Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-06-12, n. 202405264

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-06-12, n. 202405264
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405264
Data del deposito : 12 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2024

N. 05264/2024REG.PROV.COLL.

N. 01414/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1414 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS- e dalla signora -OMISSIS-, in proprio e quali genitori esercenti la patria potestà dei minori -OMISSIS-, in proprio e quali genitori esercenti la patria potestà dei minori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12, nonché,
l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sede 2 secondaria di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I ter, -OMISSIS-, che ha respinto due ricorsi riuniti proposti per l’annullamento dell'ordinanza di sgombero n. faldone -OMISSIS-, n. fascicolo -OMISSIS-, dell'immobile sito in Napoli al -OMISSIS-, censito nel NCEU del Comune di Napoli, sez Sec, al foglio -OMISSIS- sub -OMISSIS- notificata ad -OMISSIS-, ad -OMISSIS- ad -OMISSIS- e ad -OMISSIS-, nonché dell'ordinanza di sgombero n. -OMISSIS-, n. fascicolo -OMISSIS-, dell'immobile sito in Napoli alla -OMISSIS-, censito nel NCEU del Comune di Napoli, sez SEC, al foglio -OMISSIS- sub -OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

Viste le memorie depositate dalla appellante in data 29 aprile 2024;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 30 maggio 2024 il Cons. G F e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tar Lazio i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e quali genitori esercenti la patria potestà dei minori -OMISSIS-, nonché i signori -OMISSIS-, in proprio e quali genitori esercenti la patria potestà dei minori -OMISSIS- e -OMISSIS-, hanno impugnato l’ordinanza con la quale l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha disposto lo sgombero (rg. -OMISSIS-) dell’immobile, sito nel Comune di Napoli, -OMISSIS-, censito nel N.C.E.U. di detto comune, sez. Sec. al foglio -OMISSIS- sub -OMISSIS- confiscato con decreto n. -OMISSIS- e parzialmente modificato con decreto n. -OMISSIS- della Corte d’Appello di Napoli definitivo a far data dal 17 settembre 20-OMISSIS- a seguito di sentenza della Corte di Cassazione rg. n. -OMISSIS- e con ricorso rg. -OMISSIS- lo sgombero dell’immobile, censito nel NCEU del Comune di Napoli, sez Sec., al foglio -OMISSIS- sub -OMISSIS- confiscato con decreto -OMISSIS- del Tribunale di Napoli, pronunziato il -OMISSIS- e depositato il 30 novembre --OMISSIS- divenuto definitivo a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. -OMISSIS-

2. Con sentenza -OMISSIS- la sez. I ter del Tar Lazio ha preliminarmente riunito i due ricorsi, ritenendoli connessi in quanto le ordinanze impugnate derivano entrambe dalla confisca dei beni in danno del signor -OMISSIS-;
ha respinto i ricorsi sul rilievo che l’ordinanza interviene peraltro in esecuzione di un provvedimento giudiziale di confisca e neanche in questa sede i ricorrenti hanno allegato argomenti che avrebbero potuto diversamente determinare l’esito del procedimento amministrativo, fermo restando che hanno avuto modo di avanzare le loro pretese nei vari gradi di giudizio che si sono svolti davanti al giudice penale e che non risultano contestati i presupposti dell’ordinanza di sgombero ex art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, ovvero la definitività del decreto di confisca.

3. La sentenza è stata impugnata con appello notificato in data 26 gennaio 2024 e depositato il 20 febbraio 2024, riproponendo in chiave critica i motivi dedotti in primo grado.

4. Si è costituita in giudizio l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, depositando la memoria versata agli atti del giudizio di primo grado.

5. L’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sede 2 secondaria di Napoli non si è costituita in giudizio.

6. Alla pubblica udienza del 30 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato e deve essere respinto.

Privo di pregio è il primo motivo, con il quale si afferma che l’ordinanza di sgombero n. faldone -OMISSIS-, n. fascicolo -OMISSIS-, dell'immobile sito in Napoli al -OMISSIS-, censito nel NCEU del Comune di Napoli, sez Sec., al foglio -OMISSIS- sub -OMISSIS- solo formalmente conforme al provvedimento di confisca nell’individuazione del bene immobile, è illegittima in quanto l’unità abitativa oggi esistente è la risultante dell’unione, attraverso l’abbattimento del muro di confine, dell’immobile oggetto di confisca e di altro immobile che non è stato oggetto di confisca. Tale unità immobiliare costituisce oggi l’unica abitazione degli appellanti che, in base all’esecuzione dello sgombero, verrebbe complessivamente appresa al demanio, in assenza dei presupposti di legge, perché in parte costituita (per la sua metà) da un bene non preventivamente oggetto di sequestro e confisca. La reale consistenza dell’unità abitativa di cui si pretenderebbe lo sgombero è, infatti, composta sia da quella individuabile come sita in Napoli al -OMISSIS-, censito nel NCEU del Comune di Napoli, sez. Sec., al foglio-OMISSIS- sub -OMISSIS- quanto da quella attigua individuabile come sita in Napoli al -OMISSIS- censito nel NCEU del Comune di Napoli, sez. Sec., al foglio-OMISSIS- -OMISSIS-, in modo da costituire un’unica unità immobiliare. Gli appartamenti originariamente distinti come subalterno -OMISSIS- e subalterno -OMISSIS- sono stati unificati mediante l’abbattimento di una parete che li rendeva indipendenti ed è stata realizzata una diversa distribuzione degli spazi interni. Detti lavori sono stati eseguiti in assenza del titolo edilizio e senza effettuare la conseguente variazione catastale, risultando pertanto oggi difformi alle planimetrie presenti nella banca dati del Catasto della Provincia di Napoli.

