento di sospensione non comportasse anche il venire meno dell’atto con il quale gli erano state conferite le relative mansioni e rilevando che la suddetta delibera commissariale ha revocato l’ordinanza di sospensione del trattamento economico.
Con la sentenza in epigrafe, n. 815/2007, il Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, respingeva il ricorso.
2. Avverso la predetta sentenza il sig. LE AN propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 6465/08, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituito in giudizio il Comune di Vibo Valentia sostenendo che l’appellante è decaduto dall’azione, che questa è inammissibile per mancata impugnazione degli atti che hanno comportato la sospensione dello stipendio, la prescrizione di alcuni