Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-07-23, n. 201204201

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-07-23, n. 201204201
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201204201
Data del deposito : 23 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06465/2008 REG.RIC.

N. 04201/2012REG.PROV.COLL.

N. 06465/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 6465 del 2008, proposto dal sig. P L, rappresentato e difeso dall'avv. B G, con domicilio eletto presso l’avv. Eva Utzeri in Roma, via F. B. De Calboli n. 5;

contro

Comune di Vibo Valentia in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pierluigi Da Palestrina n. 19;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, n. 00815/2007, resa tra le parti, concernente accertamento diritto al pagamento differenze stipendiali non corrisposte


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Acconcia, per delega dell'avv. Ganino, e Tomassetti, per delega dell'avv. Prosperetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, il sig. L P, dipendente del Comune di Vibo Valentia, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto al pagamento di differenze stipendiali non corrisposte.

Il sig. Patania riferiva di essere stato inquadrato nell’ ottava qualifica funzionale a decorrere dal 15 giugno 1985, in forza di delibera di applicazione dell’art. 40 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, vistata dal CO.RE.CO, e di avere subito, in forza di provvedimento del Sindaco n. 334794 in data 22 dicembre 1990, la sospensione del relativo trattamento economico, pur continuando a svolgere le mansioni proprie dell’ottava qualifica funzionale.

A partire dal 1° settembre 1997 è stato reintegrato nel trattamento economico proprio dell’ottava qualifica funzionale con delibera del Commissario straordinario n. 603 in data 12 agosto 1997, con la quale venivano inoltre annullati i provvedimenti di inquadramento disposti ai sensi del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, revocata l’ordinanza sindacale di sospensione del trattamento economico e disposta la continuazione dello svolgimento delle mansioni dell’ottava qualifica funzionale.

Con il suddetto ricorso il sig. Corigliano chiedeva il riconoscimento del suo diritto al pagamento delle differenze stipendiali relative al periodo durante il quale queste sono state sospese, rilevando come il provvedimento di sospensione non comportasse anche il venire meno dell’atto con il quale gli erano state conferite le relative mansioni e rilevando che la suddetta delibera commissariale ha revocato l’ordinanza di sospensione del trattamento economico.

Con la sentenza in epigrafe, n. 815/2007, il Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, respingeva il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza il sig. L P propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 6465/08, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio il Comune di Vibo Valentia sostenendo che l’appellante è decaduto dall’azione, che questa è inammissibile per mancata impugnazione degli atti che hanno comportato la sospensione dello stipendio, la prescrizione di alcuni ratei e comunque l’infondatezza della pretesa, chiedendo quindi la declaratoria dell’inammissibilità ovvero il rigetto dell’appello.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 12 giugno 2012.

3a. Il Comune sostiene che l’appellante è decaduto dal diritto di proporre l’azione all’esame del Collegio in quanto il ricorso di primo grado, che riguarda differenza retributive, relative ad un rapporto di pubblico impiego, per fatti precedenti il 30 giugno 1998, è stato notificato prima della data del 15 settembre 2000 di cui all’art. 45, comma 17 seconda parte, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, ora art. 69, settimo comma, del d. lgs. 31 marzo 2001, n. 165, ma depositato successivamente.

La questione deve essere respinta in adesione all’orientamento espresso da questo Consiglio di Stato con sentenza della Quarta Sezione 14 giugno 2005, n. 3120, che il Collegio condivide, con la quale è stato affermato giustappunto che al fine della corretta discriminazione dei limiti temporali per l'individuazione della giurisdizione in materia di controversie attinenti al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, deve farsi riferimento alla data di notifica dell'atto introduttivo di giudizio e non a quella del successivo perfezionamento del rapporto processuale che si realizza con il deposito del ricorso (conf., da ultimo, Cons. Stato sez. III, 7 maggio 2012, n. 2619).

Occorre al riguardo rilevare che per la Corte Costituzionale la controversia deve ritenersi "proposta" - e, conseguentemente, impedita ogni decadenza - con la notifica del ricorso, assumendo il deposito dello stesso rilevanza esclusivamente al fine della sua procedibilità (Corte Cost., 26 maggio 2005, n. 213).

