Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-01-04, n. 202100103

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-01-04, n. 202100103
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100103
Data del deposito : 4 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2021

N. 00103/2021REG.PROV.COLL.

N. 06670/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 6670 del 2011 proposto dal sig. A O, rappresentato e difeso dall'avvocato P B e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 69;

contro

il Ministero degli affari esteri in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

dell’INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lelio Maritato, Enrico Mittoni, Antonino Sgroi, Carla D'Aloisio, e domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura dell’Istituto;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 15622/2010, resa tra le parti e concernente obblighi contributivi.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli affari esteri e dell’INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2020 il Cons. G L;

Uditi per le parti l’avvocato Federica Rosati su delega dell'avv. P B, e l’avvocato Antonino Sgroi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto d’appello notificato al Ministero degli affari esteri in data 8 luglio 2011 e all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in data 11 luglio 2011, e depositato il 2 agosto 2011, il sig. A O (già dipendente non di ruolo del Ministero degli affari esteri italiano, in qualità di incaricato locale, per la durata di 14 anni scolastici - dall’anno scolastico 1955/1956 all’anno scolastico 1969/1970 - presso le “Scuole italiane statali” di Asmara (Eritrea), con decreti annuali di nomina ministeriale e con retribuzione a carico degli appositi capitoli di bilancio del Ministero degli affari esteri) ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 15622/2010, resa inter partes , depositata il 7 giugno 2010 e non notificata, la quale, respinte le eccezioni di difetto di giurisdizione e di propria legittimazione passiva formulate dall’INPS, ha accolto in parte, compensando le spese, il ricorso n. 4314/1999 proposto dall’appellante per l’accertamento dell’inadempimento agli obblighi contributivi dell’Amministrazione centrale dello Stato e del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e per la consequenziale condanna dell’Amministrazione convenuta alla costituzione presso l’INPS di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obbligatoria spettante al sig. O in relazione ai contributi omessi.

In particolare la sentenza appellata – rilevando che non sono riscontrabili norme di legge che impongano l’iscrizione all’INPS, e dunque il successivo versamento dei contributi in relazione a dipendenti tenuti all’espletamento della propria prestazione lavorativa in uno Stato estero ed in particolare, come per il ricorrente, in Eritrea (Asmara) negli anni 1955/1970, se non limitatamente al periodo ricompreso tra il 1955 ed il 1958 - ha accolto il petitum del ricorrente limitatamente al periodo ricompreso tra il 1° ottobre 1955 ed il 23 giugno 1958 (data in cui l’Eritrea, come precisato dal T, divenne un paese estero a tutti gli effetti e quindi al di fuori della legislazione italiana), con conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta a costituire presso l’INPS una rendita vitalizia afferente a tale periodo (in linea con l’impegno che l’Amministrazione aveva già assunto, come da Relazione del 12 febbraio 2010 inviata al T in esito a ordinanza istruttoria di quest’ultimo).

L’appello rileva che il T non ha considerato che il ricorrente - con riferimento alla suddetta data del 23 giugno 1958, di cessazione di validità delle leggi italiane in territorio eritreo - aveva evidenziato con memoria in corso di giudizio che la giurisprudenza è unanime nel ritenere rilevante il momento genetico del rapporto ed il luogo dell'assunzione, mentre è irrilevante il luogo di esecuzione della prestazione;
e che in primo grado era stata richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 4003 del 1987, la quale aveva affermato: << Ai fini della costituzione del rapporto assicurativo obbligatorio, che avviene "ope legis", assume rilevanza il momento genetico del rapporto di lavoro, che si perfeziona con l'assunzione del lavoratore >>;
sicché essendo stato conferito l’incarico di insegnamento all’appellante con decreto ministeriale si deve ritenere che l’assunzione del ricorrente sia avvenuta in Italia e che al relativo rapporto debbano applicarsi le leggi italiane anche dopo la suddetta data del 23 giugno 1958.

L’appello richiama altresì la sentenza della Corte costituzionale 19 dicembre 1985, n. 369, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n 1827 (“ Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale ”), convertito, con modificazioni dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nelle parti in cui non prevede l’assicurazione obbligatoria a favore del lavoratore italiano operante all’estero alle dipendenze di impresa italiana;
e che la Corte costituzionale ha affiancato al principio di territorialità della tutela obbligatoria il principio della personalità relativamente ai cittadini italiani che prestano lavoro all’estero in paesi non convenzionati alle dipendenze di un datore di lavoro italiano;
con la conseguenza che per effetto di detta pronuncia l'obbligo contributivo sussiste anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (“ Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS ”), convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che ha disciplinato le modalità per dare esecuzione all'enunciazione della Corte costituzionale prevedendo la tutela assicurativa per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari.

L’appello ribadisce altresì che dopo l'entrata in vigore della legge 29 aprile 1949, n. 264 (“ Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati ”) (e segnatamente dell’art. 32, primo comma, lett. b) della legge) e della legge 28 luglio 1950, n. 633 (“ Estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie agli impiegati con retribuzione superiore a L.

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