Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-11-16, n. 202007036
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Testo completo
Pubblicato il 16/11/2020
N. 07036/2020REG.PROV.COLL.
N. 03978/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3978 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato D A, domiciliato presso la Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I TER, -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente diniego di concessione della cittadinanza italiana, di cui al decreto adottato dal Ministero dell'Interno il -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2020 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti; Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- In data 20.11.2009, il Sig. -OMISSIS-presentava presso la Prefettura di Modena richiesta di concessione di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della L. 5.02.92 n. 91.
Il Ministero dell'Interno, in data 05/09/2016, emetteva decreto di diniego della cittadinanza, notificato in data 06.10.2016, in quanto “ dalle risultanze dell'istruttoria è emerso a carico del ricorrente vi sarebbero diversi procedimenti penali come da certificato del casellario giudiziale nr. -OMISSIS-/R del -OMISSIS- ”.
2.- Avverso il provvedimento l’interessato presentava ricorso al Tar Lazio che con la sentenza in epigrafe lo respingeva, ritenendolo infondato, e condannava il ricorrente alle spese di giudizio.
3.- Con l’appello in esame, il ricorrente denuncia l’erroneità e ingiustizia della sentenza, di cui chiede la riforma.
4.- Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello è infondato.
2. - L’appellante censura la sentenza per i seguenti motivi:
I) Eccesso di potere e carenza di motivazione - ingiustizia manifesta - mancanza di idonei parametri di riferimento - difetto di istruttoria.
Il ricorrente contesta il provvedimento di diniego e la valutazione di “inaffidabilità” e “non integrazione nella comunità nazionale” affermando che per tutti i reati contestati è intervenuta la declaratoria di estinzione da parte del Tribunale di Mantova in data -OMISSIS-; inoltre, i reati a cui si fa riferimento sono risalenti nel tempo e sono di tenue disvalore sociale (reato contravvenzionale di cui all’art. 186, comma 2, D.lgs. 285/1992; delitti di cui all’art. 588, 341, 688, 337, 368 c.p).
L’Amministrazione avrebbe l’obbligo di valutare i presupposti per la concessione della cittadinanza e la persona del richiedente, anche in presenza di condanna, e il diniego non potrebbe essere automatico qualora i fatti siano risalenti nel tempo ed abbiano modesto rilievo penale (in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2011, n. 4159).
Il ricorrente lamenta che non è stata tenuta in alcun conto la declaratoria di estinzione dei reati disposta dal Tribunale di Mantova in data -OMISSIS-.
L’Amministrazione deve,