2. L’appello non è suscettibile di positiva valutazione.

Va preliminarmente ricordato che il provvedimento di sgombero è, per la sua natura, vincolato ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 823, comma 2, c.c.. Ne consegue che a fronte di un provvedimento di confisca divenuto definitivo per effetto del deposito della sentenza della Corte di cassazione, l’Agenzia non avrebbe potuto che addivenire ad ordinare lo sfratto dell’immobile, anche nel caso in cui non fosse stata corretta la sola iscrizione del sequestro nel registro delle imprese e non anche alla Conservatoria.

3. Al fine del decidere gli ulteriori motivi il Collegio richiama i principi che regolano la materia dell’ordine di rilascio di beni confiscati.

La giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante, 10 aprile 2019, n. 2364) è consolidata nel ritenere che l’ordinanza di sgombero di un immobile confiscato costituisce atto dovuto, come tale tendenzialmente insensibile ad esigenze di considerazione comparativa dei soggetti che vantano un titolo di godimento pregresso.

Ed invero, ai sensi degli artt. 45, 47 e 48, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell’art. 823 c.c., il bene acquisito per effetto della confisca ha ormai assunto una impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, che determinano l’assimilabilità del regime giuridico della res confiscata a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato;
ne consegue che l’ordinanza di sgombero costituisce esercizio necessitato di un potere autoritativo, dovendo l’Agenzia comunque assicurare al patrimonio indisponibile dello Stato i beni stessi per la successiva destinazione a finalità istituzionali e sociali, sottraendoli ai soggetti nei confronti dei quali è stata applicata, in via definitiva, la misura patrimoniale e che pertanto il provvedimento non necessita di ulteriore motivazione;
in conclusione, il “potere/dovere” dell’Agenzia di ordinare lo sgombero di un immobile confiscato non è in alcun modo condizionato alla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene stesso.

Deve altresì escludersi che occorra un giudizio di bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato, essendo lo stesso già stato effettuato dal legislatore, il quale ha ritenuto prevalente l’esigenza di contrastare la criminalità organizzata attraverso l’eliminazione dal mercato, ottenuta con il provvedimento ablatorio finale, di un bene di provenienza illecita, destinandolo ad iniziative di interesse pubblico, che rientra nella piena discrezionalità dell’Amministrazione individuare, con atti che necessariamente esulano dall’oggetto del giudizio di impugnazione dell’ordinanza di sgombero. Pertanto, rispetto ad un provvedimento di sgombero, non può più affermarsi la necessità di comparare l’interesse pubblico alla acquisizione della disponibilità materiale del bene con quello privato alla conservazione di un immobile, non essendo in capo agli occupanti configurabile una posizione giuridica meritevole di tutela, con riferimento non solo all’ an ma anche al quando della consegna (cfr. Cons. St., sez. III, n. 6706 del 2018, n. 6193 del 2018 e n. 5669 del 2018 - con riferimento, rispettivamente, alla posizione dell’erede del soggetto prevenuto, del locatario e del sublocatario).

4. Aggiungasi che, in applicazione di quanto dispone l’art. 21 octies, l. 7 agosto 1990, n. 241, la natura di atto dovuto del provvedimento di confisca rende irrilevante la censurata violazione delle garanzie partecipative, atteso che il contenuto e la forma del provvedimento conclusivo non avrebbero comunque potuto essere differenti da quelli in concreto assunti.

In conclusione, appare chiaro che, nel caso di specie, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo da parte dell’Amministrazione non ha dato luogo ad un provvedimento annullabile in quanto, alla luce dell’indubbia natura vincolata dell’azione amministrativa, il contributo partecipativo del privato non sarebbe stato comunque idoneo a determinare un esito diverso (Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2024, n. 2429;
id., sez. V, 21 giugno 2007, n. 3431).