3b. Il Comune sostiene che il ricorso di primo grado è stato depositato oltre trenta giorni dalla notifica ed è quindi decaduto.

La questione non può essere condivisa in quanto il ricorso è stato notificato il 15 settembre, ultimo giorno di sospensione feriale, per cui il conteggio deve partire dal 16 settembre;
di conseguenza il deposito, avvenuto il 16 ottobre, è tempestivo.

3c. Il Comune sostiene che la soddisfazione della pretesa dell’appellante presuppone l’impugnazione dell’ ordinanza con la quale era stata sospesa l’erogazione del trattamento economico proprio dell’ottava qualifica funzionale.

La prospettazione non può essere condivisa in quanto l’appellante fa valere la sua pretesa sulla base di un fatto sopravvenuto alla sospensione del maggior trattamento economico, costituito dall’entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127,il quale, sostiene l’appellante, ha fatto venir meno gli effetti della sospensione con effetto “ex tunc”, per cui la soddisfazione della sua pretesa non comporta l’impugnazione della sospensione che, a suo avviso, ha perso effetto.

3d. Il Comune sostiene infine la prescrizione di parte del credito.

Neanche questa eccezione può essere condivisa in quanto, come appena sottolineato, è stato possibile attivare il credito solo dopo l’entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, per cui il ricorso, proposto nell’anno 2000, è tempestivo.

L’appellante ha inoltre depositato in giudizio alcuni atti interruttivi, riguardo ai quali nulla oppone il Comune appellato, che si limita ad affermare genericamente la prescrizione facendo decorrere il termine iniziale dalla sospensione dell’erogazione del trattamento economico proprio dell’ottava qualifica.

3e. Il Collegio deve quindi affrontare nel merito le argomentazioni proposte con l’appello.

Queste sono fondate.

La controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 6, diciassettesimo comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ai sensi del quale “entro il 30 settembre 1998 gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonché i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente”.

Secondo il Comune appellato, la cui tesi è stata fatta propria dal primo giudice, la norma impone l’annullamento dei provvedimenti di inquadramento difformi dalle previsioni di cui al d.P.R. 25 giugno 1983, n.347, - nella presente controversia non è contestato che l’inquadramento dell’appellante ricade nell’ambito di applicazione della norma – ed all’annullamento dell’inquadramento deve necessariamente conseguire l’interruzione del pagamento del trattamento retributivo più favorevole.

Tale interpretazione non è condivisa dal Collegio, in quanto non sorretta dall’enunciato della norma.

Invero, la norma univocamente dispone che i dipendenti degli enti locali assoggettati alla sua applicazione mantengono il proprio trattamento economico;
l’interpretazione del primo giudice sarebbe condivisibile se il legislatore avesse disposto che nelle more dell’espletamento dei concorsi interni di cui si tratta i dipendenti interessati riacquistano il trattamento più favorevole, facendo in tal modo intendere che la sua applicazione riguarda solo la prosecuzione del rapporto.

Il verbo “mantengono” evidenzia invece la volontà di conservare ai dipendenti di cui si tratta il trattamento più favorevole, nonostante sia stato attribuito con provvedimenti illegittimi.

La conclusione è avvalorata dal fatto che la norma dispone che gli stessi dipendenti sono mantenuti nell’esercizio delle mansioni superiori.

Potrebbe invero dubitarsi del diritto al mantenimento del trattamento più favorevole nel caso dei dipendenti che nel corso degli anni siano stati restituiti all’esercizio delle mansioni proprie della qualifica inferiore, ma il problema è estraneo alla presente controversia in quanto non è contestata l’affermazione dell’appellante, secondo la quale egli ha continuato a svolgere le mansioni superiori anche dopo la sospensione del migliore trattamento economico.

4. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, accolto il ricorso di primo grado, per l’effetto condannando il Comune appellato al pagamento delle differenze retributive di cui si tratta, incrementate di rivalutazione ed interessi e, dal 1 gennaio 1995, della loro maggior somma, nonché alla ricostituzione della posizione previdenziale.

Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate, in ragione dell’assenza di precedenti specifici.

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