5. Con il quarto motivo parte appellante afferma che i provvedimenti di sgombero impattano sulla vita degli appellanti, incidendo su beni adibiti a loro abitazione.

Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione. Come si è detto sub 3, l’ordine di sgombero dell'immobile confiscato è un atto dovuto di fronte al quale l’Agenzia non ha poteri valutativi né possibilità di effettuare bilanciamenti comparativi di interessi prima di procedere all'adozione dell'ordinanza di rilascio neppure con riferimento all’utilizzo del bene che ne fanno gli occupanti, come abitazione o come centro di attività di carattere economico e, dunque, fonte di sostentamento (Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2024, n. 176;
id. 10 dicembre 20-OMISSIS- n. 7866;
20 ottobre 20-OMISSIS- n. 6386).

Un giudizio di bilanciamento tra l’interesse pubblico all’immediato sgombero e quello privato è stato già effettuato dal Legislatore, il quale ha ritenuto prevalente l’esigenza di contrastare la criminalità organizzata attraverso l’eliminazione dal mercato, ottenuta con il provvedimento ablatorio finale, di un bene di provenienza illecita, destinandolo ad iniziative di interesse pubblico (Cons. Stato, sez. III, n. 2993 del 2016 e n. 6193 del 2018);
pertanto, rispetto all’ordinanza di sgombero non può più affermarsi la necessità di comparare l’interesse pubblico alla acquisizione della disponibilità materiale del bene con quello privato alla conservazione di un immobile, non essendo in capo agli occupanti configurabile una posizione giuridica meritevole di tutela, con riferimento non solo all’ an ma anche al momento della consegna (Cons. Stato, sez. III, n. 6706 del 2018;
n. 6193 del 2018 e n. 5669 del 2018), neanche avuto riguardo ad esigenze, pur comprensibili dal punto di vista umano, relative alla presenza di minori, o a particolari condizione di salute dei destinatari del provvedimento di sgombero.

Come già chiarito da questa Sezione (Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2024, n. 176) il provvedimento di rilascio non reca alcuna lesione ad un preteso "diritto all'abitazione", che genericamente si asserisce essere tutelato dalla Costituzione, in considerazione del fatto che l'invocata tutela presuppone un valido titolo di disponibilità del bene, che in questo caso non ricorre, tenuto conto dei puntuali accertamenti che hanno preceduto la confisca (Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2015, n. 5383).

Neppure sussistono problemi di compatibilità della misura di prevenzione con i principi della CEDU, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte EDU non riconosce un diritto prevalente del soggetto al quale è stato confiscato il bene in sede di prevenzione a conservare la sua proprietà e a permanere nell’immobile confiscato con la propria famiglia (cfr. sentenza 22 febbraio 1994, Raimondo c/ Italia in causa n. 12954/87;
Riela c/ Italia causa n. 52439/09), non potendo il soggetto, al quale è stato legittimamente confiscato l’immobile, vantare un diritto inviolabile al proprio domicilio in contrapposizione all’interesse pubblico a contrastare la criminalità organizzata attraverso l'eliminazione dal mercato di un bene di provenienza illecita, destinandolo ad iniziative di interesse pubblico (Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2022 n. 8310). La Corte EDU ha, infatti, ritenuto che la confisca, come misura di prevenzione, non confligge con le norme CEDU, ma costituisce, semmai, una misura indispensabile per contrastare il crimine.

6. Infine, non è suscettibile di positiva valutazione il motivo secondo cui illegittimamente la sgombero riguarderebbe anche la -OMISSIS- -OMISSIS- solo perché abusivamente annessa alla --OMISSIS-.

Rileva il Collegio che l’ordinanza di sgombero n. faldone -OMISSIS-, n. fascicolo -OMISSIS-, dell'immobile sito in Napoli al -OMISSIS-. E’ parte appellante che ha introdotto in sede di contenzioso la questione della fusione dei due appartamenti, fusione avvenuta abusivamente e non denunciata al catasto e dunque del tutto sconosciuta all’Amministrazione. E’ proprio il carattere abusivo dell’opera – non contestato dall’Amministrazione, che nella memoria difensiva nulla ha detto sul motivo in esame né ha ritenuto di dover presenziare in udienza per rappresentare una diversa realtà fattuale – che porta alla reiezione del motivo, perché dimostra che l’Agenzia non poteva che far riferimento alla parte dell’unità abitativa corrispondente alla -OMISSIS- sub -OMISSIS-Ne consegue che lo sgombero avrà ad oggetto solo la -OMISSIS- sub -OMISSIS- come indicato nella ordinanza, previa immediato ripristino dello stato di fatto anteriore all’abuso.

7. L’appello deve dunque essere respinto.

Le spese e gli onorati del giudizio possono essere compensate, considerato la mancanza di difese scritte in secondo grado.

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